Da considerare che:
- un terreno puo' dirsi EDIFICABILE quando lo sfruttamento edificatorio dell'area e' previsto dal P.R.G. (ora P.U.C.) o dal P.G.T. Nel caso di adozione da parte del Comune di un P.G.T. che non sia ancora stato approvato dalla regione, prevalgono le prescrizioni del P.G.T. adottato. Il medesimo trattamento fiscale riservato al terreno edificabile, viene riservato al caso di cessione del lastrico solare (F5);
- quando, oggetto di cessione sia un fabbricato che venga acquistato da una impresa la quale provveda poi alla demolizione dell'immobile acquistato e alla sua integrale ricostruzione a nuovo oppure ad un intervento di integrale ristrutturazione, si pone un grave problema fiscale, soprattutto con riguardo alle plusvalenze tassabili in capo al soggetto privato cedente. In tal caso, infatti, gli Uffici delle Agenzie delle Entrate ritengono che, dal punto di vista fiscale, oggetto della vendita non sia stato -di fatto- l'edificio, ma un'area edificabile, con la conseguenza di imporre al venditore privato il pagamento delle plusvalenze conseguite le quali dovranno (in presenza di cessione avente ad oggetto un'area edificabile) essere sempre corrisposte anche quando la cessione è avvenuta dopo decorsi i cinque
anni dall'acquisizione (termine che, in ordine ad altre tipologie di immobili, impedisce -in capo al privato- l'imposizione di plusvalenze tassabili). Al fine di evitare tale presunzione tributaria occorre che il privato cedente dimostri il ricorrere di una delle seguenti esimenti:
a) che l'immobile è stato acquistato in forza di donazione (e che siano passati 5 anni dall'acquisto in capo al donante e la cessione da parte del donatario), oppure in forza di successione ereditaria;
b) che, trattandosi di edifico adibito a residenza del venditore, sia stato effettivamente utilizzato come propria residenza (o dei propri familiari) per più della metà del tempo intercorso tra l'avvenuto acquisto e l'avvenuta cessione;
c) che da apposita perizia giurata di stima un tecnico abilitato faccia rilevare:
1) che lo stato dell'edifico non è tale da essere considerato fatiscente e quindi non è tale da richiedere una necessaria demolizione;
2) che il prezzo corrisposto per la cessione è coerente con il valore dell'edificato e non delle potenzialità edificatorie dell'area sulla quale insiste;
3) che la categoria catastale attualmente attribuita al fabbricato è coerente con lo stato di conservazione dell'immobile (in tal modo prevenendo la possibilità che l'Agenzia delle Entrate provveda ad una riqualificazione urbanistica documentale del bene, richiedendo la variazione di classamento catastale in F/2 quale unità immobiliare collabente priva di reddito);
4) che l'immobile abbisogna -per renderlo concretamente efficiente secondo la propria naturale destinazione - di specifici interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria;
d) che l'intervento edilizio effettuato dall'acquirente, per tipologia, non ricade nell'alveo tecnico che considera l'intervento come "nuova costruzione", dando prova del rispetto, in conseguenza dell'intervento, delle sagome e delle volumetrie originarie e del fatto che l'eventuale demolizione e ricostruzione abbiano costituito interventi non considerabili come "nuova costruzione" in quanto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono stati finalizzati al recupero di edifici preesistenti.