La donazione è il contratto con il quale un soggetto –il donante– arricchisce per spirito di liberalità (e cioè senza pretendere alcuna controprestazione) un altro soggetto –il donatario– trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti. La donazione può attuarsi in diversi modi:

       
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8: La donazione degli immobili
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Compravendita immobiliare
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  • con il trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili appartenenti al donante, o di un altro diritto reale (es. usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) spettante al donante;
  • mediante la costituzione ex novo di un diritto reale (es. usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) su beni mobili o immobili appartenenti al donante;
  • con l’assunzione da parte del donante di un obbligo nei confronti del donatario (es. mediante l’assunzione dell’obbligo di corrispondergli, senza ricevere corrispettivo, una rendita vitalizia);
  • tramite la liberazione del donatario da un obbligo nei confronti del donante (es. la rinuncia a un credito che il donante vanta nei confronti del donatario).
        Possono costituire oggetto di donazione tutti i beni e diritti che possono arricchire il patrimonio del donatario, come:
  • beni immobili;
  • crediti;
  • aziende;
  • denaro (rispettando le prescrizioni delle leggi vigenti in tema di tracciabilità dei flussi monetari che impediscono il trasferimento di denaro in contanti per importi superiori ad Euro 1.000,00);
  • veicoli (moto e/o auto), natanti, aerei, altro;
  • opere d’arte (quadri, sculture, altro);
  • azioni e quote di società (entro i limiti posti al loro trasferimento dai patti sociali e dagli statuti delle società le cui azioni e/o quote vengono donate);
  • titoli del debito pubblico, quote di fondi di investimento e di gestioni patrimoniali.
        Per espresso divieto di legge i beni futuri non possono invece essere oggetto di donazione, e ciò perché il donante deve essere ben conscio del valore e della consistenza dei beni e diritti di cui dispone con l’atto di liberalità.
        Possono fare donazione solo coloro che hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. Sono ritenuti, pertanto, incapaci di donare:
  • i minori;
  • gli inabilitati;
  • gli interdetti;
  • le persone soggette ad amministrazione di sostegno, sempre che queste, nel decreto di ammissione alla procedura di amministrazione di sostegno, siano state private della capacità di disporre dei propri beni.
        Dato il carattere strettamente personale della donazione, la legge vieta agli incapaci di fare donazioni anche tramite i propri legali rappresentanti. La donazione fatta da persona che, benché non interdetta, sia stata – per qualsiasi causa, anche transitoria – incapace di intendere e volere al momento della donazione, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. L’onere della prova dello stato di incapacità del donante nel momento della donazione è a carico di chi ne chiede l’annullamento. L’azione deve essere proposta entro 5 anni dalla data della donazione.

        Essendo dotate di capacità generale, possono donare invece le persone giuridiche sia pubbliche sia private, entro i limiti imposti dalla legge e dai rispettivi atti costitutivi e statutari. È invece dubbia la possibilità per le società di donare, data l’incompatibilità tra lo scopo di lucro delle società stesse e la ragion d’essere delle donazioni; si è osservato, al riguardo, che una donazione “può essere compiuta da una società se essa, sia pure in via indiretta, è compatibile con lo scopo sociale: conseguire apprezzamento sul mercato, propagandare la merce e anche conseguire favori da parte del beneficiario".
        Non esistono particolari limiti alla possibilità di accettare una donazione: può beneficiarne chiunque sia idoneo ad assumere la titolarità di un rapporto giuridico. Ovviamente gli incapaci (es. minori o interdetti) potranno accettare la donazione solo tramite i loro legali rappresentanti, che dovranno essere debitamente autorizzati con provvedmento del giudice tutelare. L’unico divieto a ricevere una donazione previsto dalla legge riguarda il tutore e il protutore. È ammessa anche la donazione a favore di nascituri già concepiti o a favore di figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento della donazione. Così come previsto per gli incapaci in genere, anche i nascituri, come i figli non ancora concepiti, potranno accettare la donazione tramite i legali rappresentanti (genitori o curatore speciale nominato per l’occasione), che dovranno essere debitamente autorizzati con provvedimento del giudice tutelare.

