Di seguito, si riportano le principali definizioni urbanistiche, così come indicate, quasi tutte, nel Regolamento Edilizio del Comune di Napoli, parte I, cap. II, art. 2. Sebbene dette definizioni abbiano valenza pressocchè "universale", si raccomanda, comunque e sempre, per maggior sicurezza cognitiva, di far riferimento ai Regolamenti Edilizi della propria zona, al fin di identificare eventuali piccole disparità.
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        Unità immobiliare: insieme di stanze e vani accessori con autonomia funzionale ed ingresso indipendente;

        Porticato: spazio coperto di uso comune, aperto almeno su un lato, che abbia relazione diretta con lo spazio esterno ubicato allo stesso livello.
        Loggia: spazio coperto, ad uso esclusivo dell’unità immobiliare, aperto almeno su un lato, contiguo ad una delle pareti esterne di una costruzione costituente estensione e pertinenza dell’unità.

        Terrazza:  superficie piana a cielo aperto, di solito praticabile a livello del terreno circostante o a livelli ad esso superiori, e dotata di parapetto, con inclinazione non superiore al 5% per lo smaltimento della pioggia, destinata prevalentemente al soggiorno di persone.
        Piano: lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore) che può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo, e in particolare:
  1. piano terra o piano fuori terra: il piano, o parti di esso, di una costruzione il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale, superiore o inferiore di non più di 50 cm a quella del terreno circostante, così come risulta modificato dalle opere di sistemazione.
  2. piano interrato: il piano di un edificio il cui soffitto in ogni suo punto perimetrale abbia quota inferiore a quella del terreno circostante o superiore di non più di 50 cm;
  3. piano seminterrato: il piano di un edificio che non rientri nei punti a) e b) precedenti.
        Spazi interni scoperti: si intendono le aree scoperte circondate da fronti della costruzione e in particolare:
  1. corte: spazio interno circondato per il 70% del perimetro da fronti della costruzione e per la parte restante solo da recinzioni, porticato o aperto;
  2. cortile: spazio interno circondato per l’intero perimetro da fronti della costruzione;
  3. patio: spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 4,00, e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00;
  4. chiostrina: spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti  circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 18,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00;
  5. cavedio: spazio interno, per la ventilazione dei bagni o locali di servizio ed il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della chiostrina e comunque superiore a 0,65 mq e sul quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza ed attrezzato con scala alla marinara ed avere aerazione naturale.
        Arredi per spazi esterni: costituiscono costruzioni ornamentali per la sistemazione di spazi esterni ad essi strettamente pertinenziali ed in particolare:
  1. gazebo: costruzione priva di fondazioni, ancorata provvisoriamente al terreno, coperta, di superficie in proiezione orizzontale non superiore a 25 mq ed altezza non superiore a m 3,00;
  2. pergolato: costruzione priva di fondazioni, ancorata provvisoriamente al terreno, costituita da pilastri e travi con copertura in essenze arboree;
  3. grillages: struttura verticale o orizzontale in legno forata per il sostegno di essenze arboree non delimitante spazi.
1: Definizioni urbanistiche
Definizioni e parametri edilizi ed urbanistici
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        Alloggio o appartamento: insieme di vani ed annessi od anche un solo vano utile, situati in una costruzione permanente, o in parte separati, ma funzionalmente connessi con detta costruzione e destinati ad uso abitazione per famiglia. L’alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o su uno spazio comune all’interno della costruzione (scala, passaggio, ballatoio, ecc.).

        Stanza: sii intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, i sottotetti abitabili, le cucine e gli altri spazi destinati all’abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette.
        Balcone: superficie costituita da struttura orizzontale sorretta da mensole o a sbalzo sporgente dalla facciata dell’edificio costituente uno spazio accessibile esterno, dotata di parapetto. Se il balcone è costituito da più finestre, è detto propriamente balconata; se è anche multo lungo, è detto ballatoio.

        Poggiolo: superficie praticabile con perimetro avente almeno un lato aperto, di dimensioni molto contenute e comunque ricomprese entro il perimetro dell’edificio, non adatto pertanto al soggiorno di persone, ma con semplici funzioni di affaccio e dotato di parapetto.
        Veranda: balcone, terrazzo o poggiolon qualora sia chiuso da superfici vetrate.

