1. opere di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/01 s.m.i. qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  2. opere di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/01 s.m.i., qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  3. interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/01smi;
  4. attività edilizia per la quale, in Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016, è prevista la SCIA come regime amministrativo.




Attività edilizia libera

        A norma dell'articolo 6, comma 1 e art. 3 comma 1 lett. e.5) del Dpr n. 380/01 smi, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
Attività edilizia subordinata

C.I.L. - Comunicazione di Inizio dei Lavori

        Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lett. e/bis del Dpr n.380/01 smi possono essere eseguite previa comunicazione di inizio lavori da parte del proprietario dell'immobile o dell'avente titolo:
  1. opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (es. installazione di un teatro tenda, di un tendone da circo....).
        Si precisa che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (c.d. opere precarie) non vanno confuse con quelle "stagionali". Mentre le prime sono destinate fin dall'origine a soddisfare esigenze specifiche e chiaramente individuabili (stand espositivi, installazioni di vario tipo in occasioni di particolari eventi ecc.), le seconde sono realizzate in previsione di un utilizzo "annualmente ricorrente" (es. piattaforme o pontili galleggianti per assistenza natanti).    
           La comunicazione di inizio lavori deve essere presentata su supporto cartaceo all'Amministrazione comunale compilando l'apposita comunicazione (modello C.I.L.) cui vanno allegati i documenti essenziali nello stesso richiesti in generale e quelli ulteriori, se previsti dalla peculiare natura dell'intervento e dalla normativa specifica di settore in materia di norme antisismiche, di sicurezza, di antincendio, di tutela dal rischio idrogeologico, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ambientale, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ecc. La comunicazione prelevata dal sito istituzionale del Comune di Napoli, va stampata e compilata a cura del dichiarante.
        La comunicazione di inizio lavori asseverata deve essere inoltrata per via telematica all'Amministrazione comunale compilando gli appositi modelli. La comunicazione (modello C.I.L.A.a) e l'asseverazione (modello C.I.L.A.b), prelevati dal sito istituzionale del Comune di Napoli, vanno stampati e compilati a cura del dichiarante e del progettista incaricato e successivamente digitalizzati, attraverso scanner. I files prodotti  devono essere inviati telematicamente mediante i servizi online del Comune di Napoli, allegando i documenti essenziali richiesti in generale e quelli ulteriori, se richiesti dalla peculiare natura dell'intervento e dalla normativa specifica di settore in materia di norme antisismiche, di sicurezza, di antincendio, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ambientale, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ecc.
S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

        Ai sensi dell'articolo 19 della legge n.241/90 smi, dell'articolo 22, commi 1 e 2 del Dpr n.380/01 smi e della LeggeRegionale Campania  n.19/01, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata d'inizio attività, i seguenti interventi edilizi:
   La SCIA relativa a varianti a permessi di costruire (nei casi di cui all'articolo 22, commi 2 e 2 bis del D.P.R. n. 380/01 s.m.i.) o al completamento di opere autorizzate con permesso di costruire decaduto (nei casi di cui all'articolo 15, comma 3 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i.), deve essere presentata su supporto cartaceo presso il Servizio sportello unico edilizia privata fino a nuove disposizioni, compilando l'apposita comunicazione (modello COM).
   Per l'iter procedurale della SCIA va applicata la disciplina di cui all'articolo 19 della legge n. 241/01 s.m.i. e dell'articolo 23 bis commi 1 e 2 del D.P.R. n.380/01 s.m.i.

   Per le eventuali variazioni di nominativi, proroghe e adempimenti in fase di inizio e fine lavori va compilata l'apposita comunicazione  (modello COM).
S.C.I.A.P.D.C. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al Permesso Di Costruire)

        Ai sensi dell'articolo 23, commi 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 380/01 s.m.i. e dell'articolo 2 della L.R.Campania n.19/01 smi possono essere realizzati previa segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire da parte del proprietario dell'immobile o dall'avente titolo:
  1. interventi di ristrutturazione, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) di cui al D.P.R. n. 380/01 s.m.i.;
  2. interventi sottoposti a permesso di costruire, qualora siano specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
  3. gli interventi di nuova costruzione qualora siano indiretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
  4. mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee che non comportino mutamento d'uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23 ter del D.P.R. n. 380/01 s.m.i.;
  5. impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla Lr n.8/1995;
  6. attività edilizia per la quale, nella Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016, è prevista la SCIA alternativa al permesso di costruire come regime amministrativo.
   La segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, nelle more dell'adozione di una piattaforma specifica, per il Comune di Napoli deve essere presentata attraverso il canale della DIA compilando on-line la denuncia (modello A) e l'asseverazione (modello B) cui vanno allegati i documenti essenziali nella  stessa richiesti in generale e quelli ulteriori e dalla normativa specifica di settore in materia di norme antisismiche, di sicurezza, di antincendio, di tutela del rischio idrogeologico, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica,ambientale, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ecc.
P.C. - Permesso di Costruire

