Nuove classi di merito per privati ed aziende Ulteriore innovazione prevista nel nuovo Codice della Strada riguarda le novità relative alle classi di merito per privati ed aziende. L’Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni dovrà stilare un documento con la rilevazione della storia assicurativa e l’assegnazione della classe di CU, anche per le annualità coperte da contratti stipulati con formula a franchigia ed a tariffa fissa, e queste indicazioni verranno applicate anche per le polizze temporanee. Per le aziende, in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una società ad un socio, la classe di CU maturata sul veicolo, viene riconosciuta al nuovo proprietario, anche in caso di sostituzione dell’auto. Sarà inoltre consentito il trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente, mentre in precedenza questa possibilità era concessa solamente ai coniugi in comunione di beni. Qualora il veicolo venisse rubato, il proprietario può conservare la classe di merito attiva prima della perdita di possesso, anche nel caso in cui questo venga ritrovato successivamente. Tale ipotesi si applica anche in caso di mancata vendita. In caso di auto acquistata in leasing o con noleggio a lungo termine, l’utilizzatore si vedrà riconosciuta la classe di merito anche nell’ipotesi in cui non dovesse riscattare l’auto ed acquistare una vettura nuova. Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta anche per veicoli acquistati da coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, come ad esempio il coniuge o un familiare.
        Il "Nuovo Codice della Strada" (Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni) si compone di 245 articoli. È accompagnato da un Regolamento di attuazione che comprende 408 articoli e 19 appendici. Il Codice della Strada è entrato in vigore il 1º gennaio 1993, con diverse integrazioni e modificazioni succedutisi nel corso degli anni. La struttura è così articolata:




Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo Codice della Strada
(Aggiornato alla Legge 50 del 24 aprile 2017)
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        La classificazione dei veicoli prevista dal codice della strada e dalle direttive dell'Unione europea è così articolata:
  • L (motoveicoli, tricicli, quadricicli etc., sempre a motore)
  • M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote)
  • N (veicoli a motore destinati al trasporto di merce, con almeno quattro ruote)
  • O (rimorchi e semirimorchi).
        Ciascuna di queste categorie è stata suddivisa in altri sottogruppi, in cui i veicoli vengono ordinati in base alle proprie caratteristiche tecniche (massa complessiva, numero dei posti a sedere, cilindrata etc.). Altri tipi di veicoli, diversi da quelli appena considerati, sono:
  • veicoli a trazione animale (destinati al trasporto di persone, cose o all'impiego esclusivo da parte di aziende agricole)
  • velocipedi (normalmente funzionanti a propulsione muscolare, possono anche avere un motore elettrico per la cosiddetta pedalata assistita).
TIPOLOGIE DI PATENTI DI GUIDA ITALIANE
        Nel corso degli anni si sono succedute i seguenti modelli di patenti di guida:
- MC 701. Dal 1959 al 1974. Stampata su un supporto cartaceo-telato, di forma a "libretto" con sei pagine. Il documento è tuttora in circolazione, mantiene la sua validità e non necessita di essere sostituito;
- MC 701/MEC. Dal 1974 al 1989. Modello nato a seguito della abolizione delle Patenti a uso pubblico o privato. Ne esistono tre versioni differenti e quasi tutti sono stati redatti con stampanti meccanizzate. Il supporto rimane sempre quello cartaceo-telato ed è composta sempre da sei pagine. Documento rilasciato dal Prefetto e tuttora valido.
- MC 701/N. Dal 1989 al 1990. Abolita la patente di categoria F. Rispetta la conformazione prevista dalle direttive comunitarie. Rimane comunque molto simile alle precedenti, sempre stampata su supporto cartaceo-telato;
- MC 701/C. Dal 1990 al 1995. In sostanza identico al precedente, sempre stampato su supporto cartaceo-telato rosa, con la differenza dal modello MC 701/N di avere la pagina 5 invertita con la pagina 6;
- MC 701/D. da giugno 1995 a settembre 1995. Prima patente italiana prodotta con carta filigranata e contenente alcuni requisiti di sicurezza. Ultima patente rilasciata dal Prefetto;
- MC 701/E. Da ottobre 1995 a giugno 1996. Rispetto al modello precedente sono stati aggiunti altri requisiti di sicurezza. È la prima patente ad avere sulla prima pagina la stampa del circolo di stelle simbolo della comunità europea. Modello rilasciato dalla motorizzazione civile;
- MC 701/F. Da luglio 1996 a giugno 1997. Patente nata a seguito della nuova disciplina sulle patenti della comunità europea;
- MC 701/F. Da luglio 1996 a ottobre 1999. Patente identica all'altra con l'unica differenza nell'impaginazione delle ultime due pagine;
- MC 720 F. Da ottobre 1999 al 18 gennaio 2013. Di formato tessera tipo carta di credito, modello adottato da tutti i paesi membri della comunità europea. Le date di validità venivano riportate a mano sullo spazio apposito (spazio 4a e spazio 4b). Da ottobre 2000 la zona non plastificata è stata ridotta unicamente allo spazio per la firma del titolare. Il documento era rilasciato dalla motorizzazione civile ed è tuttora valido.