        Cortile - Cavedio - Chiostro - Pozzo di luce
        Cortile: spazio a cielo aperto in tutto o in parte circoscritto da edifici; ha principalmente fini di illuminazione e aerazione; quando e di piccole dimensioni ed ha pura funzione di pozzo di luce e detto chiostrina o cavedio (se vi si aprono solo ambienti di servizio). In taluni casi può presentare una copertura vetrata.
        Facciata: parete esterna di una costruzione delimitata alla base dalla linea della sua intersezione con il terreno naturale o modificato ed al colmo dal limite superiore del parapetto di protezione o del cornicione nelle coperture piane oppure dalla linea di gronda nelle coperture a falde.

        Elementi aggettanti delle facciate: per aggetto si intende qualsiasi sporgenza orizzontale (balcone, pensilina, mensola, cornicioni e segnapiani, ballatoio, sporti di gronda, ecc.) di una facciata di un edificio.
        Fronte: porzioni di facciate più esterne, con esclusione di sporgenze di qualsiasi tipo, che abbiano esclusivamente una funzione ornamentale o protettiva.

        Parete cieca: priva di vedute o prospetti (art. 900 C.C.) ovvero anche se dotata di una o più luci come definite da artt. 901 e 902 del Codice Civile.
 
        Parete finestrata: dotata di una o più vedute o prospetti come definite da art. 900 del Codice Civile.
        Piano di campagna naturale (o terreno): piano la cui quota altimetrica (media) e quella del terreno rilevabile prima di effettuare 1’intervento edilizio-urbanistico.

       Piano di campagna sistemato: piano la cui quota altimetrica (media) e quella del terreno risultante a seguito di movimenti di terra (scavi e/o reinterri) stabiliti dal progetto.

        Fabbricato o edificio: qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevino, senza soluzione di continuita, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome, nonché uno o più alloggi. Per fabbricato o edificio residenziale si intende quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la maggior parte (cioe più del 50% della cubatura) ad uso di abitazione.
       Costruzione: opera edilizia, realizzata fuori o entro terra, con l’impiego di qualsiasi materiale che, indipendentemente dalla durata e dalla modalità di installazione al suolo, non rientri espressamente nella categoria dei veicoli, così come definiti dal capo I del titolo III del DL 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo codice della strada);

        Tettoie e pensiline: strutture orizzontali  rispettivamente su strutture autonome o a sbalzo costituenti copertura pertinenziale di spazi scoperti di una costruzione.
        Chiosco: costruzione, temporanea e non, di superficie coperta non superiore a 5 mq e di altezza non superiore a 3,00 m, priva di servizi igienici, destinata ad attività non residenziali (guardiania, commercio al minuto, deposito).

        Cose mobili ancorate al terreno: boe, pontili, gavitelli, costruzioni temporanee prive di fondazioni, destinate ad attività residenziali e non.
        Occupazione di suolo pubblico: è la facolta concessa al privato, da parte dell’Amministrazione comunale, di disporre temporaneamente di una porzione di un fondo di proprieta comunale, nel rispetto della normativa vigente nonché degli strumenti urbanistici e regolamentari del Comune stesso.

        Pertinenza urbanistica: o area di pertinenza urbanistica di una costruzione, è l’area che viene vincolata per il rispetto dell’indice di fabbricabilita fondiaria. Al fine della definizione di pertinenza urbanistica, può esser vincolata un’area non adiacente all’area di insistenza della costruzione, purchè funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.
        Pertinenze e accessori degli edifici: costruzioni, anche indipendenti e/o non aderenti all’edificio principale ma allo stretto servizio o ad ornamento del medesimo (autorimesse, cantine, lavanderie, depositi, ecc.).

        Ciglio stradale: la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sede viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).
        Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

        Fondi funzionalmente contigui: limitatamente alle zone agricole dello strumento urbanistico comunale generale ed all’interno delle medesime si considerano fondi funzionalmente contigui a quello su cui sorgera l’edificio o il manufatto, quelli che, appartenendo allo stesso proprietario, risultino compresi nella superficie aziendale situata nell’ambito del territorio comunale, e che risultino funzionalmente contigui sotto il profilo dell’attività agricola.
        Serra: manufatto rurale per coltivazioni specializzate di piante floreali e/o ortofrutticole. Si suddividono in:
1) serre fisse, costituite da strutture ancorche prefabbricate stabilmente ancorate al suolo con plinti e zoccoli in calcestruzzo e con tamponamenti infissi con materiali translucidi (plastiche e/o vetri);
2) serre a terra, costituite da strutture mobili realizzate con centinature facilmente amovibili e trasportabili e ricoperte da fogli in materiale plastico.
Definizioni urbanistiche          -          Parametri edilizi          -          Parametri urbanistici
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