Autorizzazioni per l'attività edilizia
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Per passo carraio (o carrabile) s’intende l’accesso che consente il transito dei veicoli da un’area ad uso pubblico (p.es.: strada, piazza, ecc) ad un’area ad uso privato (p.es: cortile, androne, box interni a fabbricato, ecc) idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Con la locuzione "Veicolo" bisogna intendersi qualsiasi macchina guidata dall'uomo (non rientrando, invece, i carrelli della spesa o quelli per uso di bambini o invalidi anche se asserviti da motore).
Morfologia dei passi carrabili:
Passi carrabili con marciapiede
Individuati da apposito manufatto stradale, generalmente costituito da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Passi carrabili senza marciapiede (a " raso")
Caratterizzati da accesso diretto da manto stradale o comunque privi di un'opera visibile, e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).
Caratteristiche dei passi carrabili e distanze dalle intersezioni stradali
I passi carrabili che immettono in aree ed edifici dotati fino a 16 posti per la sosta, devono possedere una larghezza minima di m. 3,00. Tale misura è ridotta fino a m. 2,30, nel caso d’obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità e della proprietà privata, adeguatamente documentate. La larghezza dell'accesso dev'essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente o l'istituzione di divieti di sosta oltre quello relativo al solo passo carrabile. Qualora l’accesso alla proprietà privata sia destinato anche ad elevato traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale.
Nei centri abitati l’accesso deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni indipendentemente dai sensi di marcia dei veicoli. Sono da intendersi intersezioni anche le rotatorie e gli svincoli a livelli sfalsati.
Per ottenere eventuali deroghe alle distanze da rispettare dalle intersezioni, occorre dimostrare l’esistenza dell’accesso carrabile in data antecedente a quella d’entrata invigore del nuovo Codice della Strada, indicando nella domanda gli estremi del titolo autorizzativo ai fini edilizi utilizzato per la realizzazione del varco d’accesso (rilasciato in data antecedente al (1 gennaio 1993) oppure allegando copia di una cartella esattoriale riferita all’accesso attestante il pagamento della tassa di passo carrabile in data antecedente al 1 gennaio 1993. Per tutti gli accessi realizzati successivamente al 1 gennaio 1993 non sono ammesse deroghe alle suddette distanze.
L'accesso carrabile non deve coincidere con attraversamenti pedonali o ciclabili. La realizzazione dell'accesso non deve comportare l'interruzione di spartitraffico o salvagente di divisione tra le carreggiate stradali.
L'accesso dev'essere realizzato con materiali tali da evitare apporto di detriti di qualziasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Devono, pertanto, essere pavimentati per l'intero tratto.
E' vietata l'apertuta di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonchè lungo le corsie di accelerazione o decelerazione.
L'accesso deve essere, in ogni caso, visibile ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada sulla quale si apre l'accesso stesso.
A tal uopo, bisogna considerare sempre lo spazio di arresto di un autocarro su strada bagnata, che risulta pari a: ml. 8,68 a 30 Km/h; ml. 15,43 a 40 Km/h; ml. 24,11 a 50 Km/h; ml. 47,26 a 70 Km/h; ml, 78,13 a 90 Km/h).
Quando l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avviene direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. Per tale finalità il cancello dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata (m. 4,50 per le autovetture). La zona di arretramento deve essere sempre pavimentata.
Nel caso in cui non è possibile arretrare gli accessi per impossibilità costruttive o senza creare grave limitazione della godibilità della proprietà privata, ovvero nel caso d’accessi su strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, possono essere previsti e autorizzati sistemi d’apertura automatizzata a distanza.