        Attualmente (dal 19 gennaio 2013) è rilasciato, dalla motorizzazione civile, il modello MC 720 P, sempre in formato tessera di plastica e differente dal modello precedente per le seguenti novità:
- il materiale di produzione, che dal PVC passa al policarbonato;
- l'aggiunta di nuovi dispositivi di sicurezza contro la contraffazione;
- l'eliminazione della voce relativa alla residenza del titolare;
- la fotografia del titolare (in formato digitale) deve essere rigorosamente in bianco e nero (caratteristica esplicitamente prevista dalla normativa in vigore, identificata come tecnologia laser engraving;
- la sostituzione con la ristampa completa del documento ad ogni singolo rinnovo;
- l'eliminazione dei tagliandini adesivi da applicare al cambio di residenza e al rinnovo del documento;
- la firma del titolare, che viene acquisita in formato digitale e incisa a laser;
- l'introduzione di nuove categorie, che, nel complesso, diventano le seguenti: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE;
- l'introduzione di uno spazio dedicato alle eventuali annotazioni dello Stato membro ospitante.

        Il comma 3 dell'art. 116 del C.d.s. specifica le seguenti categorie di patente (alle quali vanno aggiunte le patenti speciali dettate dai commi da 4 a 11 e qui di seguito NON specificate):

a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
NOVITA' INTRODOTTE DALLE LEGGI 115/2015 e 41/2016
- Limite sulla potenza massima delle auto guidabili da neopatentati: il limite è fissato ad un massimo di 70 kW, con rapporto di 55 kW per tonnellata di peso della vettura; il limite è di 6 mesi (prima era di 12), ma solo se non verranno commesse infrazioni per le quali è prevista la perdita di punti sulla patente. Inoltre, i neopatentati potranno guidare anche auto oltre tale limite, a patto che siano accompagnati da una persona in possesso di patente B da oltre 10 anni e che non abbia più di 65 anni di età.
- Dal 18 ottobre 2015 non è più obbligatorio esporre il tagliandino cartaceo che accerta la copertura assicurativa della propria vettura. Infatti è stato istituito un database teleematico tra Motorizzazione ed Assicurazioni che consente di controllare l’effettiva copertura semplicemente dal numero di targa.
- Autovelox e Tutor: le telecamere per il controllo della velocità o per l’accesso alle zone a traffico limitato vengono impiegate anche per la verifica della presenza dell’effettiva copertura assicurativa o della regolare revisione, nonchè per vrificare l’eventuale trasporto pericoloso di carichi sul proprio veicolo;
- Un limite sulla potenza identico a quello per i neopatentati vale anche per chi ha più di 80 anni, a meno che non si dimostri di avere tutti i requisiti di idoneità fisica. Questa procedura dev’essere effettuata a spese proprie e presso una commissione medica autorizzata.
  • TITOLO I -TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI (da Art. 1 a Art. 12)
  • TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE (da Art. 13 a Art. 45)
  • TITOLO III - DEI VEICOLI (da Art. 46 a Art. 114)
  • TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI (da Art. 115 a Art. 139)
  • TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO (da Art. 140 a Art. 193)
  • TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI (da Art. 194 a Art. 224-bis)
  • TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (da Art. 225 a Art. 240)

