Durante la stagione di riscaldamento, la temperatura media degli ambienti delle abitazioni non deve superare i 20°C (con una tolleranza di 2°C).

        Il periodo dell’anno nel quale è consentito tenere in funzione gli impianti di riscaldamento e il numero massimo giornaliero di ore di accensione dipendono dal clima della località dov’è ubicato l’edificio.




L'impianto di riscaldamento
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4: Adempimenti e normative
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        L’Italia è stata suddivisa in 5 zone climatiche dalla A, la più calda, alla F, la più fredda in funzione del numero dei “Gradi Giorno”: quanto più alto è il valore dei Gradi Giorno (GG) tanto più il clima è rigido. Ad esempio: nella zona climatica A si trovano poche località molto calde, come le isole di Salina e Lampedusa; Palermo e Reggio Calabria appartengono alla fascia B; Napoli, Bari, Imperia alla C; Roma, Firenze, Ancona alla D; in fascia E si trovano Milano, Torino, Venezia, l’Aquila; nella F solo località montane come Cortina D’Ampezzo e Abetone.

        Per conoscere con esattezza in quale zona climatica è situato un immobile, e quindi in quale periodo dell’anno si possono accendere gli impianti di riscaldamento e per quante ore al giorno, basterà rivolgersi al Comune.
        In caso di condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse, si possono accendere gli impianti di riscaldamento, anche al di fuori dei periodi previsti, per non oltre la metà delle ore massime giornaliere normalmente consentite: non è necessario richiedere alcuna autorizzazione.
        L’orario giornaliero di riscaldamento può essere frazionato in due o più periodi ma, comunemente, l’impianto dev’essere spento, di notte, tra le 23 e le 5. In alcuni casi è possibile mantenere sempre acceso l’impianto. Le limitazioni alla durata giornaliera del riscaldamento, spesso causa di disaccordo tra i condomini, non si applicano, tra gli altri:
  1. agli impianti a pannelli radianti (generalmente a pavimento);
  2. agli impianti centralizzati dotati di una sonda di temperatura esterna e di un programmatore sigillato che regoli la temperatura interna almeno su due livelli: a 20° nelle ore previste dalla tabella precedente e a 16° per quelle eccedenti (attenuazione notturna);
  3. agli impianti centralizzati in edifici dotati di un sistema di contabilizzazione del calore e di un programmatore per ogni appartamento mediante il quale si possa regolare la temperatura interna su almeno due livelli;
  4. agli impianti individuali regolati da un programmatore con le caratteristiche del caso precedente;
  5. agli impianti condotti mediante contratti di servizio energia.
        Nei casi 2, 3, e 4 inoltre, la caldaia deve avere un buon rendimento, non inferiore a valori limite prefissati per le caldaie di nuova installazione.
Responsabilità

        In passato, la gestione degli impianti di riscaldamento centralizzati era affidata all’Amministratore del condominio che, a sua volta, incaricava un tecnico o una ditta di fiducia. Per gli impianti individuali era il proprietario stesso, o l’affittuario, a spegnere e accendere, a regolare temperature ed orari, a decidere se e come fare la manutenzione.

        Dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 412 del 1993 la normativa è diventata molto più precisa attribuendo la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto ad un unico soggetto.
        Per gli impianti condominiali la responsabilità è dell’Amministratore; nel caso di impianti individuali, è di chi occupa l’alloggio a qualsiasi titolo, quindi non solo del proprietario ma, a seconda dei casi, dell’inquilino, dell’usufruttuario ecc.
        Il responsabile deve conoscere quali sono gli adempimenti di carattere amministrativo e tecnico che regolano gli aspetti della sicurezza e del risparmio di energia e deve disporre affinché questi vengano rispettati.
Adempimenti del responsabile di un impianto di riscaldamento
Sicurezza: deve accertare che sia stata rilasciata, da parte della ditta installatrice, la “dichiarazione di conformità” dell’impianto che ne attesti la rispondenza alle norme di sicurezza ai sensi dell'ex L. 46/90, oggi L. 37/08.  L’accertamento della rispondenza alle norme di sicurezza deve, tra l’altro, riguardare l’integrità ed il corretto posizionamento dei tubi di adduzione del combustibile (metano, gasolio ecc...) e degli eventuali serbatoi, l’esistenza di un’adeguata apertura per l’ingresso dell’aria, che il camino non sia ostruito, ecc...
Efficienza: deve mantenere la caldaia in buona efficienza per non sprecare energia e inquinare quanto meno possibile. A tale proposito deve fare in modo che sia effettuato un intervento di manutenzione almeno una volta all’anno e, con cadenze diverse in relazione alla potenza, la verifica strumentale delle prestazioni della caldaia (analisi dei fumi).
Libretto di centrale o di impianto: deve compilare e conservare il libretto di centrale (per gli impianti di potenza superiore ai 35 kW), o il libretto di impianto (per quelli di potenza inferiore), una vera e propria carta di identità dell’impianto che contiene, oltre ai dati del proprietario, dell’installatore e del responsabile della manutenzione, la descrizione dei principali componenti dell’impianto, delle operazioni di manutenzione, delle verifiche strumentali e dei controlli effettuati da parte degli Enti Locali.
Questo libretto deve essere compilato inizialmente dall’installatore nel caso di caldaie nuove, mentre nel caso di impianti già esistenti dovrà essere preparato dal responsabile dell’impianto stesso, per esempio fotocopiando il modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o acquistandolo nelle librerie specializzate. Nel caso di impianti individuali, quando l’occupante lascia l’appartamento, il libretto deve essere riconsegnato al proprietario o a colui che subentra nell’alloggio. Il libretto di impianto e di centrale deve essere conservato presso l’appartamento o l’edificio in cui è installato l’impianto.
Tabella: deve esporre, nel caso di impianto termico centralizzato, una tabella con l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto, dell’orario giornaliero di attivazione prescelto, delle  generalità e domicilio del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto.
Il terzo responsabile