La modifica, ovvero l'abbassamento del marciapiede per l'apertura di un nuovo passo carraio, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- Non devono essere utilizzati materiali diversi da quelli esistenti;
- Il dislivello tra la carreggiata stradale ed il limite del marciapiede carrabile non deve superare i 2,5 cm.;
- I raccordi pedonali laterali tra la parte abbassata ed il marciapiede non modificato non devono superare la pendenza del 15% (D.M. 236/89);
- L'eventuale scivolo di salita sul marciapiede non deve essere realizzato oltre il limite del marciapiede stesso interessando la zanella stradale.
Il passo carrabile deve essere segnalato con apposito cartello, così come descritto dal vigente Regolamento del Codice della Strada.
Il cartello è in alluminio, ha forma rettangolare di dimensioni cm. 45 x 25, ed è coperto da un'apposita pellicola rifrangente. Esso dev'essere collocato all'accesso indicato nell'atto concessorio. Ogni cartello si riferisce ad un solo accesso.
Sul cartello è riportato il segnale di divieto di sosta, il nome e lo stemma del Comune, il numero e l'anno di rilascio della Concessione di passo carrabile. Il cartello istituisce, dopo 48 ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente sul lato dell’accesso oggetto della Concessione e per la sola larghezza del passo carrabile
In presenza del cartello di passo carrabile, è vietata anche qualsiasi altra utilizzazione dell'area antistante l'accesso. Il divieto di sostare od occupare l'area con qualsiasi elemento è esteso anche al titolare della Concessione.
La Concessione di Passo Carrabile
La Concessione di passo carrabile è un atto con validità solitamente triennale o quinquennale, rinnovabile (ovvero temporanea in caso di concessioni giornaliere relative a passi carrabili temporanei per cantieri, attività, manifestazioni, ecc.), ed è obbligatoria per tutti gli accessi individuati da appositi manufatti. Se l'apertura di un nuovo passo carraio richiede opere edilizie (muretti, pilastri, ecc.) necessita ottenere prima la relativa Autorizzazione edilizia, presentando apposita SCIA o DIA.
La Concessione di passo carraio và richiesta in caso di:
-realizzazione ed uso di un nuovo varco d'accesso per passo carrabile;
-regolarizzazione (a sanatoria) dell’uso di un varco di accesso carraio preesistente;
-rinnovo dell’uso di un passo carraio preesistente (senza opere);
-rimozione di un passo carraio esistente con ripristino dello stato dei luoghi.
Ad eccezione del caso di rimozione, la Concessione implica il pagamento di un canone annuale per l’occupazione di suolo pubblico che è determinato in base alla superficie risultante dall’ampiezza dell’accesso (arrotondata al metro superiore) per una profondità convenzionale di 1 metro e dal pagamento e della cauzione a garanzia della pavimentazione esistente calcolata al metro quadrato in base alla tipologia di pavimentazione esistente sul marciapiede da versare presso la Tesoreria Comunale. La Concessione comprende anche l'apposito cartello che collocato sull'accesso indica il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, istituito limitatamente per l'ampiezza del passo carrabile. Il divieto di sosta sull’accesso vige solamente se l’interessato ha richiesto ed ottenuto la Concessione esponendo l’apposito cartello.
Per gli accessi privi di manufatto (cosiddetti "a raso"), invece, solitamente la Concessione è FACOLTATIVA e non comporta pagamento di canoni ed oneri.
La Concessione è rilasciata, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre rilasciata dal Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario. Il Comune è l'Ente competente al rilascio della Concessione anche per le strade private aperte al pubblico transito.
Per ottenere la Concessione di un nuovo passo carrabile occorre presentare l'apposita istanza in bollo da euro 16,00 al Comune (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale. Il richiedente della Concessione deve essere sempre persona fisica avente titolo reale: proprietario, locatario, legale rappresentante o titolare della società/ditta del fondo od edificio su cui grava l'accesso. Per i condomini la Concessione può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.
Nel caso di richiesta di Concessione per più accessi relativi alla stessa proprietà o condominio, anche se su strade diverse, presentare un modello di domanda per ogni accesso applicando una sola marca da bollo sul primo modello ed una sola ricevuta di versamento per i diritti di sopralluogo.
