IMPOSTE DA VERSARE

        Quando si stipula un rogito l'Erario ne beneficia in termini economici. In genere quello fiscale è il costo accessorio più rilevante connesso a un passaggio di proprietà. Tutte le imposte sono a carico di chi compra.
Categoria del Fabbricato
Valore CATASTALE dell'immobile
A - C (con esclusione di C/1 ed A/10)
Rendita catastale x 126,00
Prima casa e pertinenze
Rendita catastale x 115,50
C/1 - E
Rendita catastale x 42,84
D - A/10 (D se e' stata attribuita la rendita)
Rendita catastale x 63,00
B
Rendita catastale x 147
Terreno agricolo
Reddito dominicale x 112,5
        Questa tassazione si applica a condizione che :
- le parti contraenti lo richiedano espressamente nel rogito;
- si tratti di una compravendita tra «privati» (non rientrano quindi le imprese);
- l'oggetto di compravendita sia un'abitazione (e relative pertinenze). Quindi questo concetto non si applica alle compravendite di terreni (agricoli o edificabili), di uffici, di negozi, di opifici e insomma di tutto ciò che non rientri nel concetto di «abitazione», per le quali il valore dichiarato deve coincidere con quanto effettivamente versato.
PS: quanto innanzi vale solo per compravendita immobiliare. In caso di trasferimenti immobiliari per Successione e Donazione, infatti, le imposte dovute sono di diversa entita'. Si rimanda, quindi, alla lettura dei rispettivi paragrafi.




A decorrere dal 1° GENNAIO 2016, le nuove imposte relative alle translazioni immobiliari,
ricadenti in capo all'acquirente, sono le seguenti:

ACQUISTO PRIMA CASA da un privato o da impresa cui non s'applica l'IVA

Imposta di registro:  2%, con importo minimo di 1.000 euro.
Imposta ipotecaria:   50 euro.
Imposta di catastale:   50 euro.
        Inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
- di impegnarsi a stabilire la residenza entro diciotto mesi nel comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto, qualora già non vi risieda.
        Dell'agevolazione si può beneficiare più volte, purché ci siano le altre condizioni, ma soprattutto purché non si possiedano altre abitazioni comprate usufruendo delle stesse agevolazioni per la prima casa, prestando attenzione a NON incorrere nei casi di DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI indicate più avanti. Le agevolazioni si estendono anche all'acquisto di UNA pertinenza (per categoria) dell'abitazione principale (cantina, soffitta, garage, box auto, tettoia... ricadenti in una delle categorie catastali C/2, C/6, C/7).

        Si ricorda, infine, che l'Ufficio delle Entrate territorialmente competente puo' effettuare, entro il termine massimo di tre anni, tutte le verifiche atte ad attestare la relativa sussistenza dei requisiti "prima casa".
AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”: CASI PARTICOLARI
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6: Imposte da versare e Agevolazioni prima casa
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Compravendita immobiliare
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ACQUISTO SECONDA CASA da un privato o da impresa cui non s'applica l'IVA

Imposta di registro:  9%, con importo minimo di 1.000 euro.
Imposta ipotecaria:   50 euro.
Imposta di catastale:  50 euro.

I.V.A. Come si è detto, viene pagata solo nel caso in cui a vendere sia l'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile, a patto che tale vendita avvenga ENTRO 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori.
        L'aliquota IVA è pari al 4% del valore dichiarato se l'acquirente ha i requisiti per le agevolazioni prima casa; al 10% nel caso di trasferimento ordinario; al 22% se la casa ha requisiti per essere considerata di lusso.
        Quando la vendita avviene con IVA l'imposta di registro è sempre dovuta nella misura fissa di 200 euro.
        Dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012), in luogo del regime naturale dell’esenzione, le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese che le hanno costruite o ristrutturate, oltre il termine di 5 anni, sono assoggettate ad IVA al 4% se il cedente opta, nell’atto di vendita, per il regime dell’imponibilità. In caso di opzione e applicazione dell’IVA, le imposte di registro e quelle ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
        Si ricorda infine, che, oltre all'imposta di registro, alle vendite assoggettate a IVA si applicano di regola  e salvo casi particolari, l’imposta di bollo, la tassa di trascrizione e la tassa di voltura, i cui importi variano in base alle varie tipologie di atto e di opzioni.
        Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina "Tassazione degli atti notarili" disponibile CLICCANDO QUI
        Và rilevato che queste imposte si calcolavano fino alla fine del 2005 esclusivamente sulla base del valore dichiarato al rogito; e, poiché veniva dichiarato un valore d’acquisto sempre inferiore a quello realmente pagato, scattavano i controlli fiscali quando detto valore era inferiore a quello desunto dalla rendita catastale moltiplicato per un certo fattore. Allo scopo di evitare quest’eventualità,  il comma 612 dell’art. 1 della Finanziaria 2006 ha disposto che, su richiesta delle parti e solo per le vendite di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo: in tal caso, quindi, la tassazione viene fatta il base al principio del prezzo-valore, cioè sul valore fiscale (ovvero valore catastale) dell'immobile, ricavato moltiplicando la rendita catastale (o reddito dominicale in caso di alienazione di terreno agricolo) non rivalutata (desumibile da una visura catastale) per 115,50 (prima casa e pertinenze) o 126 (seconde case o locali C, esclusi C1 e A10) od altri parametri, come illustrato nella seguente tabella generica di calcolo del "Valore Catastale":

