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Disciplina dell'Agriturismo
5: Circolare Campania, prot. 0548427 del 29-07-2013
Manuale delle procedure e dei controlli
(Riferimento alla L.R. Campania 15/2008 sull'Agriturismo)
INTRODUZIONE

        La legge regionale n.15/2008 “Disciplina per l’attività di agriturismo” è entrata in vigore dal 14 gennaio 2010 con l’approvazione del ”Regolamento di attuazione”.
        I principi fondamentali che hanno ispirato la formulazione della legge sono:
- definizione snella e puntuale delle attività di agriturismo, svincolata dalla generica definizione di turismo rurale;
- semplificazione dell’iter amministrativo:
1-attenendosi al dettato delle legge nazionale in materia e recependo le istanze di semplificazione e di liberalizzazione che ispirano la normativa più recente è stata sostituita l’autorizzazione con la segnalazione certificata di inizio attività disciplinata dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2-viene eliminato l’Albo, previsto dalla L.R. 41/84. che rappresentava un inutile appesantimento burocratico e, per garantire un utile monitoraggio delle imprese operanti viene istituito l’Archivio presso l’Assessorato regionale all’agricoltura.
- necessità di qualificare le aziende agrituristiche introducendo la riserva di denominazione con relative sanzioni per gli inadempienti, inoltre, definisce gli obblighi del titolare dell’attività agrituristica nei confronti degli ospiti;
- necessità di adottare un regolamento per l’esecuzione della legge, distinto per attività, teso a disciplinare con maggior dettaglio quanto normato dalla legge;
- individuazione dei criteri per l’esecuzione dei controlli amministrativi e sulla qualità dell’accoglienza, con modalità e tempi compatibili con lo svolgimento delle attività produttive;
- disciplinare le competenze tra i diversi livelli di governo (Regione e Comuni)
        La Legge Regionale n. 1 del 27/01/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012)” con l'art. 52 - comma 17 (Abrogazioni e modifiche di disposizioni legislative) ha rivisitato il disegno della legge n. 15 del 2008, abrogando i seguenti articoli:
Articolo 5 – Funzioni e compiti amministrativi delle Province
Articolo 15 – Comitato tecnico regionale per l'agriturismo
Articolo 16 – Formazione
        Ne consegue che i compiti già attribuiti alle province passano nei compiti esclusivi della Regione come previsto dall’art 4 - comma f bis “l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche nonché la vigilanza e controllo sulla osservanza degli obblighi della presente legge”. Pertanto, si rende necessario, ai fini della completa attuazione della norma, chiarire la gestione, le modalità e le competenze dei controlli amministrativi in capo alla Regione e ai Comuni. Il presente manuale, pertanto, definisce le modalità per la gestione delle procedure e dei controlli amministrativi e del mantenimento degli obblighi degli operatori agrituristici campani.
PROCEDURE: LINEE GENERALI

1) Soggetti coinvolti

REGIONE CAMPANIA
-Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni (ITABI)
-Personale dei Settori Tecnico Amministrativo decentrati dell’Agricoltura.
A questi soggetti, per le rispettive competenze, sono demandati i compiti dettagliati dagli articoli 4, 8, 17, 18,19,21 della legge.

COMUNI
Sono demandati i compiti di cui agli articoli 6, 7, 11,12 della legge.
2) Fasi del procedimento

        Si distinguono tre fasi operative:

FASE 1 - Affiancamento ai Comuni
        Tale fase operativa, che riveste carattere di straordinarietà, dovrà svolgersi nell'arco di 6 mesi e si concretizza a sua volta nelleseguenti 4 sottofasi:
1. Estrazione del campione: il settore ITABI provvederà ad estrarre il campione dei Comuni da sottoporre a controllo. Per ciascuna Provincia sul totale dei Comuni, in cui ricadono aziende agrituristiche, sarà estratto un campione di Comuni pari al 10%. Tale campionamento può essere più volte ripetuto, a seguito di particolari esigenze emerse durante la prima fase di controllo. L'esito del campionamento sarà comunicato ai competenti uffici regionali e ai Comuni interessati.
2. Controllo amministrativo: i funzionari regionali designati effettueranno il riscontro documentale, sempre in collaborazione con i preposti tecnici comunali, su tutte le SCIE presentate e per gli operatori che svolgono attività ai sensi della abrogata legge regionale n. 41/1984, effettueranno controlli sul permanere del possesso dei parametri oggettivi e soggettivi alla luce della vigente norma.
3. Visite in loco: terminato il riscontro documentale, il competente Settore ITABI, a seconda del numero di aziende presenti in un Comune, può decidere di effettuare un ulteriore campionamento (minimo del 20% delle aziende) oppure effettuare verifiche sul totale delle aziende. Le visite in loco saranno eseguite sempre con la presenza degli agenti della Polizia Locale. Le visite hanno lo scopo di verificare in azienda quanto dichiarato documentalmente.
4. Raccolta dei dati: elaborazione dei dati per l'implementazione dell'Archivio regionale delle aziende agrituristiche ai sensi dell'art. 8 della legge.
FASE 2 – Mantenimento degli impegni e obblighi degli operatori agrituristici (Articolo 11 e 12 della legge)
        Tale fase, che riveste carattere di ordinarietà, investe prevalentemente le Amministrazioni Comunali. Per la realizzazione di questa fase, si ravvede la necessità di predisporre un'apposita check-list, redatta dal Settore ITABI, ai fini di rendere omogenei i dati da rilevare sulle aziende agrituristiche operanti. I Comuni raccolte le informazioni sulle proprie aziende ne danno tempestivamente comunicazione al competente Settore ITABI, anche ai fini della relazione prevista dall'art. 21 “Clausola valutativa ” in ordine ai seguenti punti:
b) dati relativi all’attività di controllo di cui all’articolo 14 svolta dagli enti competenti;
c) l’entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;
d) dati relativi al numero degli esercizi in attività;
e) il numero dei locali di proprietà dell’imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche;
f) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche per le quali è stato necessario effettuare interventi di recupero ovvero di restauro;
h) dati relativi all’utilizzo di prodotti tipici.
        Questa attività di controllo va eseguita su un campione minimo del 20% di aziende operanti, estratto dal competente Comune.
        Nell’ambito di ogni più proficua collaborazione con i Comuni tesa ad assicurare utili elementi di conoscenza e di orientamento per le valutazioni di propria competenza, si evidenziano di seguito le informazioni di particolare rilievo, relative al mantenimento degli obblighi relative ad eventuali variazioni dell’attività, che devono risultare deducibili dalla relazione tecnico-economica.
a) descrizione dell’azienda agricola, con l’indicazione dell’ordinamento produttivo, della produzione lorda vendibile e del tempo/lavoro occorrente per l’ordinaria gestione dell’azienda ( dati non solo descritti dal tecnico abilitato ma supportati dai dati aggiornati del fascicolo aziendale);
b) descrizione dell’attività agrituristica prevista, con l’indicazione della capacità ricettiva, del periodo di esercizio e dell’offerta dei prodotti aziendali;
c) consistenza dei fabbricati aziendali, con l’indicazione della loro utilizzazione per l’esercizio dell’attività agricola e dell’attività agrituristica;
d) complementarietà dell’attività agrituristica.
FASE 3 – Controlli in loco a cura della Regione.
        In ultimo si ravvede la necessità di sottolineare che ai sensi del comma f bis dell’art 4 oltre ai controlli ordinari precedentemente illustrati, la Regione al fine di attribuire la classificazione delle aziende agrituristiche ( Decreto Mipaf del 13.02.2013 pubblicato sulla GU n.54 del 05.03.2013), ai sensi dell’art 14 del regolamento attuativo, ogni anno provvederà alla estrazione di un campione pari al 20% delle aziende inserite nell’Archivio previsto dall’art. 8 della norma.
        Tali controlli saranno effettuati sempre in stretta collaborazione con i delegati dei Comuni dove ricadono le aziende campionate.

        Il presente manuale è pubblicato sul sito internet della Regione Campania, a valere di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Coordinatore
Dr Francesco Massaro