Il Codice del Consumo è composto dalle seguenti 6 parti:
Parte I: relativa ai diritti fondamentali ed alle finalità del Codice stesso, oltre alle definizioni di consumatore e professionista;
Parte II: relativa alle disposizioni concernenti l'educazione del consumo, le informazioni che debbono essere fornite al consumatore e le disposizioni sulla pubblicità commerciale;
Parte III: relativa alle norme in materia contrattuale;
Parte IV: relativa alla disciplina generale della sicurezza dei prodotti e della responsabilità extracontrattuale del produttore per i danni cagionati dai prodotti difettosi. Si trovano anche le regole speciali valevoli per i contratti di vendita di beni mobili conclusi dai consumatori con i professionisti;
Parte V: relativa alle disposizioni concernenti le associazioni dei consumatori e i giudizi inibitori che esse sono legittimate a promuovere nei confronti dei professionisti che si rendono responsabili di violazioni di interessi collettivi dei consumatori; inoltre, trovansi norme relative all'accesso alla giustizia ed alla class-action;
Parte VI: relativa alle disposizioni finali, tra le quali rileva l'art. 143 che definisce irrinunciabili i diritti riconosciuti ai consumatori dichiarando nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice




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        In data 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il Codice del consumo. Si tratta del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore, che si compone di 146 articoli (diventati 170 dopo le modifiche del 2007), ed è frutto del lavoro di una commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
D.L. 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
(G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 -Supplemento Ordinario n. 162 -  Aggiornato al D.L. n° 70 del 15 maggio 2017)
Il codice del consumo, in particolare, evidenzia:
- l'elenco delle indicazioni obbligatorie da fornire in merito ai prodotti, da indicare in lingua italiana, e le relative sanzioni in caso di inottemperanza;
- le modalità di indicazione dei prezzi, le esenzioni e le sanzioni;
- il divieto di pratiche commerciali scorrette/ingannevoli/aggressive e clausole vessatorie, con indicazione delle sanzioni in caso di inottemperanza;
- la regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore, la promozione delle vendite ed il credito al consumo;
- i diritti dei consumatori nei contratti e gli obblighi di informazione;
- le tipologie e modalità contrattuali, con particolare riferimento alle vendite dentro e/o fuori dai locali commerciali ed ai contratti a distanza;
- il diritto di recesso;
- la commercializzazione a distanza di servizi finanziari;
- la disciplina del commercio elettronico (e-commerce), dei contratti di multiproprietà, dei servizi turistici, dei servizi pubblici;
- la sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo;
- il diritto di regresso e la garanzia convenzionale;
- le associazioni dei consumatori e l'accesso alla Giustizia (singolarmente o in "class action");

        Il Codice ribadisce alcuni fondamentali diritti dei consumatori (già riconosciuti con la prima legge del 1998 ora abrogata):

a) tutela della salute;
b) sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
c) adeguata informazione, diritto di recesso e corretta pubblicità;
d) educazione al consumo;
e) correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;
f) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.


        Il Codice armonizza e riordina la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo. In particolare vengono prese in considerazione:
- l'informazione al consumatore e la pubblicità commerciale;
- la regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore, la promozione delle vendite ed il credito al consumo;
- le conclusioni di alcuni particolari contratti, ed in particolare le vendite fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico, la multiproprietà, i servizi turistici;
- la sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo;
- le associazioni dei consumatori e l'accesso alla Giustizia.


        Il Codice fornisce numerose definizioni concernenti i rapporti di consumo, tra le quali si possono elencare le seguenti:

A) consumatore o utente (art. 3): la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; ed anche (art. 5): la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali;

B) associazioni dei consumatori e degli utenti (art. 3): le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

C) professionista (art. 3): la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;
D) produttore (art. 3): il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

E) produttore di “prodotto sicuro” (art 103): il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

F) prodotto (art. 3): fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività' commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

G) prodotto sicuro (art. 103): qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;

H) prodotto pericoloso (art. 103): qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro;

I) prodotto difettoso (art. 117): Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie e che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
1) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
2) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
3) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione;

L) pubblicità ingannevole (art. 20): qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;

M) clausole vessatorie (art. 33): le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il codice ha apportato, in materia, chiarimenti rispetto alla normativa anteriore (artt. 1469 bis e ss. c.c.) in quanto è sancita l'espressa nullità delle clausole vessatorie in luogo della inefficacia che in passato aveva causato dubbi ed incertezze in dottrina e giurisprudenza.

Negli allegati, inoltre, vengono fornite informazioni relative a:

- contenuti minimi e facsimile delle istruzioni sul diritto di recesso da fornire al consumatore;
- procedure per l'applicazione del rapex, mirante a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave, con le relative linee guida per le notifiche;
- formulario per i contratti di multiproprietà;
- formulario per i contratti relativi a prodotti per le vacanze a lungo termine;
- formulario per i contratti di rivendita;
- formulario per i contratti di scambio;
- formulario separato per facilitare il diritto di recesso.