        Quando la vendita della casa è soggetta a IVA, la base imponibile non è costituita dal valore catastale, ma dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti. Negli atti di compravendita di immobili soggetti a IVA nell’ipotesi in cui il prezzo indicato in fattura sia diverso da quello effettivo, è prevista la responsabilità solidale dell’acquirente con il venditore per il pagamento dell’imposta evasa e delle relative sanzioni. L’acquirente privato può regolarizzare la violazione commessa versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, deve presentare all’ufficio territorialmente competente copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.
- L'immobile deve essere nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività l'impresa da cui dipende. Per i cittadini residenti all’estero (iscritti all’Aire, anagrafe degli italiani residenti all’estero), deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

        Come si è accennato, un acquisto agevolato beneficia di una tassazione assai più contenuta rispetto ad uno normale. Queste agevolazioni si ottengono se ci si trova nelle seguenti condizioni, secondo quanto dettato dal DPR 26 aprile 1986, n. 131:

- La casa non deve essere classificabile come "di lusso" (ved. caratteristiche delle abitazioni di lusso);

        Se, per errore, nell’atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
        Persona trasferita all’estero: le agevolazioni spettano anche alla persona trasferita all'estero per ragioni di lavoro, che acquisti l'immobile nell'ambito territoriale del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende. Questa ipotesi è riferibile al solo rapporto di lavoro subordinato - con esclusione di qualsiasi altra tipologia di rapporto - che può essere instaurato anche con un soggetto che non necessariamente rivesta la qualifica di imprenditore.
        Acquisto di appartamenti contigui e ampliamento: l’agevolazione “prima casa” spetta anche in caso di acquisto contemporaneo di immobili contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, ovvero di un immobile contiguo ad altra abitazione acquistata dalla stessa persona fruendo dei benefici “prima casa” e finalizzato a costituire con quest’ultima un’unica unità abitativa. Ovviamente il beneficio spetta, purché sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa. L’abitazione risultante dall’unione di detti immobili deve mantenere le caratteristiche previste dalla disposizione agevolativa. Nel caso di acquisto di immobile contiguo ad altra abitazione già posseduta, il contribuente non dovrà rendere la dichiarazione di non possedere altro immobile o quota di immobile acquistato con i benefici “prima casa”.
DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”
        La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero della differenza d’imposta non versata e degli interessi nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.

