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Disciplina dell'Agriturismo
1:  Generalità sull'Agriturismo
ed evoluzione normativa nell'ultimo trentennio

        L'agriturismo è una forma di turismo nella quale il turista è ospitato presso un'azienda agricola. Il termine, coniato a metà degli anni '60, identifica un'attività praticata, con diverse norme e denominazioni, in diversi paesi del mondo, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. In Italia, l'esercizio dell'attività agrituristica, da parte delle imprese agricole, è consentito esclusivamente nel rispetto di specifiche norme che ne regolano la connessione con l'attività agricola.
        Secondo l'art. 2135 del Codice Civile -cosi' come modificato dall'art.1 del D.Lgs 228/2001- , l'attività agrituristica è considerata attività agricola. Più precisamente "...E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse....Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"
        Nel corso dell'ultimo trentennio, si sono avvicendate una serie di normative nazionali e regionali, atte a stabilire delle precise regole per lo svolgimento dell'attività agrituristica. In linea generale, le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, mentre le leggi nazionali dello Stato definiscono l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Con riferimento alla normativa regionale, in questa sede viene considerata esclusivamente quella valida per la Regione Campania.
        L'evoluzione normativa è stata la seguente:

        L.R. Campania n. 41 del 28/08/1984, recante "Interventi per favorire l'agriturismo in Campania", abrogata dal comma 1 dell'art. 20 L.R. Campania 15/2008;
        Legge n. 730 del 5 dicembre 1985, recante "Disciplina dell'agriturismo", abrogata dal comma 1 dell'art. 14 Legge 96/2006;
        Legge quadro nazionale n. 96 del 20 febbraio 2006, recante "Disciplina dell'agriturismo";
        L.R. Campania n. 15 del 6 novembre 2008, recante "Disciplina per l'attività di agriturismo", così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 2/2010 e 1/2012, e regolamento di attuazione 18/2009, in vigore dal 14 gennaio 2010;
        Circolare n. 0548427 del 29 luglio 2001, recante "Manuale delle procedure e dei controlli in materia di agriturismo".
        A livello Nazionale, dunque, la Legge-Quadro vigente è la 96/2006 secondo la quale le attività agrituristiche  concernono nella ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (riuniti anche in forma di società di capitali o di persone, ovvero associati fra loro) attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari -ai sensi dell'art 230 bis del codice civile-, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, che sono considerati lavoratori agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale vigente. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
        L’attività agrituristica può essere realizzata esclusivamente in edifici rurali preesistenti nelle aziende agricole e non più utili alla conduzione del fondo. Sono previsti aiuti finanziari regionali nel quadro dei Piani di Sviluppo Rurale sostenuti dall’Unione Europea. La procedura per l'avviamento dell'attività di agriturismo è normata dall'art 7 della Legge 96/2006, nonchè dalle specifiche normative regionali
        L'attività di agriturismo comprende:

  • dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  • somministrare di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
  • organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
  • organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche (trekking, mountain bike) e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale;

        I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle singole normative regionali. Come si è detto, in Campania vige la L.R. 15/2008 ed il relativo Regolamento di attuazione. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata.
        Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l’uso della cucina domestica; se superiori a dieci, si applicano le specifiche norme regionali, con riferimento anche ai requisiti dei locali per la preparazione dei pasti.

