L’IMU, a norma del comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.  La locuzione “beni non locati” ricomprende sia i fabbricati sia i terreni; per cui, detti immobili rientrano nell’oggetto dell’imposta non solo nel caso in cui non risultino locati ma anche in quello in cui non siano affittati.




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Calcolo e pagamento di IMU, TASI e TARI - Anno 2019
        La sostituzione dell’IRPEF comporta, in via generale, che per gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista) o non affittati risulta dovuta la sola IMU, mentre per quelli locati o affittati risultano dovute tanto l’IMU quanto l’IRPEF.
        Il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
        Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui é comunque utilizzato.
       Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
        Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione, allevamento di bestiame, silvicoltura, e tutte le attività connesse, ovvero e quelle attività che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura).


        Il pagamento dell'IMU dev'essere eseguito da:
  1. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Si richiama l’attenzione sul , in base al quale, ai soli fini dell’IMU,  si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione;
  2. il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.
IMU e TASI: Calcolo della base imponibile
        Per gli immobili iscritti in catasto, conosciuto il valore della rendita catastale dell'immobile vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione e desumibile da una visura catastale, richiedibile anche all'Arch. Di Leo Leonardo cliccando QUI, il valore imponibile si calcola applicando prima un incremento del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo o non coltivato), e poi utilizzando gli specifici coefficienti moltiplicatori in relazione alla categoria catastale cui afferisce l'immobile, così come di seguito indicato:
        Categoria A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7: rendita catastale + 5%. Il valore ottenuto và moltiplicato per il coeffciente 160
        Categoria A/10: rendita catastale + 5%. Il valore ottenuto và moltiplicato per il coeffciente 80
        Categoria B, C/3, C/4 e C/5: rendita catastale + 5%. Il valore ottenuto và moltiplicato per il coeffciente 140
        Categoria C/1: rendita catastale + 5%. Il valore ottenuto và moltiplicato per il coeffciente 55
        Categoria D (tranne D/5): rendita catastale + 5%. Il valore ottenuto và moltiplicato per il coeffciente 65
        Categoria D/5: rendita catastale + 5%. Il valore ottenuto và moltiplicato per il coeffciente 80
        Terreni agricoli o non coltivati: reddito dominicale + 25%. Il valore ottenuto và moltiplicato per il coefficiente 135. In caso di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola, il coefficiente moltiplicatore è 75.
        AREE FABBRICABILI: l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504 del 1992, dispone che la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo: alla zona territoriale di ubicazione; all’indice di edificabilità;   alla destinazione d’uso consentita; agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Aliquote d'imposta
        - L’aliquota ordinaria IMU che si applica per la casa di abitazione principale di lusso e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4% (+/- 0,2%);
       - L’aliquota variabile IMU, Imposta municipale propria per la seconda casa e altri tipi di proprietà è dello 0,76% (+/- 0,3%).

        Tuttavia, ciascun Comune può deliberare percentuali diverse, in aumento o in diminuzione: come tale, ci si deve SEMPRE riferire alle aliquote stabilite dal PROPRIO Comune. Per la stragrande maggioranza dei Comuni, è possibile consultarne le relative delibere afferenti IMU, TASI e TARI direttamente dal sito web del Dipartimento delle Finanze, raggiungibile CLICCANDO QUI
Date per i versamenti dell'acconto e del saldo dell'IMU e della TASI
Codici tributo da indicare sul modello F24 per il pagamento dell'IMU o TASI
    3958: TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 smi;
    3959: TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 1 47/2013 smi;
    3960: TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.;
    3961: TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.;
    3962: TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI
    3963: TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1 , c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI
    3912: IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE;
    3913: IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
    3914: IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE;
    3916: IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;
    3918: IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;
    3925: IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - STATO;
    3930: IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - INCREMENTO COMUNE;
    3923: IMU - imposta municipale propria - interessi da accertamento, da usare solo in casi di accertamento - COMUNE;
    3924: IMU - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento, da usare solo in casi di accertamento - COMUNE.
Modello F24 per il pagamento dell'IMU e/o della TASI
        Per scaricare il Modello F.24 editabile, in formato .PDF, CLICCA QUI
Codice catastale del comune
        Ciascun Comune d'Italia è caratterizzato da uno specifico codice catastale, da inserire in F24. Per consultare l'intero elenco dei codici catastali, CLICCARE QUI