A Napoli, considerando per esempio la "Prima Municipalità - Chiaia/Posillipo", l’Istanza per la richiesta va' presentata all’Ufficio Protocollo del Servizio Gestione del Territorio della I Municipalità, con marca da bollo da Euro 16.00 utilizzando il Mod. CH 10.01/A, e deve contenere i dati anagrafici del richiedente:
• l'esatto indirizzo con eventuale numero civico dell'accesso;
• il luogo dell’occupazione;
• la larghezza esatta in metri lineari dell'accesso;
• i metri quadri totali di occupazione,
• la tipologia dell’immobile cui è asservito il passo carraio;
• documentazione tecnica (Relazione, grafici e fotografie) a firma di tecnico abilitato
• Autocertificazioni varie circa la regolarità contributiva, circa la titolarità ovvero Autorizzazione del proprietario dell’immobile;
• Autocertificazione del richiedente circa la regolarità edilizia dell’immobile cui è annesso il passo carraio nonché di possesso del titolo autorizzativo ai fini edilizi (laddove occorrente) all’esecuzione delle opere connesse alla richiesta di realizzazione di passo carraio;
• Dichiarazione del richiedente di assunzione di responsabilità dell’osservanza delle vigenti Norme di Prevenzione Incendi;
- Relazione tecnica dettagliata (completa della descrizione dell’immobile e delle opere a farsi), redatta da un libero professionista, riportante la legittimità dello stato attuale con dichiarazione che l’immobile non è interessato da domanda di condono edilizio ex L. 47/85 e/o art.39 L.724/94 né che l’opera asservì ad opere abusive, la valutazione e la dichiarazione sulla conformità del progetto alle norme Edilizie, al Dpr 495/92 e Dpr 610/96 (Regolamento d’esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e allealtre norme del caso, nulla osta e/o parere degli Enti competenti alla tutela di eventuale vincolo Legge 1089/39;
- Elaborati grafici (n.3 copie) firmati dal tecnico e dal richiedente, con planimetrie 1:1000 ed 1:100, inquadramento in scala adeguata completo delle pertinenze, pianta, prospetto e sezioni quotate, dello stato attuale e di progetto completi delle quote (lunghezza,larghezza, superficie da occupare, larghezza totale del marciapiede e della carreggiata e loro tipologia , distanze dagli incroci ed indicazione dell’andamento del traffico veicolare ), con la previsione dell’adeguamento per l’abolizione delle barriere architettoniche; rilievo fotografico a colori, generale e particolare, timbrato e firmato da libero professionista.
Autorizzazione alla installazione di dissuasori della sosta mobili a scomparsa nel sottosuolo,
a presidio di varco d'accesso carraio privato
Per poter eseguire l’installazione di dissuasori della sosta mobili, a presidio di accesso carraio preesistente o di nuova realizzazione in concessione a privati, occorre una specifica autorizzazione. I dissuasori della sosta rivestono importanza allorquando si vuole tutelare il diritto di accesso alla proprietà privata, ovvero preservare un passo carrabile da fenomeni indisciplinati di sosta selvaggia.
L’Autorizzazione è sempre un atto con validità temporanea , legata alla Concessione del passo carraio. NON Implica il pagamento di un canone annuale per l'occupazione del suolo pubblico, in quanto già corrisposto per la Concessione del passo carraio.
Per ottenere l’autorizzazione ad installare dissuasori mobili a presidio dei varchi carrabili per i quali sia stata già rilasciata Concessione occorre presentare l'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici,le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale al SGT. Le richieste di rilascio di Concessioni di un nuovo passo carrabile (ovvero regolarizzazione a sanatoria) possono comprendere, altresì, la contestuale richiesta di autorizzazione ad installare dissuasori mobili a scomparsa (purché sussistano tutte le condizioni previste dal Regolamento Comunale).
