La compravendita è un contratto disciplinato dagli art. dal 1470 fino al 1509 del codice civile. Il c.c. la chiama semplicemente vendita, mentre la stessa si traduce in latino come emptiovenditio, ex art 1470 del c.c. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Si possono individuare due parti: il venditore (o alienante) che trasferisce il diritto ed il compratore (o acquirente), che si obbliga a pagare un prezzo, espresso in una somma di denaro, come corrispettivo.
Nell’ambito della compravendita immobiliare entra in scena anche un altro personaggio: il notaio; ma possono esservi anche ulteriori personaggi, come i mediatori (tipicamente, l’agente immobiliare) o, a seconda dei casi, curatori fallimentari, giudici, banche, ecc.
In linea generale, la compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, determinato o determinabile (in difetto il prezzo viene determinato da un giudice o si fa riferimento a quello usualmente applicato per il bene oggetto di compravendita).
È un contratto consensuale ad effetti reali in cui accordo, consegna e pagamento sono pressoché contestuali.
È un contratto ad effetti obbligatori: il venditore ha l'obbligo di consegnare la cosa all'acquirente, fargli acquistare la proprietà e di garantirlo dall'evizione e dai vizi del bene. La cosa deve essere consegnata unitamente agli accessori, alle pertinenze e ai titoli relativi alla proprietà della cosa venduta.
Le spese della vendita sono a carico del compratore.
Esistono diverse tipologie del contratto di compravendita:
- vendita alternativa: il trasferimento non si verifica se non quando sia stata effettuata la scelta fra due o più cose dedotte in obbligazione;
- vendita di cosa futura: la proprietà passa in capo al compratore quando la cosa viene ad esistenza: es. vendita di appartamento sulla carta-> la proprietà si trasferisce quando il bene viene edificato; vendita del raccolto di un anno agrario. Il contratto è nullo se la cosa non viene ad esistenza. Il contratto di vendita di cosa futura è assoggettabile a trascrizione e tale funzione di pubblicità ha lo scopo di risolvere eventuali controversie tra più acquirenti.
- vendita di cosa generica: il passaggio di proprietà avviene quando la cosa risulta individuabile e distinguibile rispetto alla categoria cui appartiene. Per esempio: acquisto di un'autovettura.
Per le altre schede, clicca sui seguenti pulsanti numerati
Compravendita immobiliare
1: La compravendita di un immobile