        Nel caso di donazione fatta congiuntamente a più donatari, la legge prevede che:
  • la ripartizione, in mancanza di accordi diversi, s’intenda fatta per parti uguali;
  • è comunque valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non possa o non voglia accettare, la sua parte venga destinata agli altri.
        La donazione deve essere fatta per atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, pena la nullità. Se la donazione ha per oggetto beni mobili, è inoltre necessario, sempre a pena di nullità, descriverli dettagliatamente e indicarne il valore nell’atto di donazione o in un documento da allegare all’atto. La donazione è un contratto e come tale –affinché si perfezioni e produca tutti i suoi  effetti – non è sufficiente la sola manifestazione di volontà del donante; la proposta del donante deve essere espressamente accettata dal donatario (salvo il caso di donazione in riguardo di matrimonio). L’accettazione può essere contenuta nello stesso atto che contiene la proposta del donante, oppure in un atto successivo che dovrà sempre avere forma pubblica, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso, la donazione produce i suoi effetti a partire dal momento in cui l’atto pubblico contenente l’accettazione sia stato notificato al donante. Non sono soggette al rigoroso requisito di forma di atto pubblico le donazioni di modico valore, ovvero le donazioni di cose mobili aventi scarsa incidenza sulle condizioni economiche di chi dona; la modicità del valore va pertanto valutata non in maniera assoluta, ma in relazione alle condizioni economiche del donante. Le donazioni di beni immobili, invece, richiedono sempre l’atto pubblico a prescindere dal valore del bene donato.

        La donazione è un atto strettamente personale che non ammette deleghe a terzi: pertanto sono vietati sia il mandato sia la procura con cui il donante conferisca a terzi il potere di rappresentarlo, con facoltà di scelta del donatario o del bene da donare. È invece ammessa la procura quando il donante abbia determinato sia il donatario sia l’oggetto della donazione, in modo da privare il procuratore di qualsiasi discrezionalità.
        La donazione può essere gravata da un onere a carico del beneficiario. L’onere può consistere in una prestazione a favore:
  • dello stesso donante (es. una donazione immobiliare con onere per il donatario di prestare assistenza materiale e morale al donante vita sua natural durante);
  • di terzi estranei al contratto (es. una donazione con onere di prestare assistenza a un parente del donante);
  • della comunità o della collettività (es. una donazione con onere di devolvere una somma per beneficenza).

         Il mancato adempimento dell’onere non costituisce causa di risoluzione della donazione se ciò non viene espressamente previsto nell’atto di donazione. Per dare particolare forza all’onere apposto si dovrà, pertanto, inserire nell’atto di donazione una clausola che preveda la risoluzione della donazione stessa in caso di mancato adempimento dell’onere.
        L'eventuale revocazione di una donazione può essere richiesta all’autorità giudiziaria in due casi specifici:

  • la revocazione per ingratitudine: è possibile la revoca della donazione quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti (omicidio volontario, tentato omicidio o altro reato cui siano applicabili le norme sull’omicidio; denuncia o testimonianza per reato punibile con l’ergastolo, o reclusione non inferiore a tre anni se la denuncia è risultata calunniosa o la testimonianza è risultata falsa); si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante; abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio, o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti a sensi di legge;

  • la revocazione per sopravvenienza di figli: le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio, o di un discendente legittimo del donante. La revocazione può essere richiesta anche se il figlio del donante era già concepito al momento della donazione.

La donazione di immobili

        Un caso che richiede particolari obblighi formali è quello delle donazioni di beni immobili.
Conformità dei dati catastali

        Dal 1 luglio 2010 è in vigore una specifica normativa (Art. 19 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122) che, in caso di stipula di un atto traslativo –compresa quindi anche la donazione – relativo a fabbricati esistenti, prescrive per i proprietari l’obbligo di dichiarare nell’atto che i dati e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto, ovvero alla localizzazione, destinazione d’uso e configurazione reale e attuale dell’immobile oggetto di negoziazione, pena la nullità dello stesso. Prima della stipula, i donanti sono tenuti a verificare accuratamente la corrispondenza dei dati catastali e delle planimetrie depositate allo stato di fatto, specie per quanto riguarda la destinazione d’uso (categoria catastale) e la consistenza (vani e/o superficie), al fine di riportare nell’atto dati veritieri e corretti. Una dichiarazione mendace espone il dichiarante a responsabilità civile per i danni arrecati alla controparte e può, inoltre, esporre il dichiarante, stante i recenti orientamenti della giurisprudenza, anche a responsabilità penale. La dichiarazione può essere sostituita dall’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento degli atti catastali (architetto, geometra, ingegnere).
Riferimenti urbanistici