Il richiedente dell’autorizzazione deve essere sempre persona fisica avente titolo reale: proprietario, locatario, legale rappresentante o titolare della società/ditta del fondo od edificio su cui grava l'accesso. Per i condomini l’autorizzazione può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale. Nel caso di richiesta di autorizzazione per più accessi relativi alla stessa proprietà o condominio, anche se su strade diverse, presentare un modello di domanda per ogni accesso applicando una sola marca da bollo sul primo modello.
- Domanda in bollo da €.16,00 contenente estremi anagrafici e fiscali del richiedente, comprensiva di domicilio e recapito telefonico, fax ed e-mail;
- L'esatto indirizzo con eventuale numero civico dell'accesso e precisa indicazione del luogo dell’occupazione;
- Attestazione di un versamento per spese istruttorie intestato al Comune;
- Documentazione tecnica (in 3 copie) a firma di tecnico abilitato, consistente in:
• Relazione descrittiva asseverata delle opere da compiersi;
• N° 1 Planimetria in scala 1:1000 con inquadramento territoriale;
• N°1 Planimetria quotata dello stato di fatto in scala 1:100, con indicazione dell’area di intervento antistante lo stabile interessato da passo carraio, e dell’eventuale tracciato degli impianti fognari e/o sottoservizi pubblici e privati che attraversano l’area del passo carraio;
• N°1 Planimetria quotata dello stato di progetto in scala 1:100, con l’indicazione dei dissuasori richiesti ed eventuale segnaletica orizzontale;
• N°1 Sezione in scala 1:50 del particolare esecutivo del dissuasore a scomparsa, con indicate le misure di ingombro del vano interrato e le quote degli eventuali sottoservizi esistenti;
• Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- Autocertificazioni varie circa la regolarità contributiva, la titolarità, ovvero Autorizzazione del proprietario dell’immobile;
- Autocertificazione del richiedente sulla regolarità edilizia dell’immobile cui è annesso il passo carraio, nonché di possesso del titolo autorizzativo ai fini edilizi (laddove occorrente) all’esecuzione delle opere connesse alla richiesta di realizzazione delle installazioni mobili;
- Eventuali nulla-osta degli Enti erogatori dei sottoservizi (laddove fosse necessario spostare o modificare dei manufatti).
Gli oneri di installazione, manutenzione e/o sostituzione dei manufatti autorizzati sono a totale carico del richiedente, che dovrà, altresì, farsi carico anche dei costi di manutenzione dei dispositivi e della segnaletica, pena la decadenza dell’autorizzazione.
La durata dell’autorizzazione (che solitamente è gratuita) è generalmente legata alla durata della Concessione d’uso del varco carraio.
Rinnovo L’istanza di rinnovo della concessione di occupazione pluriennale, deve pervenire al SGT nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto. In caso di occupazione annuale, la richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata entro il 30 settembre.
Occupazioni abusive Sono considerate abusive e come tali assoggettabili a verbale le occupazioni:
1. realizzate senza la concessione comunale;
2. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
3. che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione.
Subentro ad una Concessione di passo carrabile (voltura) Qualora occorra modificare l'intestatario di una Concessione di passo carrabile, ovvero assegnare alla Concessione esistente un nuovo nominativo (per trasferimento diproprietà, decesso dell'intestatario, variazione del locatario, ecc..), presentare l'apposito modello di richiesta di subentro al Comune da far pervenire in bollo al SGT . Le modalità di compilazione del modello di richiesta di subentro sono le stesse di quelle del modello di nuove Concessioni ma con firma in originale sia del richiedente che del cedente. Dovrà essere allegata solamente la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e la Concessione da volturare. Il rilascio della Concessione volturata avviene entro 60 giorni dalla richiesta. Le Concessioni volturate devono essere ritirate presso il SGT consegnando una marca da bollo da €. 14,62 da applicare su ogni Concessione.
fonti: Comune di Campi Bisenzio (FI) e Comune di Napoli