        Ai sensi dell'art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 smi e articolo 1 della L.r.Campania n.19/01 smi possono essere realizzati previa presentazione d'istanza di permesso di costruire presentata da parte del proprietario dell'immobile o dall'avente titolo:
        Il permesso di costruire deve essere presentato all'Amministrazione comunale su supporto cartaceo compilando l'apposita istanza (modello PC.a) e l'asseverazione (modello PC.b) cui vanno allegati i documenti essenziali nella stessa richiesti in generale e quelli ulteriori, se previsti dalla peculiare natura dell'intervento e dalla normativa specifica di settore in materia di norme antisismiche, di sicurezza, di antincendio, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ambientale, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ecc.
  1. interventi di manutenzione ordinaria, intendosi tali quelli disciplinati dall'art.31, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n.457, che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle costruzioni e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti sempre che non comportino alterazioni delle preesistenti caratteristiche degli edifici. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici e decorativi delle costruzioni.
  2. interventi per installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile  nominale inferiore a 12 kW;
  3. interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  4. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  5. movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  6. installazioni di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  7. opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
Cerca subito la parola
        Per l'iter procedurale della CILA va applicata la disciplina di cui all'articolo 6, commi 2 e 4 e all'articolo 23bis, comma 3 del Dpr n.380/01 smi.

        La mancata comunicazione di inizio lavori asseverata (nei casi di cui all'articolo 6, comma 7 del Dpr n. 380/01 smi) và presentata su supporto cartaceo presso il Servizio sportello unico edilizia privata fino a nuove  disposizioni, compilando l'apposita comunicazione (modello COM).

        Per le eventuali  variazioni di nominativi e adempimenti in fase di inizio e fine lavori va compilata l'apposita comunicazione (modello COM). Tale comunicazione e i relativi allegati, sia grafici che documentali, devono essere prodotti in formato pdf singolarmente firmati digitalmente e inoltrati all'indirizzo di posta elettronica certificata della Municipalità in cui ricade l'area dell'intervento richiesto.
   La domanda e i relativi allegati, sia grafici che documentali, devono essere prodotti in formato pdf singolarmente firmati digitalmente dal progettista incaricato, come da Delibera di G.C. n. 2117 del 18 dicembre 2009. Fino a nuove disposizioni, l'asseverazione (modello SCIAPDC.b) prelevata dal sito istituzionale, và stampata e compilata a cura del tecnico incaricato e successivamente digitalizzata, attraverso scanner. Il file prodotto in formato pdf va allegato all'apposita denuncia nella sezione altro (modello A).
        Per l'iter proceduraledel PC va applicata la disciplina di cui all'articolo 20 della Dpr n. 380/2001 smi e dell'articolo 1 della LR Campania n.19/01 smi. Mentre per gli interventi in deroga quella dell'articolo 14 del Dpr n. 380/01smi e per gli interventi convenzionati quella dell'articolo 28bis del citato Dpr n. 380/01.
        L'interessato ha facoltà di avvalersi della procedura del permesso di costruire anche per gli interventi che sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (art. 22, co. 7 Dpr n.380/01 smi).
        Per le eventuali integrazioni, varianti, proroghe, osservazioni e adempimenti in fase di inizio e fine lavori va compilata l'apposita comunicazione (modello COM).
Autorizzazioni per l'attività edilizia
Per le altre schede, clicca sui seguenti pulsanti numerati
2: CIL, CILA, SCIA, SCIAPDC, Permesso di costruire
       A decorrere dal 30 giugno 2017 e dal 1 novembre 2017 sono stati adottati i nuovi modelli di CIL, CILA, SCIA, SCIAPDC, COM, SCIAG, coerenti a quelli approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 e recepiti dalla Regione Campania con il decreto n. 19 del 22/06/2017 della DG Governo del territorio.
        Per tali interventi non è necessario inviare nessuna comunicazione al Comune.
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       Per l'iter procedurale della SCIAPDC và applicata la disciplina di cui all'articolo 23 del D.P.R. n.380/2001 s.m.i. La SCIAPDC relativa a varianti in corso di completamento ex-articolo 35 della Legge n. 47/85 smi, deve essere presentata presso il Servizio antiabusivismo e condono edilizio. I modelli SCIAPDC.a e SCIAPDC.b sono stati predisposti solo per le denunce da inoltrare telematicamente e non contemplano gli interventi edilizi previsti dalla L.r.Campania n. 19/09 s.m.i. (cosiddetto piano casa) in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Per le eventuali variazioni di nominativi, proroghe e adempimenti in fase di inizio e fine lavori va compilata l'apposita comunicazione (modello COM).
  1. interventi di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 380/2001;
  2. accertamenti di conformità urbanistica ed edilizia per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire, dalla segnalazione certificata in alternativa al permesso di costruire o dalla segnalazione certificata d'inizio attività;
  3. interventi in deroga agli strumenti urbanistici di cui all'articolo 14 del DPR n.380/01smi  interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 s.m.i. gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
  4. interventi disciplinati da specifiche norme di settore, che possono essere autorizzati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti (parcheggi pertinenziali Tognoli, recupero abitativo dei sottotetti, ecc.);
  5. mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante (art. 23 ter del DPR 380/01)
  6. interventi straordinari di cui agli articoli 4, 5, 6bis, 7 e 8 della LR Campania n.19/09 smi cosiddetto "Piano casa";
  7. interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 è facoltà dell'avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire;
  8. interventi convenzionati di cui all'articolo 28 bis del D.P.R. n.380/01 s.m.i.;
  9. varianti essenziali ai permessi di costruire che incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 s.m.i. e modificano le eventuali prescrizioni contenute  nel titolo rilasciato;
  10. voltura del permesso di costruire nel caso di trasferimento dei diritti sulla costruzione oggetto del titolo abilitativo rilasciato;
  11. permessi di costruire ai sensi dell'art. 15 comma 3 del DPR 380/01 smi, ovvero i cui termini siano decaduti, salvo che la parte dell'intervento da ultimare non rientri nei casi in cui è consentita la SCIA;
  12. proroga del permesso di costruire del termine di inizio o di ultimazione dei lavori assentiti in considerazione della mole della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive.
        L'Architetto Di Leo Leonardo si occupa dell'intero iter in merito alle procedure edilizie descritte in questa pagina.
        Contattateci subito, CLICCANDO QUI.
        Si ricorda che le domande, corredate da idonea documentazione a firma di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc. nell'ambito della propria competenza professionale) e dai relativi bollettini di versamento eventualmente necessari, vanno compilate sull'apposita modulistica ed inoltrate agli uffici competenti in funzione dell'intervento da effettuarsi e della relativa procedura da adottarsi. Gli Uffici valutano le richieste presentate da privati cittadini, ditte, enti, ecc., inerenti gli interventi edilizi da realizzarsi e/o realizzati (in quest'ultimo caso viene verificata la sussistenza dei requisiti che ne consentano la sanatoria).
  1. installazioni di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  2. realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
  3. interventi edilizi per i quali nella Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016 è indicato come regime amministrativo attività edilizia libera, così come meglio esplicitata nel glossario di cui al DM 2 marzo 2018 disponibile CLICCANDO QUI.
C.I.L.A. - Comunicazione di Inizio dei Lavori Asseverata

        Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e 4 articolo 23bis, comma 3 del Dpr n.380/01 smi e Tabella A allegata al D.Lgs 222/2016, possono essere eseguiti previa comunicazione d'inizio lavori asseverata da parte del proprietario dell'immobile o dell'avente titolo, le seguenti attività:
  1. Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del Dpr n.380/01 smi, sempreché non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  2. Interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  3. Le attività edilizie di cui alla Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016 per le quali è prevista la CILA come regime amministrativo.
   Per l'iter procedurale della CIL va applicata la disciplina di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 23bis, comma 3 del Dpr n.380/01 smi.
        Facendo seguito alla Disposizione Dirigenziale n. 128 del 27.01.2017,  a decorrere dal 1 febbraio 2017 è entrata in vigore la procedura per il controllo a campione mediante sorteggio casuale con ausilio informatico delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA). Le estrazioni  sono effettuate in seduta pubblica ogni primo mercoledì del mese alle ore 10.00 presso gli uffici del servizio Suep e riguardano il 30% delle CILA presentate nel mese precedente. L'esito con relativi report sono pubblicati sul sito del Comune di Napoli.
       A sensi della Delibera di G.C. n. 454 del 6 giugno 2014 è espressamente esclusa l'applicabilità della SCIA per gli interventi di demolizione e ricostruzione o per le varianti ai permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma dei fabbricati ricadenti nella zona A della Variante generale al prg o nella zona A della Variante occidentale.

       La segnalazione certificata di inizio attività deve essere inoltrata per via telematica all'Amministrazione comunale compilando gli appositi modelli. La segnalazione (modello SCIA.a) e l'asseverazione (modello SCIA.b), prelevati dal sito istituzionale del Comune di Napoli, vanno stampati e compilati a cura del dichiarante e del progettista incaricato e successivamente digitalizzati, attraverso scanner. I files prodotti devono essere inviati telematicamente mediante i servizi online del Comune di Napoli, allegando i documenti essenziali richiesti in generale e quelli ulteriori, se richiesti dalla peculiare natura dell'intervento e dalla normativa specifica di settore in materia di norme antisismiche, di sicurezza, di antincendio, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ambientale, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ecc. La segnalazione e i relativi allegati, sia grafici che documentali, devono essere prodotti in formato pdf e singolarmente firmati digitalmente dal progettista incaricato
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        È stato siglato in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017  l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell’edilizia e delle attività commerciali.Il testo dell’accordo, con i relativi modelli unificati per edilizia e attività commerciali, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 – Suppl. Ordinario n. 26.