        Negli atti di donazione di edifici devono essere riportati, a pena di nullità, ed a seconda dell’epoca di costruzione, gli estremi relativi a:
  • licenza edilizia (o della licenza edilizia in sanatoria) per fabbricati edificati prima del 30 gennaio 1977 (data di entrata in vigore della legge 10/1977 detta “Legge Bucalossi” che ha introdotto la concessione edilizia in sostituzione della licenza edilizia);
  • concessione edilizia (o della concessione edilizia in sanatoria) per fabbricati edificati prima del 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del Testo Unico in materia edilizia, che introduce il permesso di costruire in sostituzione della concessione edilizia);
  • permesso di costruire (o del permesso di costruire in sanatoria) per costruzioni eseguite dal 30 giugno 2003 in poi;
  • denuncia di inizio attività (D.I.A.) per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione maggiore eseguiti dal 30 giugno 2003, e per i quali in alternativa al permesso di costruire si sia fatto ricorso alla D.I.A. (definita nella prassi: SUPER-D.I.A.), ovvero, se eseguiti dopo il 2010, della S.C.I.A. (introdotta dall'art. 49 comma 4/bis della Legge 122/2010 in sostituzione dell'art. 19 della 241/90).
        Per gli interventi anteriori al 1 settembre 1967, è valido l’atto di donazione nel quale in luogo degli estremi della licenza sia riportata o allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si attesti l’avvenuto inizio dei lavori di costruzione sin da data anteriore al 1 settembre 1967. È inoltre opportuno, anche se non è prescritto a pena di nullità, citare gli estremi di tutti gli altri provvedimenti edilizi rilasciati sull’immobile oggetto di donazione, per interventi successivi alla costruzione o a seguito di istanza di sanatoria edilizia, al fine di ricostruire nell’atto tutta la storia urbanistico-edilizia del fabbricato.
        Gli atti di donazione relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari se agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica (CDU)contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata, a meno che la donazione sia a favore:
  • del coniuge del donante;
  • dei parenti in linea retta del donante. Quindi in caso di donazione di un terreno a favore del figlio del donante non è obbligatorio allegare il certificato di destinazione urbanistica, mentre sarà necessario allegarlo se la donazione è a favore sia del figlio sia della nuora del donante.
        Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile dell’ufficio comunale competente entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. È valido per 1 anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione del donante, non siano intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.

        Non c’è, inoltre, obbligo del certificato di destinazione urbanistica se:
  • il terreno donato costituisce pertinenza di edificio censito nel catasto dei fabbricati, purché la sua superficie complessiva sia inferiore a 5.000 metri quadrati;
  • con la donazione viene costituita o modificata o estinta una servitù.
Certificazione energetica

        In caso di donazione, l’attestato di certificazione energetica del fabbricato non è obbligatorio in quanto richiesto solo nel caso di atti traslativi a titolo oneroso, come compravendita, permuta, altro.
Le liberalità e la donazione indiretta

        Lo scopo della donazione –arricchire un altro soggetto senza che vi sia alcun obbligo giuridico che lo imponga – può essere raggiunto anche con negozio diverso dalla donazione tipica, il quale, proprio perché utilizzato per perseguire lo scopo donativo, và assoggettato alla disciplina sostanziale della donazione: si parla in questo caso di donazione indiretta. La legge infatti dispone che le liberalità, anche se risultano da atti diversi dalla donazione tipica, siano soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (con esclusione delle donazioni fatte in occasione di servizi resi, o comunque in conformità agli usi e delle donazioni non soggette a collazione).  Sono stati individuati diversi casi di donazione indiretta:
  • la rinunzia abdicativa, fatta cioè senza corrispettivo: ad esempio, la rinuncia a un diritto di usufrutto;
  • il contratto a favore di terzo, per far acquistare al terzo l’immobile trasferito o altre utilità;
  • l’adempimento del terzo, ovvero quando si adempie a un obbligo altrui;
  • la donazione mista, come la vendita a prezzo notevolmente inferiore al valore;
  • l’intestazione di beni a nome altrui, costituente il caso più ricorrente di donazione indiretta: p.es: l’acquisto di un bene immobile con denaro dei genitori intestato a favore del figlio.

