2. L'attività agrituristica può essere intrapresa contestualmente alla presentazione, all'amministrazione competente, della segnalazione di cui al comma 1
(Comma dapprima sostituito dall'articolo 52, comma 17, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e successivamente così integralmente sostituito dall’articolo 12, comma 1, lettera c) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22)
3. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può formulare, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell’attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l’immediata sospensione dell’attività sino alla loro rimozione da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal Comune.
4. Se il richiedente è persona giuridica, oltre ai documenti di cui al comma 1, sono allegati:
a) l’atto costitutivo e lo statuto;
b) il certificato di vigenza e il certificato fallimentare;
c) la deliberazione del consiglio di amministrazione che approva il progetto di attività agrituristica ed autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.
5. Se il richiedente intende intraprendere un’attività per un numero di ospiti non superiore a dieci deve allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l).
6. Non possono esercitare l’attività agrituristica, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, nel triennio, condanna per uno dei delitti in materia d’igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, secondo la vigente normativa;
b) sono sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
7. Il Comune provvede a trasmettere, anche per via telematica, copia della segnalazione certificata di cui al comma 1 ed i provvedimenti adottati alla Provincia e all’ufficio regionale competente.
(Comma così sostituito dall’articolo 12, comma 1, lettera d) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22)