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Autorizzazioni per l'attività edilizia
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10: Distributore di carburanti
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        Di seguito si illustra la procedura relativa alla richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio di impianti per la distribuzione di carburanti, in vigore presso il Comune di Napoli.
        Per l'esercizio dell'attività in questione occorre il possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dalla normativa nazionale sul commercio.
        L'installazione e l'esercizio di impianti su strada di distribuzione dei carburanti sono attività soggette all'autorizzazione del Comune in cui essa è esercitata. Gli impianti di distribuzione si distinguono, secondo tre tipologie:

  •     chiosco;
  •     stazione di rifornimento;
  •     stazione di servizio.

        Per autorizzare l'installazione di un impianto interno ad uso privato deve essere inoltrata domanda corredata dalla medesima documentazione prevista per gli impianti su strada, e, a lavori ultimati, l'impianto deve essere collaudato dall'apposita commissione di collaudo.
        L'autorizzazione deve essere rilasciata solamente a società, imprese e ditte, e l'utilizzo dell'impianto per il rifornimento è riservato soltanto agli automezzi intestati al titolare dell'autorizzazione.
Procedimento: impianti stradali di Benzine, GPL e Metano

        Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata dalla documentazione prescritta dalla legge, ivi compresa la richiesta ai Vigili del Fuoco volta ad ottenere il parere di conformità alla normativa antincendio, e da una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti la conformità alle disposizioni del regolamento edilizio, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità a tali disposizioni.

        Dopo la ricezione della domanda, il Comune competente chiede i pareri previsti per la conformità  del progetto alle normative urbanistiche, fiscali, sicurezza antincendio, sanitarie, sicurezza dell'ambiente di lavoro, ambientali, stradali, beni paesaggistici, storici ed artistici  nonché alla programmazione regionale.
Eventuali modifiche all'impianto e soggette a comunicazione

        Le eventuali modifiche da apportare agli impianti devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali ed ambientali, nonché di quanto eventualmente previsto per le fattispecie nei regolamenti comunali in materia edilizia e nel regolamento regionale. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da una perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato.

        Le modifiche soggette a comunicazione sono le seguenti:
  1. Variazione del numero delle colonnine;
  2. Sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri ad erogazione doppia o multipla -multidispencer- per prodotti già erogati;
  3. Sostituzione di uno o più serbatoi;
  4. Cambio di destinazione d'uso, ovvero di posizionamento dei serbatoi, ovvero delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
  5. Variazione del numero ovvero della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
  6. Installazione di dispositivi self-service post-pagamento (in tal caso, alla comunicazione è allegata anche autocertificazione attestante la presenza delle attività commerciali integrative di cui all'articolo 9, comma 5 L.R. Campania);
  7. Installazione di dispositivi self-service pre-pagamento o estensione degli stessi ad altri erogatori di prodotti già autorizzati;
  8. Installazione ovvero la variazione delle attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione carburanti quali servizi igienici, chioschi, pensiline, punti aria ed acqua;
  9. Detenzione ovvero aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
  10. Detenzione ovvero aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti;
  11. Trasformazione delle modalità di rifornimento del metano da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa;
  12. Interventi di adeguamento dell'impianto a norme di legge o regolamentari vigenti con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero la tutela ambientale.
Collaudo

        Il collaudo, inerente l'idoneità tecnica del nuovo impianto o delle modifiche effettuate su impianti di carburanti, ai fini amministrativi, di sicurezza antincendio e fiscali, è effettuato dalla commissione di collaudo di cui alla Legge Regione Campania n°6 del 29 marzo 2006. L'interessato comunica l'avvenuta conclusione dei lavori al Comune -Servizio Polizia Amministrativa- chiedendo, contestualmente, il collaudo delle opere realizzate da effettuarsi nei 30 giorni successivi alla ricezione di tale richiesta. Il nuovo impianto, così come quello modificato, dopo il prescritto collaudo, deve essere posto in esercizio entro sei mesi dalla data del collaudo, salvo documentati casi di forza maggiore.
        In caso di trasferimento della titolarità dell'impianto, deve essere inviata una comunicazione da entrambe le parti al Comune, alla Regione ed all'Ufficio delle Dogane, entro 15 giorni dalla data dell'atto.
        La sospensione di un impianto stradale, invece, avviene su richiesta dell'interessato o su provvedimento del comune.


Attivazione di contenitori - distributori mobili ad uso privato

        L'attivazione di contenitori - distributori mobili ad uso privato è soggetta a comunicazione al comune attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.


Impianti per il rifornimento di natanti o di aeromobili

        L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti ed automobili è rilasciata dal Comune nel quale l'impianto ha sede, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione carburanti, salvo quanto previsto al comma 2 della Legge Regione Campania n°6 del 29 marzo 2006.

Orari, turnazione e ferie

        Ogni anno viene determinata dal Sindaco  l'apertura obbligatoria degli impianti nei giorni festivi e le chiusure per ferie attraverso specifica ordinanza. Per lo svolgimento del servizio notturno, da effettuarsi dalle ore 22,00 all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi, occorre una specifica autorizzazione.
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