        È importante sottolineare che i casi sopracitati costituiscono donazioni indirette solo ed esclusivamente se fatti per spirito di liberalità. Se lo scopo non è liberale non verrà applicata la disciplina sostanziale della donazione (si pensi a un adempimento del terzo da cui discenda un nuovo credito di chi ha adempiuto nei confronti del debitore).
        In merito al caso relativo all'acquisto di un bene immobile con denaro dei genitori intestato a favore del figlio, và precisato che può essere utile specificare, nell’atto di compravendita (rogito), mediante un’apposita dichiarazione del donatario, che il prezzo di acquisto è stato pagato dai genitori, e ciò per le seguenti ragioni:
  • per motivi di coerenza fiscale, qualora il figlio acquirente sia uno studente o comunque un soggetto privo di redditi consolidati e quindi impossibilitato a giustificare di fronte al fisco la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto;
  • per motivi successori, dovendo il figlio (acquirente) imputare il bene oggetto della donazione indiretta alla propria quota ereditaria: questo aspetto è particolarmente importante per il genitore donante, specie se ci sono altri figli che, in mancanza della dichiarazione del donatario sulla provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto, potrebbero non essere in grado di provare l’avvenuta donazione indiretta dopo la morte del genitore;
  • ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo: dovendo le parti, nei casi di trasferimento di immobili, dichiarare nell’atto gli estremi dei mezzi di pagamento utilizzati, se il pagamento è stato effettuato direttamente dai genitori con assegni o bonifici loro imputabili, la dichiarazione avrà anche la funzione di giustificare la provenienza dei mezzi di pagamento;
  • infine, perché, alla luce dei recenti orientamenti anche della giurisprudenza, si esclude che la donazione indiretta che si andrebbe a evidenziare esponga, in caso di rivendita, il terzo subacquirente ai rischi dell’azione di restituzione, creando problemi per la futura commerciabilità del bene così acquistato.
        A tal riguardo, si fa presente che il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti, detti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità detta legittima della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia che sia stata espressa in un testamento o eseguita in vita tramite donazioni, Se un legittimario viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima per effetto di una disposizione del testamento o di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto, può far valere il proprio diritto all’ottenimento dell’intera quota di legittima mediante un’apposita azione giudiziaria, detta azione di riduzione, soggetta al termine di prescrizione di 10 anni (nel caso di lesione della legittima determinata da donazione, questo termine decorre dalla data di apertura della successione). I legittimari possono rinunciare all’azione di riduzione solo dopo la morte del soggetto della cui eredità si tratta, e mai durante la sua vita; pertanto, se un soggetto dispone in vita di tutto il suo patrimonio con più donazioni a favore solo di alcuni dei legittimari, quelli che non hanno ricevuto nulla –legittimari pretermessi– o quelli che comunque hanno ricevuto beni di valore inferiore a quello della quota di legittima –i legittimari lesi– non possono rinunciare all’azione di riduzione mentre il donante è in vita né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. L’azione di riduzione, in caso di lesione susseguente a donazione, va proposta nei confronti del donatario; tuttavia, se il donatario ha ceduto a terzi gli immobili donati, il legittimario, se il donatario non ha altri beni sui quali soddisfare le proprie ragioni, potrà chiedere ai successivi acquirenti la restituzione del bene (azione di restituzione). Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate, pagando l’equivalente in denaro.
        In questa materia è intervenuta la legge 80/2005 che ha innovato la disciplina del codice civile.

        La prima novità è che l’azione di restituzione può essere intrapresa dal legittimario leso o pretermesso solo se non sono decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione: quindi, solo trascorsi i 20 anni, il terzo acquirente di un immobile donato non correrà più rischi.

