Manuale di Primo Soccorso
1: Definizioni e Normativa
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Per “primo soccorso” si intende l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati. Nessuna azione deve essere svolta senza aver valutato la scena dell’evento.
Appena possibile, dopo aver compiuto un esame primario inerente i parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale trasporto presso il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero.
Per “pronto soccorso” si intende invece, l’intervento svolto da personale sanitario addestrato a tale compito.
Esiste una distinzione netta pertanto, tra i compiti del primo soccorritore e quelli del soccorritore professionale.
Quest’ultimo opera prevalentemente in strutture ospedaliere predisposte ad accogliere casi di urgenza/emergenza in quanto dotati di attrezzature e spazi specificamente dedicati alla breve osservazione (medicina/chirurgia d’urgenza) ove poter prestate le prime cure prima del ricovero presso reparti specialistici.
I riferimenti normativi di cui si deve tener conto in materia di organizzazione del primo soccorso in ambienti di lavoro sono:
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”) - Capo III Gestione della prevenzione dei luoghi di lavoro, Sezione VI - Gestione delle emergenze-. In tale ambito si collocano tutte le indicazioni relative al primo soccorso con particolare riferimento all’art. 45 (l’allegato IV punto 5 è stato abrogato con D.Lgs. 106/09). Di particolare interesse sono anche gli artt. 18 c.1 lett. a, b, c; 30 c.1 lett. c; art. 43 c. 1 lett. a e c. 3.
Nella fattispecie, l'art. 45 cita:
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura, della attività e delle dimensioni dell’azienda, o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro, e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.
Questo decreto consta di 6 articoli, trattanti i seguenti argomenti:
-Art. 1: Classificazione delle aziende
-Art. 2: Organizzazione di pronto soccorso
-Art. 3: Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
-Art. 4: Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
-Art. 5: Abrogazioni
-Art. 6: Entrata in vigore
Inoltre, contiene diversi allegati, di cui si riportano, di seguito, i primi due, relativi al "Contenuto minimo della cassetta di Pronto Soccorso" ed al "Contenuto minimo del pacchetto di medicazione".
Il Piano di Primo Soccorso
L’emergenza sanitaria deve essere uno strumento operativo pre-programmato, facente parte a tutti gli effetti dell’insieme dei provvedimenti di sicurezza previsti nel documento di valutazione del rischio. Essa si colloca nel “piano delle emergenze” in quanto il datore di lavoro, nell’ambito delle attività lavorative della propria azienda, deve ideare e gestire un modello organizzativo finalizzato a garantire un sistema di gestione della salute e sicurezza dei propri dipendenti per quanto attiene la possibilità di avere incidenti interni con “lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso” che necessitino di essere soccorsi prima dell’arrivo dell’intervento del 118.
• la documentazione relativa ai luoghi di lavoro e alle persone presenti;
• i dati della valutazione dei rischi e del fenomeno infortunistico;
• i criteri adottati nell’organizzazione del servizio;
• la determinazione quantitativa e la dislocazione dei presidi e le modalità per la loro gestione (NB prevedere standardizzazione delle modalità d’uso e stato delle dotazioni dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione o cassetta);
• le procedure di allertamento del sistema di soccorso interno e del 118;
• l’elenco nominativo dei lavoratori designati al primo soccorso;
• le procedure di gestione e trattamento dell’infortunato (o del soggetto colpito da malore);
• i piani previsti per la formazione e l’addestramento dei lavoratori designati;
• le procedure previste per la registrazione degli interventi.
Nel dettaglio, un “Piano di primo soccorso” deve contenere:
Tali elementi sono essenziali tanto quanto le nozioni teorico-pratiche di tipo sanitario inerenti il primo soccorso. Altrettanto dicasi della precisa standardizzazione e conoscenza delle procedure da seguire, della localizzazione, del contenuto e delle modalità di utilizzo dei presidi interni di primo soccorso e dei dispositivi individuali forniti, come della presenza territoriale del 118. È impossibile svolgere correttamente un intervento tempestivo se non si ha cognizione di quanto riportato. Il datore di lavoro deve garantire il corretto addestramento dei soggetti incaricati e deve fornire ogni elemento valido e indispensabile al loro compito, prevedendo e pianificando tali attività.
Un intervento è tempestivo se si è capaci di fornire il giusto soccorso nei primi 4 - 5 minuti.
Fornire il giusto soccorso significa anche non mettere a repentaglio la propria vita, non prestare interventi superiori alle proprie capacità, non farsi prendere dal panico, non lasciare l’infortunato prima dell’arrivo del personale sanitario.
È importante che le prime azioni di chi soccorre un soggetto colto da malore siano proprio quelle da mettere in atto senza alcun indugio come:
In base alla normativa in vigore, l’incaricato del primo soccorso, oltre alle conoscenze e competenze necessarie maturate con adeguata formazione, dovrà avere a disposizione presidi adeguati a fronteggiare le prime fasi dell’emergenza.
Il D.M. 388/2003 prevede l’obbligo di fornire presidi di auto protezione quali guanti monouso visiera paraschizzi (per la cassetta di pronto soccorso) e sacchetti monouso per la raccolta rifiuti sanitari. È consigliato integrare tali presidi con uno o più paia di guanti in vinile o lattice, strumenti di protezione facciale da utilizzare nel corso manovre di sostegno delle funzioni vitali quali la respirazione artificiale, una torcia e del sapone, disinfettanti di superficie.
Solo la corretta e puntuale attuazione delle norme e delle indicazioni precedentemente descritte, permette di effettuare un efficace e fondamentale intervento di prima soccorso all’interno dell’azienda in attesa dell’arrivo del 118.
fonte: INAIL