f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
- Con regolamento I.V.ASS. nr 9 del 9 maggio 2015, l'attestato di rischio (che certifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni, quali: assenza o presenza di sinistri, eventuale classe di merito maturata, ecc.) è stato dematerializzato, ovvero, in luogo del documento cartaceo, le informazioni sono ora memorizzate in un'apposita Banca Dati elettronica, sotto il controllo dell'I.V.ASS. Come tale, l'attestato di rischio è ora esigibile solo telematicamente dalla propria assicurazione, la quale lo rende disponibile sin da almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto r.c. Inoltre, l'attestato di rischio cartaceo non può più essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto: infatti, per stipulare con altro assicuratore il contratto r.c. auto, non è più necessario presentare l'attestato di rischio cartaceo poichè la situazione assicurativa dell'automobilista viene acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica tramite le citata Banca Dati.
- Per agevolare il pagamento delle soste, a decorrere dal 1° luglio del 2016 è previsto che i dispositivi adibiti al controllo della sosta a pagamento possano essere pagati anche tramite carta bancomat;
- Si può andare in due sul motorino, anche se il conducente ha un'età compresa tra 16 e 18 anni, a patto che il veicolo sia regolarmente omologato per il trasporto di due persone. In altri termini, dal 18/08/2015, il conducente di età superiore a sedici anni può condurre veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, A1 e B1 anche se trasporta un passeggero, a condizione di essere in possesso di una di tali patenti valida e che il certificato di circolazione del veicolo preveda tale possibilità. Qualora il ciclomotore non dovesse essere omologato o il conducente sia di età inferiore a sedici anni,in base all'art. 2 Legge 689/1981, viene assoggettato a sanzione amministrativa il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto imnpedire il fatto;


- Per i titolari di patenti speciali, è stato eliminato il limite di massa massima consentita di 750 kg che era imposto per la conduzione dei veicoli trainanti un rimorchio. Anche per essi il traino del rimorchio non leggero (oltre 750 kg) richiede il possesso della patente di categoria corrispondente. Eliminato poi il richiamo alla residenza per rilasciare la patente.
- Per quanto concerne gli esami per il conseguimento della patente B (quella per la guida delle auto cioè), l’esaminatore dovrà essere in possesso di un documento analogo da almeno tre anni. Per tutte le altre, l’esaminatore dovrà prima prendere parte a un percorso formativo. Infine, i gradi del campo visivo verso l’alto necessari per conseguire la patente vengono elevati da 25 a 30. La nuova legge recepisce le normative europee in materia e modifica gli artt. 115, 116, 118bis e 170 del Codice della Strada.
- Viene istituito il reato di omicidio stradale. Per questa fattispecie è stata prevista una gradualità di pene che possono arrivare a condanne di 20 anni di carcere e alla revoca della patente fino a 30 anni. Tre i gradi di gravità quando l'incidente procura la morte di una persona:
- pena da 2 a 7 anni nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada;
- reclusione da 5 a 10 anni se l'omicida ha un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o se ha causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio);
- reclusione da 8 a 12 anni per chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe.
        Per le lesioni stradali, le sanzioni consistono in:
- se l'incidente è causato da manovre pericolose: reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime;
- per chi guida sotto l'effetto di alcool, sopra la soglia dello soglia 0,8 g/l, o di droghe e causa lesioni gravi: la pena è compresa tra i 3 e i 5 anni mentre per quelle gravissime tra i 4 e i 7 anni;
- pene ancora più gravi se invece il conducente fugge dopo l'incidente. In questo caso scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni;
- altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E' inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su alcune specifiche circostanze aggravanti;
- la pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente non è conseguenza esclusiva dell'azione del colpevole.
        La patente viene comunque revocata in caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta 'pesante' e droga). Negli altri casi l'arresto è facoltativo, restando però espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subito soccorso. Il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il D.N.A. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal P.M.
I "PUNTI" DELLA PATENTE
        All'atto dell'emissione, la patente è "caricata" con 20 punti che vengono progressivamente decurtati in base alle infrazioni commesse, secondo il criterio espresso nell'art. 126 bis del Codice della strada. Si evidenzia che ciascun patentato ha la possibilità di poter consultare direttamente on-line il saldo-punti della propria patente iscrivendosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it oppure contattando telefonicamente il recapito 848-782782 attivo H24, al costo di una telefonata urbana
        La mancanza di decurtazione dei punti per un periodo di due anni consecutivi, determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Per i titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti. Dal 13 agosto 2010 per i patentati da meno di tre anni è stato introdotto un ulteriore meccanismo premiale: nel caso non vengano commesse violazioni che prevedono decurtazione di punti verrà attribuito sul loro titolo di guida un punto ogni anno, fino ad un massimo di tre.
        Il punteggio perso può essere recuperato frequentando anche dei corsi specifici , con obbligo di esame finale, presso le autoscuole o presso gli altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.
NOVITA' INTRODOTTE NEL 2019
  •     I maggiorenni potranno circolare con i ciclomotori 125 in autostrada;
  •     Chi verrà sorpreso alla guida con il cellulare in mano rischia la sospensione della patente da 7 a 30 giorni (da uno a tre mesi nel caso di infrazione reiterata), e una multa da 422 a 1.697 euro;
  •     Per la prima volta saranno «normati» monopattini, skate e hoverboard, e le moto elettriche potranno andare in autostrada;
  •     Confermata l’abolizione della tassa di possesso per i veicoli storici;
  •     Confermata la cancellazione dell’obbligo degli anabbaglianti di giorno per le auto fuori dai centri abitati;
  •     Sanzioni raddoppiate per chi guida una vettura senza assicurazione;
  •     Il collaudo per i veicoli a cui si agganciano carrelli non sarà più necessario. Per questi sarebbe sufficiente il solo certificato della casa costruttrice;
  •     Possibilità d’immatricolare piccoli trattori da parte di privati, senza partita IVA, purché il mezzo non superi le 6 tonnellate.