        Lo stesso principio vale anche per le ipoteche e ogni altro vincolo (ad esempio un diritto di usufrutto) che il donatario abbia iscritto o trascritto sull’immobile donatogli: se l’azione di riduzione è intrapresa dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, le ipoteche e i vincoli restano efficaci, con l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari per il coseguente minor valore dei beni ricevuti in eredità, e sempre che la domanda di riduzione sia stata trascritta entro 10 anni dalla data di apertura della successione.
        Altra novità è la possibilità per il coniuge e i parenti in linea retta del donante di opporsi alla donazione: il termine di 20 anni è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, qualora essi abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Questo diritto di opposizione non solo è personale, ma perde inoltre effetto se non è rinnovato prima che siano trascorsi 20 anni dalla sua trascrizione.
Vertifiche da eseguire prima dell'acquisto di un immobile pervenuto in donazione

        In occasione dell’acquisto di un immobile e quindi sin dalla stipula del preliminare, il promissario acquirente (cioè colui che si impegna ad acquistare) deve verificare se il venditore abbia acquisito il bene mediante donazione o se comunque nella “catena” dei trasferimenti che precedono l’acquisto del proprio dante causa sia stata effettuata una donazione. Se è effettivamente presente una donazione bisogna distinguere se:
        a) il donante sia ancora vivente: in questo caso, l’azione di restituzione (ossia la possibile futura azione di rivendica del bene nei confronti di chi acquistato l’immobile dal donatario) potrà essere esercitata solo dopo la morte del donante ed entro i successivi 10 anni, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
  1. che il donante alla sua morte non abbia lasciato beni sufficienti a coprire la quota di legittima spettante a tutti i legittimari;
  2. che il venditore (che aveva ricevuto il bene trasferito mediante donazione) non abbia nel proprio patrimonio beni sufficienti a soddisfare le ragioni dei legittimari lesi;
  3. che non siano già decorsi 20 anni dalla data della trascrizione della donazione, salvo che sia intervenuta opposizione al decorso dei 20 anni da parte del coniuge o di paenti in linea retta (legge 80/2005).
        b) il donante sia deceduto da meno di 10 anni: in questo caso, l’azione di restituzione potrà essere esercitata entro i 10 anni dalla morte del donante al verificarsi di tutte le condizioni sopra riportate. Il rimedio giuridico consiste nella  rinuncia espressa da parte di tutti i legittimari (a condizione di conoscere tutti quelli esistenti) all’azione di riduzione o, quanto meno, all’azione di restituzione verso terzi, ex art. 563 c.c., rinuncia valida e possibile dopo la morte del donante.
        c) il donante sia deceduto da più di 10 anni: in questo caso, secondo l’orientamento prevalente in tema di prescrizione, confermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, il diritto ad agire in riduzione deve ritenersi prescritto per cui non vi è più alcun rischio per l’acquirente, perché le azioni di riduzione e restituzione non potranno più essere esercitate. Pertanto, se entro 10 anni dalla morte del donante non è stata trascritta la domanda di riduzione, l’acquirente potrà acquistare l’immobile senza alcun timore.
        d) siano decorsi più di 20 anni dalla data della donazione: a prescindere dalla circostanza che il donante sia ancora vivente o sia già deceduto, se entro 20 anni dalla data di trascrizione della donazione non si è verificata opposizione da parte del coniuge o di parenti in linea retta, l’azione di restituzione non potrà più essere esercitata e pertanto non c’è più alcun rischio per l’acquirente. Tutto ciò vale senza alcuna ombra di dubbio per le donazioni poste in essere dopo il 15 maggio 2005. Per le donazioni realizzate prima di tale data, invece, non è scontato che valgano le stesse conclusioni e non ci sono certezze a causa della mancanza di una disciplina transitoria all’interno della legge 80/2005 che chiarisca in maniera inequivocabile il regime applicabile alle donazioni anteriori.
Gli aspetti fiscali

        In caso di donazione (o di altro atto di liberalità o comunque a titolo gratuito) i beneficiari devono pagare l’imposta di donazione per i beni e i diritti ricevuti. Questa imposta colpisce le attribuzioni ai singoli beneficiari e si applica solo al valore dei beni e dei relativi diritti (di seguito detti "base imponibile") eccedente la franchigia che eventualmente spetta in base al rapporto di parentela intercorrente tra donante e beneficiario, come di seguito precisato.
Le aliquote

