Manuale di Primo Soccorso
1: Definizioni e Normativa
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        Il decreto 81/08 utilizza la dizione, “primo soccorso”, in quanto più adeguata a descrivere cosa deve essere assicurato dal datore di lavoro, per “i lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso”.
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        Per “primo soccorso” si intende l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati. Nessuna azione deve essere svolta senza aver valutato la scena dell’evento.

        Appena possibile, dopo aver compiuto un esame primario inerente i parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale trasporto presso il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero.
        Per “pronto soccorso” si intende invece, l’intervento svolto da personale sanitario addestrato a tale compito.
       
        Esiste una distinzione netta pertanto, tra i compiti del primo soccorritore e quelli del soccorritore professionale.
        Quest’ultimo opera prevalentemente in strutture ospedaliere predisposte ad accogliere casi di urgenza/emergenza in quanto dotati di attrezzature e spazi specificamente dedicati alla breve osservazione (medicina/chirurgia d’urgenza) ove poter prestate le prime cure prima del ricovero presso reparti specialistici.
        I riferimenti normativi di cui si deve tener conto in materia di organizzazione del primo soccorso in ambienti di lavoro sono:

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”) - Capo III Gestione della prevenzione dei luoghi di lavoro, Sezione VI - Gestione delle emergenze-. In tale ambito si collocano tutte le indicazioni relative al primo soccorso con particolare riferimento all’art. 45 (l’allegato IV punto 5 è stato abrogato con D.Lgs. 106/09). Di particolare interesse sono anche gli artt. 18 c.1 lett. a, b, c; 30 c.1 lett. c; art. 43 c. 1 lett. a e c. 3.
  • Decreto Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2004, che ha regolamentato le disposizioni sul pronto soccorso aziendale in attuazione dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 626/94 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Il Decreto è entrato in vigore in data 3 febbraio 2005 è richiamato esplicitamente all’art. 45 comma 2.
Nella fattispecie, l'art. 45 cita:

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura, della attività e delle dimensioni dell’azienda, o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro, e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.
        Questo decreto consta di 6 articoli, trattanti i seguenti argomenti:

-Art. 1: Classificazione delle aziende
-Art. 2: Organizzazione di pronto soccorso
-Art. 3: Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
-Art. 4: Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
-Art. 5: Abrogazioni
-Art. 6: Entrata in vigore