Art 117 CdS: Limitazioni nella guida Le seguenti limitazioni sono riferite principalmente ai neopatentati. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non e’ consentito il superamento della velocita’ di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre, ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t
Notifica via PEC Il conducente che sia in possesso di un indirizzo PEC si vedrà notificato il verbale di contestazione, direttamente per via telematica. La data di notifica sarà quella in cui verrà generata la ricevuta di avvenuta consegna, completa del messaggio. La notifica, quindi, si perfeziona in questo momento, anche se l’automobilista non l’ha visualizzata o aperta. Questo aspetto è di fondamentale importanza in caso di proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione, per evitare che i termini decorrano rendendo impossibile l’impugnazione della multa.
Obbligo di Alt sui rettilinei Altra novità inserita nel Codice della Strada aggiornato riguarda l’obbligo per la polizia stradale di intimare l’Alt alla vettura che percorre una strada a velocità elevata, qualora l’infrazione si verifichi su un rettilineo. Questa innovazione è stata introdotta a seguito dell’ordinanza numero 27771 della Corte di Cassazione. Qualora la polizia stradale non dovesse intimare l’Alt al veicolo, dovrà specificare il motivo in maniera esaustiva, fornendo anche le motivazioni che dovranno essere allegate al verbale di contestazione.
Assistenza legale in caso di alcol test Un ulteriore modifica presente nel Codice della Strada riguarda la presenza di un legale quando si viene sottoposti ad alcol test. La sentenza della Corte di Cassazione n. 51284/2017 dispone che la comunicazione della possibilità di assistenza legale non è necessaria quando si esegue l’alcol test, unitamente ad altri esami del sangue per prestare soccorso ad un soggetto ferito in seguito ad incidente, mentre questa assistenza è necessaria quando l’alcol test venga richiesto dalla polizia giudiziaria.
Abuso d’ufficio Può capitare di trovare un agente che, dopo aver imposto l’Alt all’automobilista, riscontrando una infrazione non grave, lo faccia poi procedere raccomandando di utilizzare maggiore prudenza. In passato questi casi potevano comportare un’indagine per abuso d’ufficio nei confronti dell’agente perché con il suo comportamento avrebbe generato un vantaggio patrimoniale nei confronti dell’automobilista, mentre a seguito della sentenza della Cassazione dell’11/10/2017 n° 46788 questa omissione non è configurabile come abuso d’ufficio.