        L’importo dell’imposta di donazione si ottiene applicando alla base imponibile, decurtata dell’eventuale franchigia, le seguenti aliquote, che variano a seconda del rapporto di parentela tra il donante e il beneficiario:
  • 4% (sulla base imponibile decurtata della franchigia di Euro 1.000.000,00), se beneficiari sono il coniuge e i parenti in linea retta;
  • 6% (sulla base imponibile decurtata della franchigia di Euro 100.000,00) se beneficiari sono i fratelli o le sorelle;-
  • 6% se beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
  • 8% se beneficiari sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
Ulteriori imposte in caso di immobili

        Se l'oggetto della donazione sono beni immobili, si applicano anche due ulteriori imposte:

  • l’imposta di trascrizione, detta anche ipotecaria, nella misura del 2% del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di Euro 200,00 se sussistono le condizioni per fruire delle agevolazioni prima casa;
  • l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili, o nella misura fissa di Euro 200,00 se sussistono le condizioni per fruire delle agevolazioni prima casa.
Le esclusioni dall’imposta di donazione

        Sono esclusi dall’imposta di donazione i trasferimenti:
        a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;
        a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della L. 23 dicembre 1998, n. 461;
        a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati, se disposti per le finalità di cui sopra; in questo caso l’ente beneficiario deve dimostrare, entro 5 anni dall’accettazione della donazione, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti oppure la somma ricavata dalla loro cessione per il conseguimento delle finalità indicate dal donante. In mancanza di questa dimostrazione é tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali, dalla data in cui essa avrebbe dovuto essere pagata;
        a favore di movimenti e partiti politici. Se i trasferimenti hanno per oggetto immobili, è prevista l’esenzione anche dall’imposta di trascrizione e dall’imposta catastale.
        le donazioni di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, nemmeno se presenti con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione;
        i trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), a favore dei discendenti o del coniuge, se si verificano le seguenti condizioni:
- si tratta di trasferimenti a titolo gratuito;
- i beneficiari sono i discendenti o il coniuge del disponente;
- i trasferimenti hanno per oggetto aziende o rami di esse, quote sociali o azioni. In caso di azioni di società per azioni o di società in accomandita per azioni, o di quote di società a responsabilità limitata, di società cooperative, di società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni tramite le quali è acquisito o integrato il controllo della società (ossia se la partecipazione trasferita attribuisce o consente di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria). Per quanto riguarda le quote delle altre società (s.n.c., s.a.s.) non è richiesto che il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società: quindi l’agevolazione spetta qualunque sia l’entità della partecipazione trasferita.
        Il beneficio relativo ai trasferimenti di aziende familiari si applica a condizione che:
- i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
- gli stessi, in caso di trasferimento di azioni di società per azioni o di società in accomandita per azioni, di quote di società a responsabilità limitata, di società cooperative, di società di mutua assicurazione, detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento; contestualmente all’atto di donazione i beneficiari, per avvalersi della esenzione dall’imposta di donazione, devono rendere una dichiarazione in tal senso. Per quanto riguarda le quote delle altre società (s.n.c., s.a.s.) non è richiesto che il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società, per cui non è neppure richiesto il mantenimento del controllo per almeno 5 anni.
        Nel caso di trasferimento a titolo gratuito di aziende con immobili, ricorrendo i presupposti per l’applicazione del beneficio, non si applicherà neppure l’imposta di trascrizione né l’imposta catastale;
        le liberalità indirette, a condizione che siano attuate mediante atti comportanti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale oppure all’IVA. Affinché le liberalità indirette siano irrilevanti ai fini fiscali devono verificarsi le seguenti condizioni:
- che vi sia un collegamento tra la liberalità indiretta e l’atto comportante il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende;
- che per l’atto collegato sia dovuta l’imposta proporzionale di registro ovvero l’IVA.
Le agevolazioni in caso di donazione

         Sono soggette a imposta di donazione, nella misura fissa prevista per l’imposta di registro (attualmente Euro 200,00):

