Classificazione acustica
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        La zonizzazione acustica o, per meglio dire, la classificazione acustica del territorio è il risultato della suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche omogenee. Essa consta in un documento tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. Per questo motivo, la zonizzazione acustica deve essere coordinata con il Piano Regolatore Generale (costituente il principale strumento di pianificazione del territorio), nonchè con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (p.es, il P.U.T., Piano Urbano del Traffico).
         Il DPCM 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", definite le aree omogenee in relazione anche alle destinazioni d'uso, stabilisce sei diverse classi, precisando altresì, per ciascuna, quattro distinti valori limite:
  • valori limite di emissione;
  • valori limite assoluti di immissione;
  • valori di attenzione;
  • valori di qualità.
Classi di destinazione d'uso del territorio
Emissione Diurna
dBA (06.00-22.00)
Emissione Notturna
dBA (22.00-06.00)
Immissione Diurna
dBA (06.00-22.00)
Immissione Notturna
dBA (22.00-06.00)
Classe I - aree particolarmente protette
rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
45
35
50
40
Cl. II - aree prevalentemente residenziali
rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali 
50
40
55
45
Classe III - aree di tipo misto
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 
55
45
60
50
Classe IV - aree di intensa attività umana
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. 
60
50
65
55
Cl. V - aree prevalentemente industriali
rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
65
55
70
60
Cl. VI - aree esclusivamente industriali
rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività indus
triali e prive di insediamenti abitativi 
65
65
70
70
        L'obbligo, da parte dei Comuni, di redigere la classificazione acustica del proprio territorio era stata prevista sin dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", onere al quale  non è seguito un esteso consenso, sia perché il citato decreto era privo di adeguate linee guida comuni, sia perché non v'era previsto alcun provvedimento coercitivo per quelle Amministrazioni inadempienti. Infatti, sulla scorta di tale esperienza, la legge n. 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ha introdotto due importanti novità.
1) obbligo da parte delle Regioni di predisporre delle linee guida, ossia dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità (art. 4, comma 1, lettera a).
2) poteri sostitutivi in capo alle Regioni in caso di inerzia dei Comuni o degli Enti competenti, stabilendo altresì le modalità, le scadenze, le sanzioni, nonché l'obbligo di procedere alla classificazione acustica per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati.
        Si tenga tuttavia presente che ai sensi degli artt. 3, 5 e 6 del DPCM 14.11.1997, i limiti ora citati valgono ad esclusione delle infrastrutture di trasporto (strade,  ferrovie, aeroporti, ecc...). Per quest’ultimo tipo di sorgenti vengono infatti fissate dalla normativa nazionale le cosiddette “fasce di pertinenza” o, più in generale, aree circostanti di ampiezza definita, all’interno delle quali vigono, per il solo rumore emesso dall’infrastruttura, limiti specifici, solitamente più permissivi di quelli che la zonizzazione impone alle altre sorgenti. Al di fuori delle proprie fasce di pertinenza, anche le infrastrutture di trasporto sono soggette ai limiti imposti dalla zonizzazione e concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
        Il DM 31/10/97, ”Metodologia di misura del rumore aeroportuale” disciplina le procedure per la classificazione degli aeroporti e del loro intorno in relazione al livello di inquinamento acustico prodotto o programmato. La definizione delle procedure antirumore e la classificazione dei territori dell’intorno degli scali, atti che devono comunque essere coniugati con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, è delegata a specifiche Commissioni costituite per ciascun aeroporto. Vengono infatti definiti, nell’intorno aeroportuale, i confini delle tre zone di rispetto A, B, e C, ove il rumore prodotto dall’attività aeroportuale (definito dal parametro LVA) non può superare i 65 o i 75 dBA per le zone A e B rispettivamente, oppure (zona  C) può raggiungere anche valori superiori (generalmente zona compresa all’interno del sedime aeroportuale).
       Il DPR 18/11/1998 n. 459 disciplina invece l’inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario, come da tabella riassuntiva che segue, in cui sono indicati i limiti (LAeq in dBA) imposti dal decreto al rumore di origine ferroviaria all’interno delle varie fasce di pertinenza.
Tipo recettore
Fascia A (100 m)  Giorno
Fascia A (100 m)  Notte
Fascia B (150 m) Giorno
Fascia B (100 m) Notte
Fascia unica (250 m)* - Giorno
Fascia unica (250 m)* - Notte
Scuole
50
-
50
-
50
-
Altri ric. sensibili
50
40
50
40
50
40
Altri ricettori
70
60
65
55
65
55
* Il corridoio di studio può essere esteso fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo
Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione
con v =  200 km/h
Infrastrutture
di nuova realizzazione
con v > 200 km/h
        Il DPR 30/03/04 n. 142, disciplina “il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”: i valori limite che ne conseguono vengono sintetizzati nelle tabelle che seguono
Tipo
Sottotipo (1)
Ampiezza fascia (3) metri
Ricettori sensibili (2)
Giorno
Ricettori sensibili (2)
Notte
Altri ricettori
Giorno
Altri ricettori
Notte
A