L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:
- le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false;
- non trasferisce la residenza nel comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto;
- vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale.
        Le agevolazioni non si perdono nei seguenti due casi:
- quando, entro un anno dalla vendita, il contribuente acquista un’immobile situato in uno Stato estero, sempreché esistono strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l’immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale;
- quando, entro un anno dalla vendita (o dalla donazione), il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.
        Con riferimento alla causa di decadenza dell’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi, con la Risoluzione n. 105/E del 3 ottobre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- se è ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che non può rispettare l’impegno assunto può revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile. A tal fine, deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell’imposta. L’ufficio riliquida l’atto di compravendita e notifica avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto. Non sarà applicata, invece, la sanzione del 30%, in quanto, entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione;
- se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di diciotto mesi senza trasferire la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”. In tale situazione, il contribuente ha comunque la possibilità, sempreché la violazione non è stata già constatata, di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. È sufficiente che egli presenti un’istanza all’Ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto con cui dichiari l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richieda la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. L’ufficio riliquida l’atto registrato e notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione opportunamente ridotta, in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.
        Riguardo al caso del contribuente che vende l’abitazione, acquistata con i benefici “prima casa”, prima che sia decorso il termine di cinque anni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni (Risoluzione n. 112/E del 27 dicembre 2012):
- se, prima che sia trascorso un anno dalla rivendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni (periodo entro il quale è necessario, per non incorrere nella decadenza, riacquistare un altro immobile da adibire a “prima casa”), il contribuente manifesta l’intenzione di non voler acquistare un’altra casa di abitazione, può chiedere, presentando un’istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto, la riliquidazione dell’imposta. In tal modo, non scatta alcuna sanzione: il contribuente dovrà versare la differenza tra l’imposta pagata al momento dell’acquisto e quella dovuta, oltre al pagamento degli interessi;
- se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di dodici mesi, senza acquistare un nuovo immobile o comunicare all’ufficio dell’Agenzia l’intenzione di non voler più fruire dell’agevolazione, si verifica la decadenza del beneficio “prima casa” goduto al momento del primo acquisto. In tal caso, egli ha comunque la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione delle sanzioni (sempreché la violazione non sia stata già constatata).
IL CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”
        È previsto un credito d’imposta per le persone che hanno ceduto l’abitazione, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell’imposta di registro e dell’Iva, ed entro un anno dalla vendita acquistano un’altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa. Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa ed è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al secondo acquisto. Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione con atto soggetto a IVA prima del 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni prima casa in quanto, all’epoca, si applicava in ogni caso l’IVA ridotta) ma, comunque, non prima dell’entrata in vigore della legge 168/82 e a condizione di dimostrare che, alla data di acquisto dell’abitazione poi venduta, erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.
        Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su denunce e atti presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).
        Per fruire del credito d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto. Se, per errore, la dichiarazione è stata omessa, è comunque possibile integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.
        Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall’agevolazione “prima casa” in relazione al precedente acquisto, il credito d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:
- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”;
- se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”;
- se l’immobile alienato è pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte usufruendo delle agevolazioni “prima casa”.
        Con la Legge 248/06 e' stato inoltre precisato che nel rogito, oltre al valore catastale, va comunque denunciato anche il valore reale a cui è avvenuta la compravendita.
   ATTENZIONE: si evidenzia che un altro IMPORTANTE parametro da tenere in considerazione sono i cosiddetti "indici OMI" (OMI=Osservatorio Mercato Immobiliare), redatti dall'Agenzia delle Entrate (e consultabili CLICCANDO QUI), su cui sovente si basa il Fisco in caso di accertamento di valore.

        L’occultamento, anche parziale, del corrispettivo o la dichiarazione nell’atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:
• le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito
• sarà dovuta una sanzione che va dal 50 al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già versata.

ACQUISTO PRIMA CASA da un costruttore con lavori terminati ENTRO 5 anni

IVA:4%
Imposta di registro:  200 euro.
Imposta ipotecaria:   200 euro.
Imposta di catastale:   200 euro.
ACQUISTO PRIMA CASA da un costruttore con lavori terminati da OLTRE 5 anni

IVA:  nulla
Imposta di registro:  2%, con importo minimo di 1.000 euro.
Imposta ipotecaria:   200 euro.
Imposta di catastale:   200 euro.
ACQUISTO SECONDA CASA da un costruttore con lavori terminati ENTRO 5 anni
(od anche OLTRE 5 anni, se il venditore precisa espressamente nel rogito di alienare con IVA)

IVA:10% (ovvero 22% in caso di abitazioni di lusso)
Imposta di registro:  200 euro.
Imposta ipotecaria:   200 euro.
Imposta di catastale:   200 euro.
ACQUISTO SECONDA CASA da un costruttore con lavori terminati OLTRE 5 anni
che non opziona IVA