        L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

        Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata nella normativa regionale, i soggetti che esercitano l’attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l’anno seguente.
        Sebbene l’agriturismo sia considerato attività agricola connessa, per il fisco è un'attività diversa da quella agricola in senso stretto (coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura), e deve tenere una contabilità separata da quella agricola. Nella contabilità dell’attività agrituristica non è sempre facile esporre alcune voci di costo, non distinte dai costi dell’attività agricola. Si prenda l’esempio della manodopera, che è agricola e spesso svolge mansioni miste, in parte propriamente agricole, in parte riferite all'agriturismo; oppure dell’energia elettrica, dove un unica utenza è in parte destinata all’agricoltura e in parte all’attività agrituristica. Di norma, ai sensi della Legge (statale) n. 413/91, art. 5, il reddito imponibile dell’agriturismo si calcola secondo un regime forfetario, nella misura del 25% dei ricavi al netto dell’IVA; l’IVA si verserà pure forfetariamente, nella misura del 50% dell’IVA incassata con i corrispettivi dell’ospitalità. Si può tuttavia optare, con impegno triennale, per l’applicazione delle norme fiscali ordinarie, determinando, reddito imponibile e IVA da versare, per differenza fra entrate e uscite. Ove si applichi il sistema forfetario, non è ammesso considerare nel calcolo alcun costo; se invece si opta per il sistema ordinario, i costi di avvio e di esercizio dell’attività (e la connessa IVA) contribuiranno, in negativo, alla determinazione del reddito imponibile e dell’IVA da versare. Le aliquote Iva da applicare ai servizi agrituristici sono il 10% per il pernottamento (alloggio e campeggio) e ristorazione, il 21% per gli altri servizi (culturali, sportivi, ricreativi). L’operatore deve rilasciare ai propri ospiti Ricevuta fiscale, sostituibile con fattura immediata, compilando gli appositi bollettari prenumerati, al termine della prestazione, od al momento del pagamento di un anticipo anche se la prestazione non è terminata. I corrispettivi delle Ricevute fiscali emesse vanno poi annotati nel Registro dei Corrispettivi. L’acquisto del bollettario di Ricevute fiscali prenumerate presso i negozi autorizzati, va annotato nel Registro di Carico bollettari di ricevute fiscali entro il primo giorno non festivo successivo all’acquisto. Per quanto riguarda l’IRAP gli agriturismi sono soggetti all’aliquota ordinaria del 4,25%; il calcolo dell’imponibile avviene con gli stessi criteri dell’attività agricola se l’azienda è in regime forfetario, mentre se ha optato per il regime ordinario segue le regole del reddito d’impresa.
        In linea generale, gli adempimenti necessari per l’apertura di un agriturismo sono:

- Apertura della partita IVA;
- Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- Iscrizione all'Elenco regionale degli operatori agrituristici (subordinata alla verifica di alcuni requisiti soggettivi del titolare dell’attività -non deve aver avuto condanne per reati contro la salute e la sicurezza pubblica- e di alcuni requisiti dell’azienda -in base alla consistenza dell’attività agricola, si stabiliscono i limiti di ricettività per i diversi servizi agrituristici-;
- Esecuzione delle eventuali opere necessarie all’allestimento degli alloggi, degli spazi per campeggiatori, dei punti di ristoro, e dei servizi ricreativi o culturali, in modo da poter poi iniziare l'attività di agriturismo. Si ricorda che, all’attività agrituristica, possono essere destinati esclusivamente edifici già esistenti in azienda e non più utili alla conduzione del fondo; le nuove costruzioni non sono consentite. Si evidenzia, inoltre, che, dal momento in cui si sostengono spese finalizzate all’agriturismo (es. per opere di restauro edilizio), inizia anche la “storia” fiscale dell’attività agrituristica, con la comunicazione all’ufficio IVA della relativa partita (nuova od estensione codice attività) del titolare dell’azienda.;
- Autorizzazione del Comune (DIA o SCIA) per lo svolgimento dell’attività, come da art. 7 Legge 96/2006;
- Libretto di idoneità sanitaria ed autorizzazione sanitaria per i locali;
- Autorizzazione dei Vigili del Fuoco;
- Contributi previdenziali INPS ed INAIL;
- Autorizzazione per l’installazione delle insegne e dei cartelli segnaletici stradali;
- Versamento al Comune della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), generalmente calcolata secondo le tariffe di alberghi e ristoranti;
- Abbonamento speciale per la detenzione di apparecchi televisivi (TV nelle camere o in sala comune) e i corrispettivi dovuti alla SIAE e alla SCF per il diritto d’autore connesso con le riproduzioni videosonore (TV, videoregistratori, computer, a disposizione degli ospiti) o per manifestazioni musicali, teatrali, ecc.