        Gli enti dunque avranno una sola modulistica per l’intero territorio nazionale, valida per:
  • interventi edilizi (ristrutturazioni, manutenzioni, ecc.)
  • apertura di attività commerciali

Conferenza unificata / Accordo tra Governo - Regioni - Enti locali del 4 maggio 2017 per l'adozione di moduli unificati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze (CILA, SCIA, PDC, Agibilità, ecc).
        Inoltre, non potranno più essere richieste le seguenti documentazioni:
  • certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede, come ad esempio certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione
  • dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge, basti pensare al certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva. Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
  • autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività commerciale

        Per le attività commerciali sarà compito dello Sportello unico per le attività produttive (Suap) acquisire le autorizzazione richieste. Sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni).
Procedure edilizie attualmente in vigore presso il Comune di Napoli
        La comunicazione e i relativi allegati, sia grafici che documentali, devono essere prodotti in formato pdf e singolarmente firmati digitalmente dal progettista incaricato.
Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 222 del 25.11.2016
        Con D.M. 2 marzo 2018 entrato in vigore il 22 aprile 2018 viene esplicitato il glossario/elenco di 58 tipologie di interventi di edilizia realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni. Un elenco, non esaustivo, ma che semplifica il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo. Ovviamente, anche per gli interventi considerati "liberi" resta fermo il rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nelle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio. L'adozione del glossario era previsto dal DL 222 del 2016, cosiddetto "decreto Scia 2".
        In linea generale, sono attività di edilizia libera la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, la sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti. Non è soggetta a comunicazioni o autorizzazioni la sostituzione di inferriate e di altri elementi antintrusione, di parapetti e ringhiere.
        Se si rispettano le caratteristiche tipologiche e materiche, anche la riparazione e la sostituzione dei manti di copertura non richiedono comunicazioni o autorizzazioni di alcun tipo. Lo stesso vale per il rinnovamento o la messa a norma degli impianti elettrici, di distribuzione del gas, igienico-sanitari, di illuminazione esterna, di protezione antincendio e di climatizzazione. Anche l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, al di fuori dei centri storici, è considerata come un'attività di edilizia libera.
        Per consultare il testo del DM 2 marzo 2018 comprensivo del "Glossario Edilizia Libera" CLICCA QUI

       Per consultare solo il "Glossario Edilizia Libera" CLICCA QUI
        Come indicato al comma 2 art 1 DM 3.04.2018, con successivi decreti si provvederà al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.
        Di seguito si illustrano le procedure edilizie in vigore presso il Comune di Napoli, in linea  con il Testo Unico DPR 380/2001 smi, il PRG ed il Regolamento Edilizio locale vigente
        Nessun titolo edilizio anche per i gazebo, i ripostigli per attrezzi e i pergolati, purché di limitate dimensioni (in questo caso la discrezionalità è ancora presente) e non stabilmente infissi al suolo. Vi rientrano, inoltre, gli arredi da giardino, come: barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere e panche. A tal riguardo è necessario evidenziare le definizioni di pergolato, gazebo, veranda e pergotenda, così come identicate in sentenza 306/2017 del Consiglio di Stato, poichè la procedura edilizia varia a seconda dei casi:
    - Il pergolato, è una struttura aperta su almeno 3 lati e nella parte superiore. Non necessita di titoli abilitativi edilizi. Qualora venga ricoperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile è assoggettata alle regole per la realizzazione di tettoie.

    - Il gazebo è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente removibili. Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli abilitativi edilizi; nel caso sia affisso al suolo è necessario il permesso di costruire.
    - La veranda è un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili che, determinando un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma, necessita del permesso di costruire

    - La pergotenda è una struttura leggera destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) ed è quindi installata per soddisfare esigenze non precarie. La pergotenda di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile (non dispone p.es. di "vetro strutturale"), non necessita di alcun permesso di costruire, ma rientra tra le attività di edilizia libera.
        Riveste inoltre importanza la Sentenza 2715/2018 (del 7 maggio 2018) in quanto, in barba al glossario, vi emerge che non è possibile affermare in assoluto che una tettoia richieda, o meno, il titolo edilizio e, quindi, assoggettare, o meno, quella realizzata in assenza di titolo alla relativa sanzione, senza considerare nello specifico come essa è realizzata. In proposito, quindi, l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.