IVA:  nulla
Imposta di registro:  9%, con importo minimo di 1.000 euro.
Imposta ipotecaria:   50 euro.
Imposta di catastale:   50 euro.
        Cittadino italiano emigrato all'estero: il contribuente che sia cittadino italiano emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato l'immobile, quale che sia l'ubicazione di questo sul territorio nazionale. Ovviamente l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, quello per cui l’immobile acquistato deve essere la “prima casa” sul territorio nazionale.
        Deroga all’obbligo di stabilire la residenza entro 18 mesi: l’obbligo di stabilire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune dove avviene l’acquisto, può essere derogato esclusivamente nell’ipotesi in cui il trasferimento è impedito da cause di forza maggiore sopravvenute in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto. L’ipotesi della forza maggiore ricorre quando sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non potere essere evitato ovvero caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità.
        Obbligo di residenza nel Comune in cui s’intende effettuare l’acquisto: non è sufficiente avere la dimora nel Comune dove si effettuerà l’acquisto agevolato, ma occorre la residenza o l’intenzione di trasferirla entro 18 mesi.      
        Termine entro il quale stabilire l’abitazione principale: se l’acquirente procede, entro un anno dalla vendita, al riacquisto di altra abitazione da destinare ad abitazione principale, non decade dall’agevolazione fruita in sede di acquisto. La normativa non stabilisce, però, un limite temporale entro il quale il contribuente è tenuto a fissare nel nuovo immobile la propria abitazione principale. In ogni caso, l’acquirente non deve dilazionare eccessivamente il suo proposito di trasloco, anche in presenza di diritti di godimento di terzi vantati sulla nuova abitazione e, comunque, non oltre i tre anni previsti per l’accertamento ed il recupero eventuale delle imposte
        Titolarità di nuda proprietà su altra abitazione: l’agevolazione “prima casa” compete anche all’acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato, a condizione che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge. Il nudo proprietario, infatti, non ha il possesso dell’immobile, che fa capo all’usufruttuario. Tuttavia, il beneficio spetta solo se la nuda proprietà sia stata acquistata senza fruire in precedenza delle agevolazioni “prima casa”, fatta salva l’ipotesi in cui il nudo proprietario acquisti l’immobile dall’usufruttuario, al fine di riunire usufrutto e proprietà.
        Comunione con soggetti diversi dal coniuge: è possibile godere dell’agevolazione “prima casa” se si è titolari in comunione con persone diverse dal coniuge di diritti reali su beni immobili anche se situati nel medesimo Comune in cui si intende procedere al nuovo acquisto, a condizione che tali diritti non siano stati acquistati fruendo dell’agevolazione “prima casa”.
        Fabbricato rurale: in presenza dei requisiti previsti, trova applicazione l’agevolazione purché il fabbricato, o una porzione dello stesso, sia idoneo all’utilizzo residenziale e non costituisca pertinenza di un terreno agricolo.
        Acquisto reiterato di quote sullo stesso immobile: il titolare di una quota di diritti immobiliari, acquistato usufruendo delle agevolazioni, che proceda all’acquisto di un’ulteriore quota dello stesso immobile, può fruire dell’agevolazione, purché ricorrano le altre condizioni previste dalla specifica normativa agevolativa.
        Coniugi in regime di comunione legale: nel caso in cui due coniugi, in regime di comunione legale, acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possegga i requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione “prima casa” (in quanto, per esempio, l’altro ha già fruito dell’agevolazione in relazione a un immobile acquistato prima del matrimonio o in regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura del 50%, vale a dire limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti prescritti. L’acquisto agevolato effettuato da uno dei coniugi i n regime di comunione legale dei beni comporta l’esclusione dall’agevolazione per entrambi su tutti i successivi acquisti. Allo stesso modo, è esclusa l’applicabilità dell’agevolazione anche in caso di titolarità, in comunione con il coniuge, di altra abitazione nel territorio del Comune in cui si intende acquistare un nuovo immobile. Se, invece, il precedente acquisto agevolato è stato effettuato da uno dei coniugi in situazioni che permettono di escludere la comproprietà (art. 177 c.c.), l’altro coniuge, cioè quello che non ha fruito dell’agevolazione, può beneficiare del regime di favore per l’acquisto in comunione legale per la quota a lui attribuita in presenza delle condizioni cd. “prima casa”
        Acquisto prima casa mediante sentenza dichiarativa di usucapione: il contribuente che acquisti un fabbricato mediante sentenza dichiarativa di usucapione può usufruire dell’agevolazione “prima casa”, limitatamente all’imposta di registro, a condizione che renda, nell’atto introduttivo, o nel corso del giudizio le dichiarazioni richieste dalla normativa.
        Decadenza parziale dovuta alla vendita della nuda proprietà: si decade parzialmente dall’agevolazione, qualora, prima dei 5 anni, si venda esclusivamente la nuda proprietà dell’immobile acquistato con l’agevolazione. La perdita del beneficio riguarda la parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto. In particolare, si applicheranno al prezzo dichiarato nell'atto di acquisto i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto, con riferimento alla data in cui il diritto è stato acquisito
        Riacquisto entro un anno a qualsiasi titolo: non si decade dall’agevolazione “prima casa”, e inoltre si ha diritto al previsto credito d’imposta, qualora si riacquisti a titolo oneroso, entro un anno, un'altra abitazione (a qualsiasi titolo) da adibire a propria abitazione principale. L’espressione ampia usata dal legislatore, quindi, include, tra gli atti che possono beneficiare del credito di imposta anche gli acquisiti di un nuovo immobile mediante assegnazione provvisoria in via esclusiva a proprietà divisa da parte di una cooperativa o l’acquisto sullo stesso di qualsiasi diritto reale di godimento. Il beneficio del credito è riconosciuto a condizione che sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi in capo all’acquirente, che li dichiari nel verbale di assegnazione da sottoporre a registrazione per avere data certa dell’assegnazione.
        Locazione dell’immobile agevolato: la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione non comporta la decadenza della stessa, in quanto, non si ha la perdita del possesso dell’immobile.
        Informazioni più dettagliate sono reperibili alla pagina "Tassazione degli atti notarili" disponibile CLICCANDO QUI