  • le donazioni di beni culturali vincolati, a condizione che siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
  • le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta a norma di legge, a eccezione dei titoli del debito pubblico. A causa di una formulazione poco chiara della disposizione di legge non è evidente se i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT e gli altri titoli di Stato garantiti dallo Stato o equiparati) debbano essere assoggettati a imposta di donazione.
        Agevolazioni prima casa: la legge stabilisce che le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso (e relative pertinenze, max una C/2 ed una C/6) e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da donazioni, quando in capo al beneficiario o, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima casa ai fini dell’imposta di registro. Per i requisiti specifici, vedere la pagina "Imposte da versare ed agevolazioni" disponibile CLICCANDO QUI. Le dichiarazioni per avvalersi delle agevolazioni prima casa sono rese dall’interessato nell’atto di donazione. Tuttavia è possibile integrare l’atto di donazione con un atto successivo, che contenga le dichiarazioni necessarie per beneficiare del regime di favore per la prima casa erroneamente omesse nell’atto originario, per poter recuperare le agevolazioni non richieste in prima battuta.
        Agevolazioni per l’agricoltura. Giovani Agricoltori: la legge prevede l’esenzione dall’imposta di donazione, di bollo, catastale e l’applicazione dell’imposta di trascrizione in misura fissa, in caso di donazione:
  • di beni costituenti l’azienda agricola;
  • da parte di parenti in linea retta fino al terzo grado;
  • a favore di giovani (di età non superiore a 40 anni) che siano già coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (già iscritti alle relative gestioni previdenziali o che vi si iscrivano entro 3 anni), o comunque acquisiscano la qualifica entro 2 anni, iscrivendosi alle gestioni previdenziali entro ulteriori 2 anni;
  • a condizione che i beneficiari si impegnino a coltivare direttamente il fondo per almeno 6 anni.
        Compendio Unico:  la legge prevede l’esenzione dall’imposta di donazione, di bollo, catastale e di trascrizione:
-per il caso di donazione di terreni agricoli;
-a favore di soggetti che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo come imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti per almeno 10 anni dal trasferimento, con vincolo di indivisibilità del compendio per 10 anni dalla sua costituzione, pena la nullità degli atti comportanti il suo frazionamento.
Come calcolare le imposte

        La base imponibile, ai fini del calcolo dell’imposta di donazione, è costituita dal valore globale dei beni e dei diritti trasferiti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario.

        Se la donazione ha per oggetto beni immobili, la base imponibile è determinata considerando:
  • per la piena proprietà: il valore di mercato alla data dell’atto di donazione;
  • per la proprietà gravata da diritti reali di godimento: la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
  • per i diritti di usufrutto, uso e abitazione (vitalizio): il valore ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse e per il coefficiente, relativo all’età del titolare del diritto, come stabilito nell’apposito prospetto previsto dalla legge.

        Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dichiarato dai contraenti può essere soggetto a rettifica da parte dell’ufficio, che procede alla sua rideterminazione. Per il calcolo del valore catastale dell'immobile, si veda la tabella riportata alla pagina "Imposte da versare" disponibile CLICCANDO QUI
        Se la donazione ha per oggetto azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali, la base imponibile è determinata calcolando:
  • per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, i valori desumibili dal mercato;
  • per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore desumibile dal patrimonio netto dell’ente o della società, risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti;
  • per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento.
Le franchigie

  • Se beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del donante, l’imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di Euro 1.000.000,00;
  • Se beneficiario è il fratello o la sorella del donante, l’imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di Euro 100.000,00;
  • Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap (riconosciuto grave a sensi della legge 5.2.1992 n. 104), l’imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di Euro 1.500.000,00.

        Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione della franchigia in occasione della liquidazione dell’imposta di donazione, si deve tenere conto anche del valore di tutte le donazioni precedenti intervenute tra lo stesso donante e lo stesso donatario (il cosiddetto coacervo).

Riduzioni e detrazioni

        Riduzione per trasferimento nei 5 anni: se la donazione è effettuata entro 5 anni da una successione o da altra donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l’imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno;

       Riduzioni in relazione a specifiche categorie di beni: sono, inoltre, previste riduzioni di imposta nel caso in cui sianooggetto di donazione:
beni immobili culturali, non ancora sottoposti a vincolo prima della stipula della donazione;
fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, donati al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, purché la donazione avvenga nell’ambito di una famiglia coltivatrice diretta;
immobili adibiti all’esercizio dell’impresa, donati al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del donante nell’ambito di un’impresa artigiana familiare;

        Detrazione IVA: la legge prevede che dall’imposta di donazione possa essere detratta l’IVA riguardante il trasferimento, a condizione che all’atto di donazione venga allegata la fattura.


        fonte: Notariato
Tabella riepilogativa delle imposte di donazione
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