        Per eseguire il pagamento dell'IMU con il mod. F24, è necessario compilare la relativa "Sezione IMU e altri tributi locali" inserendo i codici di seguito indicati.
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LA DICHIARAZIONE IUC

        La legge 147/2013, all'art 1 commi da 684 a 687 stabilisce che:
Comma 684. I soggetti passivi dei  tributi  presentano  la  dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o  della  detenzione  dei  locali  e delle aree assoggettabili al tributo.  Nel  caso  di  occupazione  in comune  di  un'unita'  immobiliare,  la  dichiarazione  puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
        Il versamento dell'imposta, da eseguire con modulo F24, và effettuato in due rate di cui la prima (Acconto) entro il 17 giugno 2019, per un importo corrispondente al 50% dell'imposta dovuta. La seconda rata, a Saldo, deve essere versata entro il 16 dicembre 2018. In tale occasione, inoltre, il Comune potrebbe anche richiedere l'eventuale conguaglio commisurato all'incremento dell'aliquota qualora deliberata DOPO il pagamento della prima rata.

        In base a quanto disposto dall'art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si fa luogo al pagamento se l’imposta da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
        L’art. 1, comma 638, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 istituisce la IUC, ovvero l'Imposta Unica Comunale.
        Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

        Con la legge di Bilancio 2019 non sono state introdotte novità in materia IMU-TASI: come tale, per l’anno 2019, la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. Uniche novità introdotte sono:
- l'eliminazione del blocco delle aliquote quindi i comuni possono aumentare le aliquote fino al massimo previsto;
- l'applicazione della riduzione del riduzione 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge per le abitazione concesse in comodato d’uso anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, comma 1092).

    La IUC si compone di:

- IMU, ovvero Imposta Municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (compresi i terreni agricoli), NON dovuta per l'abitazioni principale (detta anche "prima casa", cioè quella in cui si ha la residenza anagrafica) di categoria catastale A/2 A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 (con il limte di UNA pertinenza per ciascuna categoria - Cioè: massimo un C/2 + un C/6 + un C/7). Viceversa l'IMU è dovuta se l'abitazione principale ha i requisiti di "Immobile di lusso", ovvero afferisce alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; parimenti è dovuta per box, cantine, soffitte... ecc (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) che NON siano pertinenziali all'abitazione principale NON di lusso;
- TASI, ovvero Tassa per i Servizi Indivisibili, dovuta, per l'abitazione principale solo se è di categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 (ai sensi della legge di stabilità 2016), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, tra i quali la suddivisione dell'importo deve avvenire secondo le percentuali stabilite nei regolamenti dai singoli Comuni. NON è dovuta La quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale;
- TARI, ovvero Tassa Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile (cioè di chi vi ci vive)
IMU e TASI: Cosa sono e come si calcolano - Anno 2019
      La legge di stabilità 2016, confermata anche per il 2019, stabilisce che le abitazioni principali di Categoria da A/2 ad A/7 e relative pertinenze di Categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura di una pertinenza per categoria catastale, sono esenti IMU e TASI. Pagano TARI per lo smaltimento rifiuti. Le abitazioni principali di lusso (Categoria A/1, A/8 e A/9) pagano IMU (con la detrazione di 200 euro), TASI e TARI per lo smaltimento rifiuti. La TASI non è dovuta dall'inquilino se l'immobile è abitazione principale dello stesso. Questa "estensione" ha determinato l'esenzione TASI per gli inquilini per la loro quota; resta da pagare ovviamente la quota TASI a carico del proprietario, tipicamente variabile tra il 70% ed il 90% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile. Quindi con la Legge di Stabilità è stata estesa la definizione di "Abitazione principale" anche ai locatari che utilizzano l'immobile come loro propria abitazione principale (quindi con residenza e dimora abituale, senza la necessità del possesso che vale invece per l'IMU).
       Sono invece esenti dal pagamento dell'IMU i seguenti immobili:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) l'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di carriera prefettizia, con condizioni di dimora abituale nella residenza anagrafica.
e) la sola e unica unità immobiliare ad uso abitativo da A1 a A9, posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia, purché iscritti all’AIRE e titolari di pensioni nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non sia affittata o concessa in comodato d’uso e relative pertinenze;
f) la sola unità immobiliare ad uso abitativo con relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili residenti presso un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purché l’abitazione non sia locata.
        Per "prima casa" ai fini IMU (e, dal 2016, TASI per quanto attiene alle esenzioni) ai sensi della legge 201/2011, comma 3, s'intende: "...l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.". 
        Se si ha la residenza in una città ma (ad es. per motivi di lavoro) si vive in altra città, non si può più considerare abitazione principale.
        Il concetto di "prima casa", inoltre, viene applicato su un solo subalterno catastale. Infatti, in presenza di due o più unità immobiliari (più subalterni), anche se attigue, si considererà SOLO uno come abitazione principale, mentre gli altri saranno considerati come "seconde case" e vi si dovrà pagare l'IMU + eventuale TASI.
        FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI NON UTILIZZATI: l’imposta si riduce del 50%. Il possesso dei requisiti deve essere accertato dall’Ufficio tecnico comunale attraverso una perizia a carico del proprietario dell’immobile o attraverso una dichiarazione sostitutiva in ossequio al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che ne certifichi le condizioni di inagibilità o inabitabilità.
        FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO: viene applicata la riduzione del 50% dell’imposta, come previsto dal Codice dei beni culturali (art. 10, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
Comma 685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si verifichino modificazioni dei dati  dichiarati  da  cui  consegua  un diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a  quello  in  cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di  acquisire  le informazioni riguardanti la toponomastica  e  la  numerazione  civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati  catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
Comma 686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per  lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al  decreto  legislativo 15  novembre  1993,  n.  507  (TARSU),  o  della  tariffa di  igiene ambientale  prevista  dall'articolo  49  del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n.  22  (TIA  1),  o  dall'articolo  238 del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
Comma 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
Pagamento dell'IMU e/o della TASI con F24 - Anno 2019
Esempio di calcolo dell'IMU per un immobile "seconda casa" sito nel Comune di Napoli. Si supponga di voler calcolare l'IMU per un immobile NON di residenza (cd. "seconda casa") di categoria catastale A/2, avente rendita catastale -riscontrabile dalla visura- pari a 350 euro, di proprietà di entrambi i coniugi. Il calcolo da eseguire è il seguente:

-Rivalutazione del 5% della rendita castale, moltiplicato coefficiente 160: euro (350 + 5%) x 160 = euro 58.800
-Poichè a Napoli l'aliquota IMU per le "seconde case" è pari al 10,6 per mille, si ha: euro 58.800 x 10,6 : 1.000 = euro 623,28 complessive di IMU
-Essendo entrambi i coniugi proprietari, l'IMU sarà pagata da entrambi in egual misura e, per ciascuno, sarà pari a: entro il 18 GIUGNO 2018 euro 156,00; entro il 17 DICEMBRE 2018 euro 156,00.

TARI - "Tassa sui Rifiuti" - Anno 2019
        La TARI, istituita a decorrere dall'anno di imposta 2014 in sostituzione della TARES, è finalizzata ad assicurare la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni (legge 27 dicembre 2013 n° 147).

        La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e assimilati. Le tariffe applicate sono state determinate utilizzando il metodo approvato con il DPR n. 158/1999,  che prevede una quota fissa e una variabile sia per le utenze domestiche sia per le non domestiche.

