- Impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all’erogazione di pubblici servizi, ma all’utilizzo diretto da parte dei Concessionari (ad esempio, allacciamenti alle fognature pubbliche, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio): per Km. lineare o frazione di esso;
- Varchi di accesso dalla pubblica via agli edifici (passi carrabili), negozi e, in generale, in spazi aperti o locali chiusi che comportano un intervento sul manufatto stradale: per i metri lineari corrispondenti alla larghezza del varco;
- Anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico, la proiezione delle mantovane di protezione se poste ad un’altezza da terra inferiore a mt. 5, ecc., per la realizzazione di interventi edilizi: per il complessivo ingombro giornaliero espresso in metri quadrati;
- Strutture, anche montate su veicoli, per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti: per il complessivo ingombro espresso in metri quadrati;
- Palchi, pedane e strutture in genere per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, cinematografiche/televisive, sportive, politiche, sindacali, propagandistiche, pubblicitarie e divulgative in genere: per la complessiva area occupata dai manufatti;
- Strutture per attrazioni giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.): per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità. Per tali tipi di occupazione, solitamente, le occupazioni eccedenti i 100 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento e le superfici fino a 100 metri quadrati sono ridotte del 50 per cento;
- Aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi: per la complessiva area occupata. Anche per tali tipi di occupazione, solitamente, le occupazioni eccedenti i 100 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento e le superfici fino a 100 metri quadrati sono ridotte del 50 per cento.
- Posteggi in aree mercatali non in sede propria intendendosi, per tali, quei mercati che occupano, per un certo tempo, nell’arco della giornata, spazi aperti (strade, corsi e piazze) non predisposti specificamente per accoglierli e sui quali si alternano con altre attività cittadine: per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell’esposizione e della vendita;
- Occupazioni non su posteggio in aree autorizzate (strade, corsi e piazze) per il commercio itinerante in tutte le sue forme: per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell’esposizione e della vendita;
- Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, periodiche nell’arco dell’anno, occasionali comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d’arte e quelle dell’ingegno a carattere creativo;
- Impianti, manufatti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (in particolare, nel settore delle comunicazioni, con centraline wireless, ponti radio, fibre ottiche, cavi telefonici, ecc.): con un canone forfettario commisurato al numero complessivo delle utenze annuali con i criteri e le modalità determinati dall’art. 63 del decreto legislativo n.446/1997. Nella determinazione forfettaria del canone sono compresi tutti i manufatti finalizzati esclusivamente al funzionamento o alla manutenzione della rete di erogazione. Tutti i manufatti non destinati direttamente ai predetti fini (quali, ad esempio, casotti destinati alla vendita di biglietti di trasporto, etc) sono sottoposti al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie espressa in metri quadrati;




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        Con il termine di “suolo pubblico”  si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali su strade, piazze ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio, i parchi ed i giardini pubblici. Con la dicitura “occupazione di suolo pubblico” si intende la sottrazione di suolo pubblico alla disponibilità dei cittadini. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in pluriennali, annuali, semestrali, quadrimestrali e giornaliere. Più precisamente:
Autorizzazioni per l'attività edilizia
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8.B: Occupazione di suolo pubblico: generalità
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- sono pluriennali: le occupazioni di carattere stabile di durata superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
- sono annuali: le occupazioni di carattere stabile riferite al periodo 1/1 – 31/12, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono semestrali: le occupazioni di suolo pubblico antistanti i pubblici esercizi, per un periodo complessivo continuativo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno solare;
- sono quadrimestrali: le occupazioni di suolo pubblico antistanti i pubblici esercizi, per procedure semplificate, per un periodo complessivo continuativo non superiore a 120 giorni nell’arco dell’anno solare;
- sono giornaliere: le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni.
        Le occupazioni di suolo pubblico di seguito elencate sono solitamente soggette al pagamento di un canone, con le modalità riportate per ciascuna di esse dal Comune (ved. pagina "Iter per occupazione di suolo pubblico"):
        Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda, redatta in carta legale, al Comune e consegnata all’Ufficio Protocollo del Servizio competente al rilascio. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all’arrivo.
        In linea generale, la domanda (solitamente consistente in moduli specifici prestampati) deve contenere, pena l'impossibilità di avvio del procedimento:
- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica, vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
- l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- l'oggetto della occupazione; il periodo per il quale la concessione viene domandata, indicando per le occupazioni giornaliere i complessivi giorni per quelle quadrimestrali e/o semestrali il numero complessivo dei mesi e per quelle pluriennali gli anni durante i quali si intende effettuare l’occupazione; i motivi a fondamento della stessa; la descrizione dell’opera - corredata, laddove richiesto, da elaborati tecnici grafici - che si intende eventualmente eseguire; le modalità d'uso e gli atti concessori o autorizzatori che consentono la realizzazione dell’opera per la quale viene chiesta la concessione;
- la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale, nonché dichiarazione di conoscenza delle clausole di risoluzione del contratto previste dal Regolamento;
- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta dal Servizio Competente al rilascio della concessione. Comunque, il richiedente é tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda.
