La legge 241 del 1990, nota come "legge sulla trasparenza amministrativa", ha profondamente rinnovato il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione e si ispira ad un altrettanto importante legge di riforma del procedimento amministrativo, attuata in Germania nel 1976, che prevedeva che il rapporto tra cittadini ed amministrazione si svolgesse su un piano sostanzialmente paritario.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 : Nuove norme sul procedimento amministrativo
(aggiornata alla Legge 221/2015)
La legge 241/1990, nel corso degli anni, ha subito varie integrazioni ad opera delle leggi 15/2005, 80/2005, 69/2009, 104/2010, 122/2010, 163/2010... 33/2013 fino all'ultima 221/2015
Nella fattispecie, la Legge 15 del 11 febbraio 2005, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241", rafforzando, all'art. 1/bis, il principio per il quale il rapporto tra amministrazione e cittadini dev'essere, per quanto possibile, un rapporto di tipo paritario e collaborativo e non più solo autoritativo.
Norme sul Procedimento Amministrativo
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Generalità sulle Leggi
7 agosto 1990, n. 241 e 14 marzo 2013, n. 33
Piu' in generale, la Legge 15/2005 è contraddistinta dai seguenti parametri:
- semplificazione del ricorso al meccanismo del silenzio/assenso per i privati, per i casi in cui le amministrazioni si dimostrino inadempienti;
- rafforzamento della figura del responsabile del procedimento amministrativo, prevedendo che l'organo competente per la firma del provvedimento finale, quando non voglia aderire alle risultanze prodotte dal responsabile, debba darne adeguata motivazione;
- comunicazione, nell'atto di notifica del procedimento amministrativo, della data entro cui questo si deve concludere ed i rimedi che gli interessati possono adottare nel caso di inerzia dell'amministrazione;
- generalizzazione della possibilità di addivenire ad accordi sostitutivi tra privati e pubblica amministrazione, eliminando il riferimento per cui tali accordi erano praticabili solo nei casi previsti dalla legge;
- maggior definizione dell'istituto della Conferenza di servizi, con l'intento di favorirne l'utilizzo;
- definizione in maniera positiva dell'efficacia dell'atto amministrativo e l'esecutorietà dello stesso;
- introduzione della nozione di nullità dell'atto amministrativo, ponendo fine alle lunghe dispute dottrinali al riguardo;
- definizione dell'annullabilità amministrativa e all'interno di questa, dell'annullabilità d'ufficio.
Decreto Legislativo 15 marzo 2013, n. 33:
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(aggiornato al D.L.vo 97/2016 dell'8 giugno 2016)
Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 5 aprile 2013 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 33/2013. Questo provvedimento, predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, riordina, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento.
La legge ha trasformato, almeno nel principio amministrativo, il rapporto tra amministrazione e cittadini da un rapporto di tipo autoritativo ad uno di tipo paritario e collaborativo ed è caratterizzati dai seguenti parametri:
Tuttavia, il decreto legislativo 33/2013 non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti, ma modifica e integra l’attuale quadro normativo, prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione di dati ed ulteriori adempimenti.
La legge 33/2013 ha subito profonde modificazioni in seguito alla pubblicazione della Legge 97/2016 dell'8 giugno 2016 che, di fatto, ne modifica parecchi articoli e contenuti.
Importanti modifiche sono state altresì apportate dal Decreto Legislativo n° 127 del 30 giugno 2016, che ha sostituito integralmente la disciplina della conferenza di servizi: articolo 14 “Conferenze di servizi”; articolo 14-bis “Conferenza semplificata”; articolo 14-ter “Conferenza simultanea”; articolo 14-quater “Decisione della conferenza di servizi”; articolo 14-quinquies “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti”. Inoltre ha disposto il coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi attraverso le modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, relativamente allo sportello unico per l’edilizia e alle procedure per il rilascio del permesso di costruire.
Inoltre, il Decreto Legislativo n° 126 del 30 giugno 2016 ha modificato notevolmente la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’introduzione di due nuovi articoli: articolo 18-bis “Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”; articolo 19-bis “Concentrazione dei regimi amministra- tivi”; ha modificato i seguenti articoli: 19 “Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA”; 20 “Silenzio assenso”; 21 “Disposizioni sanzionatorie”; 29 “Ambito di applicazione della legge”. Tutte le modifiche introdotte tendono a snellire e velocizzare le procedure di formazione del permesso di costruire, della segnalazione certificata inizio attività, della super SCIA, della comunicazione inizio lavori asseverata, nonché dell’agibilità degli edifici o parte di essi.