        La TARI è sempre dovuta, indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile e se prima o seconda casa. In quest’ultimo caso a pagare la tassa se l’immobile è sfitto è il proprietario, altrimenti in caso di locazione, a pagarla è l’inquilino, in quanto detentore dell’immobile. In merito ai soggetti che devono pagare la tassa si deve precisare che in caso di locazione breve, ossia quella che non supera i 30 giorni nel corso di un anno, si pensi ad una casa vacanza, a pagare la tassa sui rifiuti è sempre il proprietario. Nel caso poi di immobile in multiproprietà, ossia quando vi siano più proprietari, ognuno è tenuto a versare la tassa in base alla propria quota di possesso.
        La TARI viene applicata alla superficie calpestabile dell’immobile. Per agevolare i contribuenti nell’individuare la superficie da calcolare ai fini TARI, a decorrere dal 9 novembre 2015, con specifico provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la visura catastale degli immobili a destinazione abitativa inserendovi i dati relativi alla:
- superficie catastale complessiva (calcolata  come  stabilito  dal  D.P.R. 138/1998);
- e, ai fini del pagamento della TARI, superficie catastale SENZA eventuali superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie
        In tal modo, a decorrere dal 9 novembre 2015, ogni proprietario avrà a portata di mano, nella visura catastale della propria casa, anche quest'informazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie allo scambio di informazioni tra i due enti. In caso di incoerenza tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, i cittadini potranno inviare le proprie osservazioni.
IUC anno 2019

        Con la legge di Bilancio 2019 non sono state introdotte novità in materia IMU-TASI, eccezion fatta per:

- l'eliminazione del blocco delle aliquote quindi i comuni possono aumentare le aliquote fino al massimo previsto;
- l'applicazione della riduzione del riduzione 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge per le abitazione concesse in comodato d’uso anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, comma 1092).

        Resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (alias "Legge di Stabilità 2016"), ovvero::
- IMU su immobili concessi in comodato gratuito: dal 2016 gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all’abitazione principale. Queste unità immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, o ad aliquota agevolata (a patto che siano di categoria catastale compresa tra A/2 e A/7) consistente nella riduzione al 50% della base imponibile, con obbligo di registrazione del contratto di cessione. Quest'ultima è molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat A1, A8 e A9);
- IMU Terreni agricoli. A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993  Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.
    Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
    La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
    Tutti gli altri terreni che non rientrato in queste esenzioni sono soggetti a IMU ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille. Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135. Il calcolo dell'imponibile è: Reddito dominicale*1,25*135; a questo imponibile si applica l'aliquota deliberata.
    I terreni non propriamente "agricoli" cioè i cosidetti terreni "incolti" quindi non "adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile" sono da considerarsi comunque agricoli in base al fatto che tali terreni potenzialmente possono essere destinati all'utilizzo agricolo pur non essendo condotte attività agricole sugli stessi e quindi si applicano le stesse esenzioni IMU dei terreni agricoli.
- Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie: sono escluse dall’IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari, in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica ;
- TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat A1, A8 e A9);
- TASI Immobili Merce : viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille, con facoltà, per il Comune, di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille;
- TASI altre abitazioni in caso di locazione: nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo;
- IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Il testo della Legge di Stabilità 2016 permette di considerare interessate tre tipologie di contratti di locazione a questo sgravio:
-    I contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;
-   I contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;
-  I contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).