       L’atto concessorio (autorizzativo) rilasciato dal Comune, tipicamente, contiene:
- la data ed il numero di protocollo della domanda dioccupazione presentata dall’interessato nonché le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all’occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all’occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
- l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati o lineari;
- l'oggetto dell'occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
- la tipologia dell’occupazione;
- il periodo per il quale la concessione viene rilasciata, indicando, per le occupazioni giornaliere, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell’occupazione e, per quelle pluriennali, la durata espressa in anni (per le quadrimestrali e semestrali la durata è espressa in giorni o mesi);
- le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima;
- qualora le particolari caratteristiche tecniche dell’occupazione da porre in essere lo richiedano, l’atto di concessione deve essere corredato di elaborato tecnico-grafico-illustrativo dell’opera da realizzare, e, in caso di esecuzione di lavori in progressione, deve riportare l’indicazione della superficie occupata giornalmente;
- l’importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- la determinazione del canone dovuto. A tal uopo, il suolo pubblico -comprendendosi strade, piazze, aree, spazi pubblici- può essere classificato in diverse categorie di importanza (ad es: categoria A, B, C...) a ciascuna delle quali è attribuita una specifica tariffa in Euro a metro quadrato o metro lineare (Euro/mq o Euro/ml); inoltre, tali tariffe unitarie possono essere eventualmente soggette ad agevolazioni, riduzioni o esenzioni in relazione alle specifiche tipologie stabilite nel Regolamento Comunale;
- il concessionario è informato dell’obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell’atto concessorio e all’inizio dell’occupazione;
- l'indicazione del versamento effettuato dall’interessato: importo e data del versamento medesimo; l’avvenuto pagamento anche di una sola rata (nell’ipotesi di pagamento dilazionato) equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione;
-  il concessionario, sottoscrivendo l'atto,si impegna, nel caso di errore materiale di calcolo del canone dovuto, a versare a conguaglio l’importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio Competente dell’Accertamento delle Entrate.
        La concessione viene sempre accordata:
•  senza pregiudizio dei diritti di terzi;
•  con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
•  con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.
        Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. Al termine della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
        Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre ha l'obbligo:
- di esibire, a richiesta degli addetti comunali, il provvedimento che autorizza l’occupazione e le ricevute dei versamenti effettuati;
- di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.
        Si rammenta che le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone, alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.
        Il contratto di concessione si risolve di diritto qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali. La risoluzione del contratto comporta la cessazionedegli effetti del provvedimento concessorio a decorrere dal momento in cui viene pronunciata. Il contratto si risolve, altresì, di diritto:
  1. per mancato pagamento del canone di concessione o di una rata del canone;
  2. per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;
  3. per uso diverso della occupazione rispetto a quelloper il quale é stata rilasciata la concessione;
  4. per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali.
        Sono cause di estinzione del contratto di concessione:
  1. la morte o sopravvenuta incapacità della personafisica oppure l’estinzione della persona giuridica;
  2. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.
        Infine, si evidenzia che, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, da presentarsi entro le 24 ore successive all’inizio della occupazione, l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio competente e al Comando di Polizia Municipale via fax o con telegramma. L'Ufficio tecnico competente provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza e, in caso positivo, rilascia l’atto concessorio a sanatoria nel quale devono essere obbligatoriamente indicati gli estremidell’avvenuta comunicazione da parte dell’interessato. In caso negativo o quando non pervenga nei termini indicati richiesta di regolarizzazione l’Ufficio tecnico Comunale competente deve tempestivamente interessare il Servizio Polizia Municipale Locale per l’attivazione del procedimento di accertamento dell’abusività.
- Tavoli, sedie, pedane, gazebi, fioriere, tendaggi ed ombrelloni e qualsiasi altro manufatto per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: per la complessiva superficie delimitata e sottratta all’uso pubblico espressa in metri quadrati;
- Chioschi, edicole, distributori automatici di fotografie e tabacchi ed altre strutture per il commercio su aree pubbliche: per la superficie di ingombro espressa in metri quadrati;
- Distributori di carburanti: per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati;
- Manufatti esterni agli esercizi commerciali, quali mostre, pensiline, tende, vetrine, vetrine pensili, panchetti per l’esposizione della merce ed espositori in genere: per la superficie di ingombro o proiezione verticale espressa in metri quadrati;
- spazi antistanti gli esercizi commerciali nelle strade di competenza municipale;
- concessione di soprassuolo pubblico (vademecum tende);
- realizzazione di lavori edilizi;
- spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, cinematografiche, sportive, politiche, sindacali, propagandistiche, pubblicitarie e divulgative in genere;
- attraversamento aereo temporaneo del suolo pubblico (luminarie-addobbi);
- strutture per attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.


        Nella pagina disponibile CLICCANDO QUI sono specificati gli iter relativi alle procedure di richiesta di occupazione di suolo pubblico relativi a:
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