100 fascia A
50
40
70
60
A

150 fascia B
50
40
65
55
B

100 fascia A
50
40
70
60
B

150 fascia B
50
40
65
55
C
Ca (3)
100 fascia A
50
40
70
60
C
Ca (3)
150 fascia B
50
40
65
55
C
Cb (4)
100 fascia A
50
40
70
60
C
Cb (4)
50 fascia B
50
40
65
55
D
Da (5)
100
50
40
70
60
D
Db (4)
100
50
40
65
55
E

30
definiti dai Comuni sulla base della zonizzazione acustica comunale
F

30
definiti dai Comuni sulla base della zonizzazione acustica comunale
Strade di nuova realizzazione
Tipo
Sottotipo (1)
Ampiezza fascia (3) metri
Ricettori sensibili (2)
Giorno
Ricettori sensibili (2)
Notte
Altri ricettori
Giorno
Altri ricettori
Notte
A

250
50
40
65
55
B

250
50
40
65
55
C
C1
250
50
40
65
55
C
C2
150
50
40
65
55
D

100
50
40
65
55
E

30
definiti dai Comuni sulla base della zonizzazione acustica comunale
F

30
definiti dai Comuni sulla base della zonizzazione acustica comunale
(1) Secondo il D.M. 06/11/01 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”
(2) Si tratta di scuole, ospedali, case di cura e di riposo. Per le scuole vale il solo limite diurno.
(3) Per le infrastrutture di nuova realizzazione, il corridoio di studio è esteso fino ad una dimensione doppia della fascia di pertinenza, relativamente ai soli ricettori sensibili

Strade esistenti o assimilabili
(1) Secondo Norme CNR 1980 e Direttive PUT -Piano Urbano del Traffico-
(2) Si tratta di scuole, ospedali, case di cura e di riposo. Per le scuole vale il solo limite diurno.
(3) Strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980
(4) Si tratta delle rimanenti strade dello stesso tipo
(5) Strade a carreggiate separate ed interquartiere

        L’attuale sistema normativo italiano relativo all’inquinamento acustico comporta una qualche complicazione nelle tecniche e metodologie di misura che, non solo devono essere in grado di discernere il rumore di provenienza dalle diverse infrastrutture rispetto al rumore di altro genere, ma devono fare ciò considerando anche il sovrapporsi di varie fasce di pertinenza e classi acustiche.
        Nel caso di sovrapposizione di più fasce di pertinenza, anche di tipologie diverse (strade, ferrovie), il limite da conseguire è fissato dal c. 2 dell’art. 4 del DM 29/11/00 (Piani di contenimento e abbattimento del rumore) sui risanamenti acustici delle infrastrutture: “il rumore immesso nell'area in cui si sovrappongono più fasce di pertinenza, non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture”. Un eventuale risanamento acustico di tali aree deve poi essere condotto in accordo fra i vari gestori coinvolti, seguendo le indicazioni di equa e proporzionale ripartizione degli oneri riportate nell’Allegato 4 del DM ora citato.

        Il DM 16/03/1998 disciplina le “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
        Vanno infine ricordati:

        - Il DPR n. 142/04 in merito alle "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare";
        - Il D. Lgs 194 del 19 /08/2005 infine, costituisce “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale ”
       Il DPCM 5/12/1997 costituisce, invece, il documento di riferimento nella normativa italiana per l’acustica in edilizia. Esso definisce le prestazioni da verificare in opera, ad edificio ultimato, che devono possedere gli edifici in merito a:
– Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari
– Isolamento dai rumori esterni
– Isolamento dai rumori di calpestio
– Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo
– Tempo di riverbero (per aule e palestre delle scuole)