- I macchinari cosidetti "imbullonati" sono esclusi dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";
- A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

- Le abitazioni principali (prima casa ovvero di residenza) di Categoria da A/2 ad A/7 sono esenti IMU e TASI. Pagano TARI per lo smaltimento rifiuti. Le abitazioni principali di lusso (Categoria A/1, A/8 e A/9) pagano IMU (con la detrazione di 200 euro), TASI e TARI per lo smaltimento rifiuti.
La TASI non è dovuta per l'inquilino se l'immobile è abitazione principale dello stesso (resta da pagare ovviamente la quota TASI a carico del proprietario). Quindi con la Legge di Stabilità è stata estesa la definizione di "Abitazione principale" anche ai locatari che utilizzano l'immobile come loro propria abitazione principale (quindi con residenza e dimora abituale, senza la necessità del possesso che vale invece per l'IMU);
        Per quanto concerne la TASI, è da dire che essa è stata istituita con la legge 147 del 27-12-2013, artt 669...681, con una percentuale deliberata dai singoli Comuni.
Art. 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Art. 670. (comma abrogato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)
Art. 671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Art. 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Art. 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Art. 674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Art. 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
Art 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
Art 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.
Art 679. Il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  puo'  prevedere riduzioni  ed esenzioni nel caso di:
    a) abitazioni con unico occupante;
    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro uso limitato e discontinuo;
    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
    d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
    e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
Art 681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo.
A titolo di esempio: a Napoli l'occupante deve versare il 30%; il restante 70% tocca al proprietario.

        Poichè quindi la TARI è una tassa che si paga al singolo Comune, è lo stesso Comune che, con proprio regolamento e delibera deve stabilire i casi in cui la tassa è dovuta in misura ridotta o si è del tutto esenti. Il presupposto generale per l’esenzione è la non totale utilizzabilità dell’immobile, inutilizzabilità che dipende da condizioni oggettive, ad esempio l’immobile è privo di allacci alle utenze domestiche. La tassa può essere ridotta invece nel caso in cui vi siano interruzioni del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel caso di un unico occupante dell’immobile, ovvero se risiede all’estero per un periodo non inferiore ai 6 mesi all’anno. Spetta al singolo Comune inviare direttamente a casa dei contribuenti i modelli di pagamento precompilati con gli importi dovuti e le varie scadenze, ferma restando la possibilità di pagare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione.

                Per la stragrande maggioranza dei Comuni, è possibile consultare le delibere relative alla TARI direttamente dal sito web del MEF - Dipartimento delle Finanze, raggiungibile CLICCANDO QUI
        A titolo di esempio, nel Comune di Napoli, la TARI può essere pagata unicamente con F24 -codice tributo 3944-, mentre le rispettive tariffe per l'anno 2019 sono specificate in delibera 15 del 29/03/2019 consultabile CLICCANDO QUI.

        Inoltre, il Comune di Napoli mette a disposizione un calcolatore on-line del tributo TARI sul portale "riscotel" raggiungibile CLICCANDO QUI.
        La TARI è composta da:
  • una tariffa fissa che si determina moltiplicando per la tariffa fissa unitaria la superficie calpestabile dell’alloggio;
  • una tariffa variabile determinata in relazione al numero degli occupanti dell’alloggio;
  • il tributo provinciale (per le funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale), pari al 5% della somma delle due precedenti tariffe.
        Si evidenzia che:

-Per le utenze domestiche il conteggio del tributo dovuto tiene conto delle superfici occupate e del numero dei componenti il nucleo familiare e che la quota variabile và pagata SOLO UNA VOLTA in relazione all'immobile comprensivo di pertinenze. Come tale, se p.es. un nucleo familiare abita in un immobile dotato di 1 pertinenza (garage), la quota fissa della TARI sarà dovuta solo una volta, mentre la quota variabile sarà determinata dalla somma dei mq dei due cespiti. Il tutto come da Circolare 1/DF del MEF del 20 novembre 2017 consultabile CLICCANDO QUI

-Per le utenze non domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate e della tipologia di attività svolta.
       Sempre per il Comune di Napoli, si evidenzia che con deliberazione di Giunta Comunale n.165 del 17/04/2019 sono state corrette le date entro cui eseguire i pagamenti. Nella fattispecie, l'ammontare del tributo può essere pagato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2019, oppure in quattro rate con scadenza:
- 1a rata: 30 giugno 2019
- 2a rata: 30 luglio2019
- 3a rata: 16 settembre 2019
- 4a rata: 16 novembre 2019