        La legge prevede la possibilità di delegare la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto ad un altro soggetto, il terzo responsabile, purché questi sia dotato di sufficienti competenze tecniche ed organizzative.
Il terzo responsabile deve essere, infatti, una ditta che possieda almeno l’abilitazione, rilasciata dalla Camera di Commercio o dall’Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della ex-legge 46/90, oggi legge 37/08.

        Per gli impianti individuali, l’occupante dell’alloggio rimane responsabile del rispetto delle norme relative alle temperature interne dell’alloggio e ai periodi di accensione dell’impianto, anche se decide di affidare le altre responsabilità ad un terzo responsabile.
L’Amministratore o l’occupante dell’alloggio può quindi scegliere tra:

  • delegare una ditta (qualificata ai sensi della ex-legge 46/90, oggi legge 37/08) nominandola terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto; in questo caso è obbligatorio redarre e sottoscrivere, da parte del terzo responsabile, un atto di assunzione delle responsabilità e consegnarne copia all’amministratore o all’occupante l’alloggio; il terzo responsabile è tenuto a comunicare all’Ente Locale competente la propria nomina e anche le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico;
  • mantenere la responsabilità dell’impianto ed affidare ad una ditta (qualificata ai sensi della ex-legge 46/90, oggi legge 37/08) il controllo la manutenzione e le verifiche strumentali periodiche. In questo caso l’amministratore o l’occupante dell’alloggio provvederà a riportare sul libretto di centrale (di impianto) i risultati delle verifiche eseguite dalla ditta.
Verifica del rendimento

        Le verifiche strumentali che la legge impone di fare periodicamente consistono nella misura della temperatura dei fumi che fuoriescono dalla caldaia, del loro contenuto di ossigeno o di anidride carbonica (CO2), di monossido di carbonio (CO), di particelle incombuste.
        I valori rilevati servono per calcolare il rendimento di combustione della caldaia, cioè il suo grado di efficienza. È evidente che una caldaia poco efficiente spreca energia ed è per questo che sono stati fissati, in base alla potenza della caldaia, dei limiti minimi di rendimento. Se il rendimento della caldaia, misurato con le analisi strumentali, scende al di sotto di tali limiti si deve intervenire con la manutenzione oppure, in ultima analisi, si deve procedere alla sostituzione della caldaia stessa.

        A titolo di esempio nella tabella seguente sono riportati, in funzione della potenza della caldaia, i valori minimi del rendimento di combustione:
        Per sfruttare al meglio l’energia contenuta nel combustibile, per garantire la sicurezza e proteggere l’ambiente, l’impianto di riscaldamento deve essere ben tenuto e correttamente regolato. Proprio per questo la legge impone che su tutti gli impianti, almeno una volta all’anno, venga effettuato un intervento di controllo e manutenzione eseguito secondo quanto richiesto dalle norme UNI e CEI e secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione della caldaia.

L’incaricato della manutenzione deve avere i requisiti di legge per poter intervenire sull’impianto e riparare tutti gli eventuali malfunzionamenti. Deve quindi essere una ditta abilitata ai sensi della ex-legge 46/90, oggi legge 37/08.
        Il manutentore deve eseguire il controllo e la eventuale manutenzione dell’impianto (e non della sola caldaia) conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal costruttore l’impianto, o in mancanza di queste, secondo le istruzioni dei fabbricanti i componenti dell’impianto termico e, se anche queste non disponibili, secondo le prescrizioni delle normative UNI e CEI vigenti.

        Al termine dell’intervento, il manutentore deve compilare e sottoscrivere un rapporto che anche il responsabile dovrà sottoscrivere per ricevuta e conservarne copia insieme alla documentazione di impianto.


fonte: enea.it
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