Il D.U.R.C., Documento Unico di Regolarità Contributiva,  è un certificato unico che attesta la regolarità contributiva di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale. Le imprese effettuano un’unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva ad uno degli enti citati, anziché tre richieste (ciascuna per ogni ente) come avveniva in passato.






D.U.R.C.
Documento Unico di Regolarità Contributiva
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        Dal 1 luglio 2015 chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, può verificare, con un'unica interrogazione e in tempo reale, tramite il servizio “Durc On Line”, la regolarità contributiva di un’impresa nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili (queste ultime per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell'edilizia, nonché per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative), indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.
        Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale -ovvero vi fossero delle carenze contributive-, l'INPS, l'INAIL e le Casse Edili trasmettono all’interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) o al soggetto da esso delegato, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo. Per l’INAIL l’invito a regolarizzare contiene anche la richiesta di fornire ogni elemento utile per l’esito positivo della verifica. Non saranno considerati gravi gli scostamenti tra somme dovute e versate fino a 150 euro per ogni gestione. Ogni impresa potrà quindi avere “debiti” fino a 450 euro. L'interessato può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito.
        L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
        Il Durc On Line sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal d.m. 24 ottobre 2007 (abrogato dal d.m. 30.1.2015) previsto:
a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia
c) per il rilascio dell’attestazione SOA
d) per la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
        Come accennato, il DURC dev'essere richiesto almeno nei seguenti casi:

- per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:
        - In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
        - Per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
        - Per la stipula del contratto;
        - Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
        - Per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
- per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
- per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori;
- per il rilascio dell' attestazione SOA;
- per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
- per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, ove previsto dalle normative specifiche.
        Le imprese extra-comunitarie che operano il distacco di lavoratori dipendenti nel territorio nazionale hanno l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili e sono conseguentemente tenute al possesso del DURC, mentre per le imprese comunitarie l’obbligo sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.

        L’articolo 31, comma 4, della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 elenca le fattispecie per le quali il DURC deve essere acquisito in caso di contratto pubblico:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”;
b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, secondo cui “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (S.A.L.) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture);
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.
        In caso, invece, di acquisti in economia di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione diretta, il DURC non necessita poiché le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione.
       Il DURC deve essere acquisito anche per i lavoratori autonomi. Tuttavia, si deve trattare di lavoratori autonomi che versano in almeno una delle seguenti condizioni:
a) operino con la presenza di dipendenti;
b) svolgano attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali;
c) svolgano attività non soggette al versamento contributivo agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti. Si tratta, dunque, di lavoratori autonomi che devono essere iscritti ad INPS e INAIL.

       Il DURC va acquisito anche per i liberi professionisti.
        Il DURC non deve essere acquisito per i collaboratori coordinati e continuativi poiché le  ritenute previdenziali ed assistenziali sul reddito percepito ed assimilato a quello di lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del d.P.R. n. 917/1986, sono versate direttamente dai datori di lavoro alla Gestione separata INPS anche per la parte a carico del collaboratore.

       Il DURC non deve essere acquisito per i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore ad euro 5.000 poiché le ritenute previdenziali ed assistenziali sono versate direttamente dai committenti alla Gestione separata INPS anche per la parte a carico del lavoratore. Si specifica che i primi 5.000 euro annui costituiscono una fascia di esenzione dall’obbligo contributivo.
       La dichiarazione di esonero di un’impresa dall’obbligo di iscrizione presso I’INPS e/o I’INAIL può essere resa solo dagli Istituti previdenziali in questione. Pertanto, qualora un’impresa dichiari di non essere tenuta all’iscrizione presso l’INPS e/o l’INAIL e non fornisca pertanto i relativi dati (INPS e/o INAIL), per la richiesta del DURC dovrà essere inoltrata apposita richiesta alla sede INPS/INAIL competente (in base alla sede legale del dichiarante) che dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante la non sussistenza dell’obbligo di iscrizione. In tale richiesta dovrà essere indicato il codice fiscale/partita IVA del soggetto e gli estremi del contratto di riferimento (tipo di contratto, data e importo, importo dei pagamenti da effettuare).

       Il DURC deve essere richiesto anche per le società che non hanno dipendenti, a condizione che per dette società sussista l'obbligo di assicurarsi sia presso l'INAIL, che presso l'INPS. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all'INAIL se ricorrono i presupposti previsti dalle leggi in vigore.
        Le attività di trasporto e di mera fornitura e consegna di materiali a piè d'opera, non accompagnata da messa in opera, nell'ambito del cantiere edile, non rientrano tra quelle attività per cui ricorre l'obbligo di certificare la regolarità contributiva, a prescindere dal settore di inquadramento (Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 58/2009). Le imprese che eseguono queste lavorazioni, pur presenti in cantiere, non possono considerarsi affidatarie, né esecutrici, se non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4/2007).
        In caso di distacco di lavoratori (articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003), il lavoratore inviato presso l'impresa distaccataria, appaltatrice o subappaltatrice, è inserito, nei limiti dell'accordo di distacco, nell'organizzazione di quest'ultima, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all’appalto, sotto ogni profilo, l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC nei suoi confronti, e nei confronti del distaccatario appaltatore.

        In caso di associazione temporanea tra imprese il DURC deve essere acquisito per ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento e non solo per l’impresa mandataria. Infatti, sebbene quest'ultima abbia la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto legislativo n. 163/2006, tale forma aggregativa che discende dal contratto di mandato non determina la nascita di un nuovo soggetto distinto dalle singole associate, ciascuna delle quali “conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” (articolo 37, comma 17, del decreto legislativo n. 163/2006). Inoltre, va ricordato come la regolarità contributiva costituisce un requisito “morale” dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 (Determinazione AVCP n. 1/2010, par. 11); pertanto, in quanto tale, deve essere posseduta da ogni singolo concorrente raggruppato o meno.
        Nel caso di associazione temporanea tra imprese che, per l’esecuzione di lavori pubblici, costituisca una società consortile, all’atto dell’affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare tutte le imprese riunite. Al momento del pagamento delle rate di acconto, la stazione appaltante è tenuta a verificare la regolarità contributiva della sola società consortile, nonché degli eventuali subappaltatori, considerato che la società consortile è il soggetto che esegue i lavori e stipula direttamente i contratti di subappalto.

       In caso di DURC irregolare, anche con riferimento ad un subappaltatore, la stazione appaltante è tenuta a richiedere agli enti previdenziali di specificare gli importi dei rispettivi crediti definitivamente accertati verso l’esecutore, in modo da poter trattenere da quanto dovuto dalla amministrazione al privato un importo corrispondente all’inadempienza contributiva. Qualora l’importo dell’inadempienza riguardi più istituti (Inps, Inail e Casse Edili) e l`importo per il quale interviene la stazione appaltante sia inferiore, l`intervento sostitutivo opererà proporzionalmente. Una volta effettuato l’intervento sostitutivo, la stazione appaltante non dovrà richiedere un nuovo DURC per versare l’eventuale residuo all’operatore economico, salvo i casi di fasi successive dell’appalto o di diverso appalto.

        Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, il soggetto è regolare, l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. In tal caso i sistemi generano un documento in formato pdf non modificabile denominato "Durc On Line"; se, invece, per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un "Durc On Line" in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento (articolo 6, comma 3, decreto ministeriale 30 gennaio 2015).
        In caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il trentesimo giorno dall’interrogazione, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
        In caso di irregolarità contributiva le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti devono attivare il procedimento previsto dall’art. 31, commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 con pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali.

APPROFONDIMENTI  E  NORMATIVA (Scaricabile in formato .pdf)
MODULISTICA