        Inoltre, contiene diversi allegati, di cui si riportano, di seguito, i primi due, relativi al "Contenuto minimo della cassetta di Pronto Soccorso" ed al "Contenuto minimo del pacchetto di medicazione".
Il Piano di Primo Soccorso
        L’orientamento applicativo dell’art. 45 del D.Lgs. 81/08 non prevede rigidamente l’istituzione, dovunque e comunque, di un generico servizio di “primo soccorso” interno, ma guarda all’assistenza sanitaria di emergenza come ad una “funzione” che il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori nei modi e nei tempi di volta in volta più idonei, con procedure chiare, ben definite e congrue per la propria realtà produttiva, tenuto conto degli specifici rischi lavorativi presenti.
        L’emergenza sanitaria deve essere uno strumento operativo pre-programmato, facente parte a tutti gli effetti dell’insieme dei provvedimenti di sicurezza previsti nel documento di valutazione del rischio. Essa si colloca nel “piano delle emergenze” in quanto il datore di lavoro, nell’ambito delle attività lavorative della propria azienda, deve ideare e gestire un modello organizzativo finalizzato a garantire un sistema di gestione della salute e sicurezza dei propri dipendenti per quanto attiene la possibilità di avere incidenti interni con “lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso” che necessitino di essere soccorsi prima dell’arrivo dell’intervento del 118.
• la documentazione relativa ai luoghi di lavoro e alle persone presenti;
• i dati della valutazione dei rischi e del fenomeno infortunistico;
• i criteri adottati nell’organizzazione del servizio;
• la determinazione quantitativa e la dislocazione dei presidi e le modalità per la loro gestione (NB prevedere standardizzazione delle modalità d’uso e stato delle dotazioni dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione o cassetta);
• le procedure di allertamento del sistema di soccorso interno e del 118;
• l’elenco nominativo dei lavoratori designati al primo soccorso;
• le procedure di gestione e trattamento dell’infortunato (o del soggetto colpito da malore);
• i piani previsti per la formazione e l’addestramento dei lavoratori designati;
• le procedure previste per la registrazione degli interventi.
        Nel dettaglio, un “Piano di primo soccorso” deve contenere:
        Il D.Lgs. 81/08, come già il Decreto ministeriale 388/03, demanda al datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, la formulazione di un “piano di primo soccorso” con designazione degli incaricati, formazione degli stessi, fornitura di eventuali presidi specifici per i rischi presenti nei cicli lavorativi dell’azienda, definizione delle procedure da seguire nonché i raccordi con i servizi di emergenza sanitari presenti sul territorio. Perché sia efficace l’azione del primo soccorso, l’incaricato deve conoscere la tipografia dell’azienda, deve aver ben presente le caratteristiche dei reparti, i percorsi più idonei per svolgere correttamente il suo compito, deve considerare la tipologia degli impianti o semplicemente delle macchine presenti e i fattori di rischio ascrivibili ad esse o alle lavorazioni espletate.
        Tali elementi sono essenziali tanto quanto le nozioni teorico-pratiche di tipo sanitario inerenti il primo soccorso. Altrettanto dicasi della precisa standardizzazione e conoscenza delle procedure da seguire, della localizzazione, del contenuto e delle modalità di utilizzo dei presidi interni di primo soccorso e dei dispositivi individuali forniti, come della presenza territoriale del 118. È impossibile svolgere correttamente un intervento tempestivo se non si ha cognizione di quanto riportato. Il datore di lavoro deve garantire il corretto addestramento dei soggetti incaricati e deve fornire ogni elemento valido e indispensabile al loro compito, prevedendo e pianificando tali attività.
        Un intervento è tempestivo se si è capaci di fornire il giusto soccorso nei primi 4 - 5 minuti.
        Fornire il giusto soccorso significa anche non mettere a repentaglio la propria vita, non prestare interventi superiori alle proprie capacità, non farsi prendere dal panico, non lasciare l’infortunato prima dell’arrivo del personale sanitario.
        È importante che le prime azioni di chi soccorre un soggetto colto da malore siano proprio quelle da mettere in atto senza alcun indugio come:
        In base alla normativa in vigore, l’incaricato del primo soccorso, oltre alle conoscenze e competenze necessarie maturate con adeguata formazione, dovrà avere a disposizione presidi adeguati a fronteggiare le prime fasi dell’emergenza.
        Il D.M. 388/2003 prevede l’obbligo di fornire presidi di auto protezione quali guanti monouso visiera paraschizzi (per la cassetta di pronto soccorso) e sacchetti monouso per la raccolta rifiuti sanitari. È consigliato integrare tali presidi con uno o più paia di guanti in vinile o lattice, strumenti di protezione facciale da utilizzare nel corso manovre di sostegno delle funzioni vitali quali la respirazione artificiale, una torcia e del sapone, disinfettanti di superficie.
        Solo la corretta e puntuale attuazione delle norme e delle indicazioni precedentemente descritte, permette di effettuare un efficace e fondamentale intervento di prima soccorso all’interno dell’azienda in attesa dell’arrivo del 118.


fonte: INAIL
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  • verificare che la scena dell’evento sia in sicurezza (es. soggetto folgorato, non toccare prima di staccare la corrente!);
  • provvedere ad allontanare la folla di curiosi, creare spazio per l’infortunato e ai successivi soccorritori del 118;
  • esaminare l’infortunato, valutando la natura e entità del malessere con particolare riferimento alle funzioni vitali: coscienza, respiro e polso ed eventuali emorragie in atto;
  • telefonare al 118 in caso di urgenza/emergenza comunicando: l’indirizzo del luogo ove si è verificato l’infortunio, il numero degli infortunati, le condizioni delle funzioni vitali, specificando se sia cosciente o meno se respiri normalmente o no se c’è stato un trauma con o senza emorragie. È bene riferire il proprio nome e cognome ed un recapito telefonico che potrà essere utilizzato dal 118 in caso di necessità;
  • praticare i primi provvedimenti necessari nei limiti delle proprie competenze anche con azioni di valutazione e sostegno delle funzioni vitali, apprese con adeguati corsi di formazione, sino all’arrivo del 11;
  • astenersi dall’eseguire manovre interventi od azioni inutili (es. dare da bere acqua), o addirittura dannosi per il rischio di compromettere ulteriormente lo stato di salute dell’infortunato o di ritardare l’arrivo dei soccorsi (es. spostare il soggetto se non necessario);
  • proteggere il soggetto (da se stesso, da stress termici, dal sangue e da fluidi biologici di altri infortunati), e rassicurarlo se cosciente;
  • utilizzare eventuali guanti o dispositivi di protezione individuali se necessari.
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